Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA SALUTE  
CIRCOLARE 29 aprile 2010, n. 7672
  Oggetto: Nuovi Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, Reg(CE) 883/04 (Regolamento di base) Reg.(CE) 987/09 (Regolamento di attuazione) Principi generali e principali innovazioni.  
 


 
  urn:nir:ministero.salute:circolare:2010-04-29;7672

Agli Assessorati Regionali alla Sanità - Loro Sedi

Agli Assessorati Provinciali alla Sanità delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Loro Sedi

e, p.c. SASN Napoli Via San Nicola Alla Dogana 9 80133 - NAPOLI

SASN Genova Via Antonio Cantore 3 16149 - GENOVA


 

Dal 1° maggio 2010 entreranno in vigore i nuovi Regolamenti comunitari di sicurezza sociale che sostituiranno i precedenti Regolamenti CEE 1408/71 e 574/72 .

I nuovi Regolamenti, come i precedenti, fondano la loro base giuridica sull'art. 42 del Trattato CEE e tendono alla tutela dei diritti di sicurezza sociale dei cittadini che si spostano nella UE.

I nuovi Regolamenti non si applicheranno ai cittadini di Paesi terzi (Reg. 859/03), né agli Stati SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), né alla Svizzera, fino a che detti Stati non adegueranno gli Accordi in essere con l'Unione Europea alle disposizioni recate dalle nuove norme. Pertanto, agli Stati SEE, alla Svizzera e ai cittadini di paesi terzi, continueranno ad applicarsi i Regolamenti CEE 1408/71 e 574/72 .

L'intervento normativo, dopo circa quarant'anni, si è reso necessario stante l'esigenza di aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza sociale, già più volte modificate nel corso degli anni, tenuto conto degli sviluppi a livello comunitario, della giurisprudenza comunitaria (attraverso le sentenze emesse dalla Corte di giustizia), e delle modifiche legislative a livello nazionale.

La nuova normativa, mediante la modernizzazione e la semplificazione delle norme e delle procedure, ha lo scopo di apportare una maggiore tutela dei diritti dei cittadini, attraverso una più efficace cooperazione tra le istituzioni di sicurezza sociale, per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione delle persone.

La presente informativa vuole fornire un primo quadro generale dei principali contenuti dei nuovi Regolamenti, al cui approfondimento saranno dedicate successive informative dello scrivente Ministero, relative anche alle decisioni emesse per disciplinare il regime transitorio e per fornire ulteriore precisazioni ai fini di una corretta interpretazione della nuova normativa .

Si può affermare, in linea di massima, che i vecchi Regolamenti continueranno ad essere applicati per tutte le situazioni in essere al 30 aprile 2010; per eventuali particolari situazioni saranno fornite successive indicazioni.

Inoltre è stato previsto un periodo transitorio di 24 mesi per facilitare la transizione dai vecchi ai nuovi Regolamenti, durante il quale è possibile che coesistano situazioni, a seconda dei casi, ricadenti sotto l'una o l'altra normativa che dovranno essere definite caso per caso.

Principi generali

- parità di trattamento

- esportabilità delle prestazioni

- totalizzazione dei periodi di occupazione

- unica legislazione applicabile

- semplificazione delle norme e delle procedure

- potenziamento della cooperazione tra le istituzioni di sicurezza sociale

- maggiori diritti ed informazioni per i cittadini

- procedure di rimborso più veloci

- implementazione degli scambi elettronici

Alcuni principi sono mutuati dai vecchi Regolamenti; ne consegue che le persone alle quali si applicano i nuovi Regolamenti godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi, alle stesse condizioni cui sono soggetti i cittadini dello Stato in cui si trovano. Inoltre, le norme dei Regolamenti devono garantire alle persone che si spostano, nonché ai loro aventi diritto e superstiti, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso d'acquisizione.

Obiettivo raggiunto, in particolare, attraverso la totalizzazione dei periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali.

