Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 20 febbraio 2008, n. 889
  OGGETTO: Circolare concernente il Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17  recante "Attuazione della direttiva 2005/71/CE  relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica".  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2008-02-20;889


 

Si informano le SS.LL. che sulla Gazzetta Ufficiale n.31 del 6 febbraio u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto indicato che entrerà in vigore il 21 febbraio 2008.

Il provvedimento normativo dà attuazione alla direttiva 2005/71/CE  del Consiglio, in data 12 ottobre 2007, che riguarda l'ingresso ed il soggiorno di cittadini stranieri, in possesso di un titolo di studio superiore, a fini di ricerca scientifica, per periodi superiori a tre mesi, modificando il T.U. sull'immigrazione con l'inserimento dell' art. 27 ter  (Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica).

In particolare, il ricercatore straniero, selezionato da un istituto di ricerca, iscritto nell'apposito elenco che sarà predisposto e tenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, stipulerà una convenzione di accoglienza con detto istituto, il quale si impegnerà ad accogliere il ricercatore medesimo. L'istituto di ricerca provvederà a presentare, presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, competente in base al luogo ove si svolge il programma di ricerca, istanza di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dall'attestato di iscrizione al predetto elenco e dalla copia autenticata della convenzione di accoglienza.

Acquisito il parere dalla Questura riguardo alla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero, lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascerà il nulla osta. In caso di diniego di nulla osta, la convenzione di accoglienza tra l'istituto di ricerca ed il ricercatore decadrà automaticamente.

Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica sarà rilasciato per la durata del programma di ricerca. In attesa del rilascio del titolo di soggiorno, sarà, comunque, permesso lo svolgimento dell'attività di ricerca. Al ricercatore, munito del suddetto permesso di soggiorno, verrà consentito il ricongiungimento familiare.

Lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato dell'Unione Europea potrà fare ingresso nel territorio nazionale, per proseguire la ricerca, senza necessità di visto. Nel caso di soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ma sarà necessario che lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso, trasmetta allo Sportello Unico competente una comunicazione corredata della documentazione indicata nel comma 11 dell'art. 1  del decreto legislativo di cui si tratta.

Si fa presente che le suddette procedure troveranno applicazione non appena il Ministero dell'Università e della Ricerca provvederà ad emanare il decreto che disciplina l'iscrizione degli istituti di ricerca nell'apposito elenco.

Si informa, inoltre, che è in corso di predisposizione la procedura informatizzata per l'inoltro telematico delle istanze di nulla osta al lavoro per ricerca scientifica allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Sarà cura di questo Ufficio fornire le necessarie informazioni ed istruzioni non appena i procedimenti di cui si tratta saranno operativi.

Il Direttore Centrale Ciclosi