Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 26 settembre 2012, n. 5926
  OGGETTO: Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'lnterno e le Università CA' FOSCARI - VENEZIA, per i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'lmmigrazione ex art. 27 commi 1 ter  e 1 quater  - T.U. Immigrazione .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2012-09-26;5926

Alle Prefetture - Loro Sedi

Al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma, Corso III Novembre, 11 - 38100 TRENTO

Al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma, Viale Principe Eugenio di Savoia, 11 - 39100 BOLZANO

Alla Presidenza della Giunta Regionale della Val d'Aosta Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA

e, p.c. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'lmmigrazione e delle politiche dell'integrazione Via Fornovo, n. 8 - 00192 ROMA

Al Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca - D.G. per l'Università, lo Studente ed il Diritto allo Studio - Uff. IX Piazza Kennedy, 20 - 00144 ROMA


 

Di seguito alla circolare n. 4848 del 27/07/2010  si comunica che è stato sottoscritto l'allegato Protocollo d'intesa con l'Università CA' FOSCARI - VENEZIA con sede legale in Venezia - Dorsoduro, 3246.

 

IL DIRETTORE CENTRALE: Malandrino



ALLEGATI:  
- Allegato   -

PROTOCOLLO D'INTESA 17 settembre 2012
 

TRA

il Ministero dell'Interno (Ministero) con sede legale in Roma - Via del Viminale, 1

E

l'Università Ca' Foscari Venezia (Università), con sede legale in Venezia - Dorsoduro, 3246

SENTITO

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dl CONCERTO

con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTI

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero " e successive modificazioni, in particolare l' art. 27, commi 1-ter   e quater  ;

- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'lmmigrazione" e successive modificazioni;

- il D.P.R. 27 luglio 2004 . n. 242  "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni traamministrazioni pubbliche in materia di immigrazione".

- il D.Lg.vo. 7 marzo 2005, n. 82  "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni:

il D.Lg. vo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali";

il D.L. 23 maggio 2008, n. 92  "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"

PREMESSO

che agli Sportelli Unici per l'immigrazione presso le Prefetture-UU.TT.G. nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione è affidata l'acquisizione della comunicazione e i conseguenti adempimenti istruttori della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stibordinato, prevista dall' art. 5 bis del T.U. sull'Immigrazione  per le categorie di lavoratori di cui all' art. 27, c. 1 lett. a)  , c)  e g)   ed in particolare:

- dirigenti o personale altamente specializzato di societa aventi sedi o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che svolgano la principale attività sul territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, o dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione Europea;

- professori universitari destinati a svolgere in ltalia un incarico accademico:

- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti sul territorio italiano, che siano richiesti dal datore di lavoro per adempiere funzioni o compiti specifici per un periodo limitato o determinato:

CONSIDERATA

- l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria "attività sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;

- la specifica natura del rapporto di lavoro;

- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto del Protocollo)

Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in ltalia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.

Art. 2 (Impegni dell'Amministrazione dell'lnterno)

1. Consente l'accesso da parte dell'Università al Sistema Informatico dello sportello Unico al fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.

2. L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito a favore di operatori individualmente indicati dall'Università mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto, territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica.

3. La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'Amministrazione., che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.

4. Fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti a presentare la comunicazione ed acquisire notizie sullo stato delle pratiche.

Art. 3 (Impegni dell'Università)

L'Università si impegna ad osservare le prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, o della normativa vigente in materia, per ogni lavoratore per il quale si chiede l'ingresso ai fini della prestazione di lavoro qualificato.

Pertanto l'Università dichiara di possedere la disponibilità finanziaria necessaria per far fronte agli oneri relativi all'assunzione in Italia del personale richiesto.

Art. 4 (Durata)

Il presente Protocollo, che entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale ed è rinnovato tacitamente.

Art. 5 (Integrazioni e Modifiche)

Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.

Art.6 (Tutela dei dati personali)

L'Università si impegna affinchè gli operatori. individuati come indicato all'art.2, c.1 del presente Protocollo che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Sistema informatico dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196  .

Essi sono, inoltre, obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste, con particolare riguardo agli artt. 29 e 30 e al Titolo V del predetto decreto, in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali ed alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.

L'Università, che effettua il trattamento dei dati personali ai sensi del citato D.Lg.vo n. 196/2003  , si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo sopra citato.

Art.7 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo sono effettuate, in forma scritta, ai seguenti indirizzi:

Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell'immigrazione e dell'Asilo - Piazza del Viminale, 1 - 00187 ROMA

Università Cà Foscari Venezia - Area Risorse Umane - Ufficio Personale Docente e CEL - Dorsoduro, 3246 - 30123 VENEZIA

Roma, 17 settembre 2012

Per il Ministero dell'Interno: Angelo Malandrino

Per l'Università Cà Foscari Venezia: il Rettore Prof. Carlo Carraro