Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 29 novembre 2004, n. 66
  OGGETTO: Ricorsi avverso i provvedimenti di autorizzazione o diniego al cambiamento del nome e/o cognome.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2004-11-29;65

 

Con circolare n. 17 del 23.10.2001, questo Ministero ha fornito indicazioni in merito alla competenza e alle procedure relative alla trattazione delle istanze di cambiamento o aggiunta del nome e/o del cognome, disciplinate dagli artt. 84 e seguenti del DPR 3.11.2000, n. 396  , recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' art. 2, comma 12, della legge 15.5.1997, n. 127  ".

Al riguardo, si precisa che i decreti prefettizi adottati nella suddetta materia ai sensi dell' art. 92, comma 2 del DPR n. 396/2000  , si configurano come provvedimenti definitivi, e come tali non impugnabili gerarchicamente, ai sensi dell' art. 1 del DPR 1199/1971  , bensì mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex art. 8 del medesimo DPR, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento o, in via alternativa, con ricorso giurisdizionale al TAR, ex art 2 della legge 1034/1971  , entro 60 giorni. Ciò premesso - al fine di non privare gli interessati degli strumenti di giustizia amministrativa previsti a sua tutela dalla legge e garantiti costituzionalmente - si informa che, in via eccezionale, i ricorsi gerarchici già ricevuti da questo Ministero saranno trasmessi al Consiglio di Stato, ex art. 11 del citato DPR 1199/1971  , per l'acquisizione del parere in merito all'ammissibilità degli stessi come ricorsi straordinari.

Con l'occasione, si ribadisce altresì che per i cittadini stranieri non è prevista l'attivazione della procedura di cambiamento del nome e del cognome, di cui agli artt. 84 e seguenti del DPR 396/2000  . Infatti, l' art. 24 della legge 31.5.1995, n. 218  , concernente la riforma del sistema del diritto internazionale privato, stabilisce che ai diritti della personalità - fra i quali deve annoverarsi il diritto al nome e al cognome - si applica la normativa del Paese di cui il soggetto è cittadino.

Si soggiunge in proposito che, solo nell'ipotesi in cui l'atto di nascita del cittadino straniero sia stato formato in Italia, l'ufficiale dello stato civile può provvedere, mediante annotazione, alla correzione del nome o del cognome dell'interessato, ai sensi dell' art. 98 del citato DPR n. 396/2000  , sulla base di apposita attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui l'interessato è cittadino, dalla quale risulti che l'attribuzione del nome o del cognome non è conforme all'ordinamento giuridico vigente in tale Stato.

 

IL DIRETTORE CENTRALE: Ciclosi