Altro principio cardine è quello di assoggettare le persone che si spostano all'interno della UE al regime di sicurezza sociale di un unico Stato in modo da evitare il sovrapporsi di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che ne possono derivare.

Nei nuovi Regolamenti, si pone l'accento sulla cooperazione tra le istituzioni al fine di rafforzare i diritti delle persone assicurate; l'articolo 76 del Regolamento di base 883/04 pone alle istituzioni l'obbligo di cooperazione reciproca per garantire la corretta attuazione del Regolamento. Si sottolinea, in particolare, la possibilità per le istituzioni degli Stati membri di comunicare direttamente tra loro: l'articolo 2 del Regolamento di applicazione 987/09 , con riguardo alla portata degli scambi tra le istituzioni (ed anche nei confronti dei cittadini), si ispira ai principi di servizio pubblico, efficienza, assistenza attiva, tempo ragionevole di risposta e accessibilità. La necessità di una stretta cooperazione tra le istituzioni è particolarmente rilevante per l'attuazione delle disposizioni in materia di prestazioni di malattia.

Inoltre, i Regolamenti insistono sulla imprescindibile esigenza che gli stati membri forniscano ai cittadini informazioni corrette e in tempi brevi, relative ai loro diritti e doveri. Per converso, sono previsti obblighi per i cittadini di fornire le necessarie informazioni alle istituzioni, sia dello Stato competente che dello Stato di residenza, in ordine a qualsiasi cambiamento suscettibile di influenzare l'esercizio diritti previsti dai Regolamenti. Il dovere di fornire informazione è quindi reciproco. L'art 3 del Regolamento di attuazione 987/09 impone, agli Stati membri, di fornire servizi di facile fruizione (user-friendly), per facilitare l'accessibilità dell'informazione e di garantire ai cittadini le informazioni relative ai nuovi Regolamenti per permettere loro di conoscere e far valere i propri diritti.

Campo di applicazione e situazioni giuridiche

L'art. 2 del Reg. 883/04 definisce l'ambito di applicazione con riguardo ai cittadini comunitari destinatari delle norme: Cittadini di uno stato membro, apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più stati membri, nonché familiari e superstiti.

Rispetto all'omologo art. 2 del Reg. 1408/71 è stata utilizzata l'espressione cittadini invece di lavoratori subordinati o autonomi e studenti. In particolare, gli studenti non rientrano più in una categoria specifica, ma nella categoria generale di persone che sono soggette alla legislazione di uno Stato membro. Questo però è nei fini del Regolamento che ha evitato di individuare le singole categorie delle persone protette utilizzando l'espressione succitata.

Ad esempio, così come gli studenti, anche i familiari dei lavoratori che risiedono in un Paese estero, specificamente previsti dall'art. 21 comma 2 del Reg.1408 /71 e dall'art. 19 bis del Reg 574/72 , rientrano nell' art. 17 del Reg. 883/04 . Altro esempio: la tutela del disoccupato in cerca di occupazione in un altro Paese è disciplinata nell'art 19 del Reg 883/04 (temporaneo soggiorno) mentre nel Reg. 1408/71 tale categoria veniva disciplinata espressamente dall'art. 25 In ogni caso, per tali soggetti i diritti non stati sostanzialmente modificati rispetto a quanto previsto dai vecchi Regolamenti.

