Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA SALUTE  
CIRCOLARE 20 settembre 2004, n. 7114
  Oggetto: Certificato sostitutivo provvisorio - modalità di compilazione  
 


 
  urn:nir:ministero.salute:circolare:2004-09-20;7114

Agli Assessorati Regionali alla Sanità - Loro sedi

Agli Assessorati Provinciali alla Sanità delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Loro sedi


 

Con circolare prot. DGRUERI/6212/I.3.b del 6 agosto 2004, questo Ministero ha comunicato il termine del periodo transitorio e pertanto dal 1° novembre 2004 entrerà in funzione, anche per l'Italia la Tessera Europea di assicurazione malattia Da ciò consegue che dalla suddetta data le ASL non dovranno più rilasciare il formulario E111 bensì solo il certificato sostitutivo provvisorio.

La Decisione 189/2003 della Commissione Amministrativa dispone che tale certificato è previsto solo per situazioni eccezionali, quali furto, perdita della tessera, partenza in tempi troppo brevi (per ottenere la tessera).

In tale ultima situazione si fa rientrare, per analogia, anche il caso in cui nella Regione di appartenenza non siano state ancora distribuite le tessere sanitarie europee. In tale circostanza, gli assistiti debbono rivolgersi alla propria ASL di appartenenza, la quale, in luogo della tessera, provvederà ad emettere il predetto certificato sostitutivo provvisorio, con modalità identiche a quelle attualmente seguite per il rilascio del modello E111.

Per quanto concerne i modelli E111 emessi prima del 1° novembre 2004 e con scadenza posteriore a detta data, essi sono da considerare validi a tutti gli effetti. Ciò premesso, sul piano pratico e nell'interesse degli assistiti, sarebbe preferibile evitare di emettere E 111 aventi un periodo di validità a cavallo del 1° novembre 2004, data dalla quale essi potranno esibire la tessera o il certificato sostitutivo provvisorio.

Di seguito vengono esplicitate le modalità di compilazione del certificato sostitutivo provvisorio che contiene, nello stesso ordine, gli stessi dati della TEAM (spazi 1-9) nonché i dati necessari per accertare l'origine e la validità dell'attestato (spazi a-d).

Identificazione del modulo

- Al punto 1 non deve essere indicato nulla

Stato membro che rilascia il certificato

- Al punto 2 va indicato il codice ISO (due caratteri) dello Stato. Per l'Italia è IT per gli altri stati vedesi l'allegato.

Informazioni relative al titolare della tessera

- Al punto 3 va indicato il cognome dell'assistito (massimo 40 caratteri);

- Al punto 4 va indicato il nome dell'assistito (massimo 35 caratteri);

- Al punto 5 va indicata la data nel formato GG/MM/AAAA;

- Al punto 6 come numero di identificazione personale va indicato obbligatoriamente il codice fiscale

Informazioni relative all'istituzione competente

Al punto 7, come stabilito nell'allegato 1 alla Decisione della Commissione amministrativa n. 190 del 18 giugno 2003 (pubblicata in G.U. dell'Unione europea, serie L 276/4 del 27/10/2003  ), ai fini dell'identificazione dell'istituzione (ASL) si devono indicare, separati da un trattino, la sua denominazione ed il suo codice numerico (es. "TORINO I - 010101"); unito alla presente, si fornisce l'elenco contenente l'identificazione ASL.

- Per la denominazione dell'istituzione possono essere utilizzati fino a 15 caratteri, ma non possono essere inseriti punti;

- Per il codice numerico possono essere utilizzati da un minimo di 4 ad un massimo di 10 caratteri.

Da notare che per la denominazione dell'istituzione possono essere utilizzati anche più di 15 caratteri, ma nella misura in cui si utilizzino meno caratteri per il codice numerico, il quale, per l'Italia, non può comunque essere inferiore a 6 caratteri.

Infine, considerato che per la denominazione dell'istituzione competente possono essere utilizzati fino a 15 caratteri, che per il codice numerico possono essere utilizzati al massimo 10 caratteri e che questi elementi d'identificazione sono separati da due spazi ed un trattino (cioè da 3 caratteri), al massimo i caratteri necessari ad individuare sulla tessera l'istituzione competente saranno 28.

Informazioni relative alla tessera

Tali informazioni non sono obbligatorie

- al punto 8 il numero di identificazione della tessera (20 caratteri: i primi 10 identificano l'ente che rilascia la tessera, le ultime 10 cifre rappresentano il numero di serie individuale della tessera)

- al punto 10 la data di scadenza della tessera nel formato GG/MM/AAAA.

Periodo di validità del certificato e data di rilascio del certificato

Tenendo in considerazione il particolare uso (per casi eccezionali) del certificato sostitutivo provvisorio si ritiene che possa essere rilasciato per 6 mesi (eventualmente rinnovabili).

- il formato della data è sempre GG/MM/AAAA.

Firma e timbro dell'Istituzione

Non ci sono particolari indicazioni di compilazione. E'indispensabile che il timbro della ASL sia chiaramente leggibile.

Si invitano gli Assessorati in indirizzo ad informare le rispettive aziende sanitarie per gli adempimenti di loro competenza.

 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II: Dott.ssa Francesca Basile