Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
 
CIRCOLARE 7 dicembre 2009, n. 7950
  OGGETTO: Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex L. 102/09  . Interruzione del rapporto di lavoro.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2009-12-07;7950

Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali del Governo - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per le Provincia Autonoma di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per le Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta

e, p.c. Al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione - via Fornovo, n. 8 - Roma

All'I.N.P.S. - via Ciro il Grande n. 21 - Roma

All'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - via del Giorgione, n. 159 - Roma

Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede

Al Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Sede


 

Di seguito alla circolare prot. n. 6466 del 29 ottobre u.s.  , si ribadisce che l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni previste dalla L. 102/09  deriva esclusivamente dal completamento della procedura di emersione, attraverso la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione dell'assunzione all'I.N.P.S. e la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno da parte del lavoratore straniero.

In relazione a quanto precede, tuttavia, si rappresenta che continuano a prevenire a questo Dipartimento numerose segnalazioni riguardanti interruzioni del rapporto di lavoro al di fuori delle ipotesi previste dalla suddetta circolare, avvenute prima della conclusione della procedura presso lo Sportello Unico.

Al riguardo, si precisa che anche in tali ipotesi il datore di lavoro, che ha presentato la domanda di emersione, dovrà essere convocato insieme al lavoratore presso codesti Sportelli Unici, al fine di formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificando i motivi che hanno causato l'interruzione dello stesso rapporto, e sottoscrivere comunque - contestualmente al lavoratore straniero - il contratto di soggiorno, per il periodo relativo all'effettivo impiego del lavoroatore. Solo a seguito di tale adempimento, si perfezionerà la conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi prevista dalla norma.

Nella stessa circostanza sopra descritta, l'I.N.P.S. avrà cura di effettuare la comunicazione di assunzione e, contestualmente, quella relativa alla data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro.

Si aggiunge che il datore di lavoro dovrà provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali all'I.N.P.S., a favore del lavoratore straniero, per l'intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.

Ai lavoratori interessati sarà consentito, quindi, richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Si soggiunge che, nel caso in cui, a seguito della convocazione, soltanto il datore di lavoro si rechi regolarmente presso codesti Sportelli Unici, questi dovrà confermare di avere assolto all'obbligo di informare il lavoratore sulla necessità di presentarsi alla convocazione presso lo Sportello Unico per completare la procedura di emersione, fornendo indicazioni sui motivi della mancata presentazione, qualora ne abbia notizia.

In tale ipotesi, si procederà per il datore di lavoro agli adempimenti sopra descritti (sottoscrizione del contratto di soggiorno, assunzione del lavoratore e cessazione del rapporto di lavoro) con conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

Infine, si precisa che, nelle more della definizione della procedura di emersione, i lavoratori extracomunitari non possono comunque essere assunti da un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato la domanda di emersione.

Con l'occasione, si specifica che potrà essere considerato valido il pagamento del contributo forfetario di 500 euro eseguito da un soggetto diverso dal datore di lavoro a favore del lavoratore per il quale quest'ultimo abbia presentato la domanda di emersione.

Le SS.LL. sono invitate ad informare i rispettivi dirigenti degli Sportelli Unici in merito alle indicazioni sopra riportate.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


 

Il Capo Dipartimento Morcone