Per avere una visione d'insieme dei Regolamenti nuovi rispetto ai precedenti, si evidenzia un primo quadro riepilogativo, non esaustivo, degli articoli dei vecchi Regolamenti, riferiti ad alcune situazioni giuridiche, che ritroviamo anche nei nuovi Regolamenti, parimenti disciplinati, alcuni con disposizioni differenti, anche se diversamente numerati :

Legislazione applicabile

artt. 13, 14, 17 Reg. 1408/71

art. 11,12,16 Reg. 883/04

artt. 11, 17 Reg 574/72

artt. 15, 18 Reg 987/09

Lavoratori subordinati e autonomi (e familiari)

art. 19 Reg. 1408/71

art. 17 Reg 883/04

art. 17 Reg 574/72

art. 24 Reg 987/09

Familiari di lavoratori che risiedono in un altro Paese

art. 21 comma 2 Reg 1408/71

art. 17 Reg 883/04

art. 19 bis Reg. 574/72

art. 24 Reg 987/09

Lavoratori frontalieri

art. 20 Reg 1408/71

art. 18 Reg 883/04

Disoccupati

art. 25 Reg. 1408/71

art. 19 Reg 883/04

art. 26 Reg. 574/72

art. 25 Reg. 987/09

Infortuni e malattia professionale

art. 52 Reg. 1408/71

artt. 36, 41 Reg. 883/04

art. 60 Reg. 574/72

art. 33 Reg. 987/09

Temporaneo Soggiorno

art. 22 1/a Reg. 1408/71

art. 19 Reg 883/04

artt. 21 , 34 del Reg 574/72

art. 25 Reg 987/09

Cure di alta specializzazione

art. 22 1/c Reg. 1408/71

artt. 20, 27 Reg. 883/04

art. 22 Reg. 574/72

art. 26 Reg. 987/09

Studenti

art. 34 bis Reg. 1408/71

artt. 17, 19 Reg 883/04

Art. 24, 25 Reg 987/09

Richiedenti pensione

art. 26 Reg. 1408/71

art 22 Reg. 883/04

art. 28 Reg. 574/72

art. 24 Reg. 987/09

Pensionati

artt. 27, 28, 28 bis, 29, 31 Reg. 1408/71

artt. 23, 24, 25, 26, 27 Reg. 883/04

artt. 29, 30 Reg 574/72

artt. 24, 25 Reg. 987/09

Rimborsi tra Istituzioni ed introduzioni crediti (Sezione 3. art. 66-69 Reg. 987/09 ) Una novità introdotta dai nuovi Regolamenti ( art. 35 Reg. 883/04 , art. 63 Reg. 987/09 ) è quella di prevedere il rimborso al costo per tutte le prestazioni, salvo che gli Stati non decidano di continuare ad utilizzare il rimborso al forfait per le categorie previste negli artt. 17, 24, 25 e 26 del Reg. 883/04 (familiari di lavoratori residenti in altro Stato e pensionati con rispettivi familiari). Attualmente gli Stati che utilizzano i forfait (tra cui l'Italia) sono citati nell'allegato 3 del Reg. 987/09 .

A tal proposito, al fine di valutare l'opportunità del rimborso al costo per tutte le prestazioni, si chiede a codesti Assessorati di monitorare, nei prossimi due anni, tutte le fatturazioni, sottolineando che, per il rimborso al costo, è fondamentale una adeguata organizzazione che permetta di fatturare tutte le prestazioni.

Per quanto concerne le introduzioni delle fatture e le contestazioni, per abbreviare le procedure e velocizzare i rimborsi, sono stati fissati dei termini più brevi.

L'art. 67, comma 1, del Reg. 987/09 , infatti, stabilisce che i crediti al costo devono essere presentati all'organismo di collegamento dello Stato debitore entro 12 mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale tali crediti sono stati iscritti nella contabilità dell'istituzione creditrice.

L'art. 67, comma 2, del citato Regolamento stabilisce che i crediti a forfait relativi ad un anno civile devono essere presentati all'organismo di collegamento dell'altro Stato debitore entro i 12 mesi seguenti il mese durante il quale i costi medi per l'anno interessato sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

E' importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 67 comma 4, i crediti presentati oltre i suddetti termini non vengono presi in considerazione dallo Stato debitore.

Con riferimento alle contestazioni, l'art.67, comma 6, stabilisce che esse devono essere risolte entro i 36 mesi seguenti il mese durante il quale è stato introdotto il credito.

Per opportuna conoscenza, in quanto riguardano i pagamenti e sottostanti Accordi bilaterali tra gli Stati, si segnalano l'art. 67 comma 5, che stabilisce che i crediti sono pagati all'altro Stato entro i 18 mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati, e l'art. 68 del Regolamento 987/09 , che prevede interessi di mora ed anticipi.

Nei precedenti Regolamenti gli articoli di riferimento concernenti i rimborsi tra istituzioni erano i seguenti: artt. 36 e 63 del Reg 1408/71 , artt. 93, 94, 95 e 96 del Reg. 574/72 .

Scambi Informatici

Una delle principali innovazioni introdotte dalla nuova normativa sancisce l'obbligo per gli Stati membri di scambiare informazioni di sicurezza sociale esclusivamente per via elettronica (articolo 4 Regolamento di attuazione 987/09). Sebbene, in vigenza dei precedenti Regolamenti 1408/71 e 574/72 , alcuni Stati membri abbiano già messo in atto alcuni scambi elettronici (l'Italia ad esempio tramite TESTA scambia e riceve con alcuni Stati i formulari E125 ed E127); detti scambi sono limitati ad alcuni settori della sicurezza sociale.

Al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dai Regolamenti, è stato, quindi, istituito un sistema integrato denominato "EESSI" (Electronic Exchange of Social Security Information), volto a facilitare la cooperazione tra le istituzioni e a far acquisire i diritti ai cittadini in maniera più rapida. Lo scambio di dati avverrà per mezzo dei cosiddetti documenti elettronici strutturati ("SEDs"), che sono progettati per essere utilizzati nel sistema EESSI. Questi documenti saranno scambiati esclusivamente tra le istituzioni (in via elettronica o in cartaceo), mentre per i cittadini sono previsti alcuni documenti portabili (che sostituiranno i modelli E101, E106, E109, E112, E120 E121 E123), che affiancheranno la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (e il suo certificato sostitutivo provvisorio che, si ribadisce, al fine di evitare fraintendimenti già accaduti con alcune ASL, dovrà essere compilato in cartaceo utilizzando il modulo già a suo tempo trasmesso e che, ad ogni buon fine si allega alla presente).

Tale sistema, nel tempo, sostituirà l'attuale sistema basato sui formulari cartacei. Nell'informativa ministeriale n. 7656, in data 28 aprile 2010, sono state fornite indicazioni riguardo alla decorrenza dell'utilizzo dei nuovi formulari. Si ribadisce che, al momento, si può continuare nell'utilizzo dei vecchi formulari della serie E.

E' bene sottolineare che, poiché durante il periodo transitorio di 24 mesi, verranno gestiti dalle istituzioni diversi formati di documenti (modelli della serie E generati automaticamente da banche dati nazionali, modelli della serie E cartacei, documenti portabili, SED cartacei, SED informatici), tale diversità non deve causare una perdita di diritti per i cittadini, che dovranno continuare ad essere tutelati grazie a una cooperazione efficace tra le istituzioni.

Per garantire una transizione senza scosse ai cittadini che esercitano i loro diritti nell'ambito dei nuovi Regolamenti, le istituzioni ai sensi della Decisione E1 del 12 giugno 2009 (pubblicate in GUCE C106 del 24 aprile 2010), devono essere guidate dai principi di buona collaborazione pragmatismo e flessibilità, accettando qualsiasi documento basato anche su un formato obsoleto (Dec. E1 § 4).

In caso di dubbi sui diritti di un cittadino questi devono essere risolti, rapidamente, tramite qualsiasi mezzo, mediante la collaborazione con l'altro Stato.

Si invitano codesti Assessorati ad informare le rispettive aziende sanitarie; in spirito di collaborazione, per intanto, si invia la presente anche alle ASL di cui si conosce l'e-mail.

 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II: (Dott.ssa Francesca Basile)