Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 11 luglio 2001, n. 9
  Oggetto: Ordinamento dello stato civile.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2001-07-11;9


 

Di seguito alle circolari n. 2 del 26 marzo 2001  e n. 6 del 12 aprile 2001, ed in relazione ai numerosi quesiti pervenuti dalle prefetture e dalle amministrazioni comunali, si forniscono i seguenti chiarimenti esplicativi delle disposizioni di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396  , recante il Regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile, successivamente denominato "Regolamento".

Delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile

A completamento di quanto già comunicato con circolare MIACEL n. 2/2001  , si precisa che il sindaco può delegare anche parzialmente le funzioni di ufficiale dello stato civile (p. es. limitatamente al rilascio degli estratti degli atti e dei relativi certificati). Anche in tal caso, tuttavia, il delegato deve essere scelto tra i soggetti indicati all' art. 1, comma 3  , del Regolamento. Inoltre si ribadisce che il dipendente delegato a svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile continuerà a svolgerle, anche nel caso di vacanza del sindaco o di chi lo sostituisce, fino a quando non intervenga un atto di revoca ovvero fino a quando egli stesso non decade dalle proprie funzioni.

Verificazioni

A norma dell' art. 104, comma 1  , del Regolamento, le verificazioni sulla tenuta degli atti dello stato civile devono essere effettuate dal Prefetto o da chi da lui delegato almeno una volta l'anno. Tale disposizione sostituisce l' art. 179 del R.D. 1238/1939  , che disponeva l'effettuazione delle verificazioni due volte l'anno, nei mesi di luglio e di gennaio. Si ritiene, pertanto, che, a decorrere dal 31.3.2001, i prefetti sono tenuti ad effettuare una sola verificazione entro la fine dell'anno, fatta salva la facoltà di procedere ad ulteriori verificazioni straordinarie, ai sensi del comma 2 del citato art. 104 del Regolamento  .

Nomi e cognomi

In relazione all'attuazione della disposizione di cui all' art. 93 del Regolamento  , si specifica che l'esenzione dal pagamento delle tasse si riferisce alle istanze di cambiamento sia di nomi che di cognomi rivolte al Prefetto, ma limitatamente ai casi di nomi e cognomi ridicoli, vergognosi o rivelanti origine naturale. Tale esenzione è esclusa per ogni altra istanza di cambiamento di nome o cognome. Taluni comuni hanno chiesto di conoscere se, ai sensi dell' art. 35 del Regolamento  , l'attribuzione a persona di sesso maschile del nome Maria, prassi molto diffusa per motivi religiosi, sia legittima. Al riguardo si ritiene che la stessa sia compatibile con le norme in vigore, purché il primo elemento del nome corrisponda inequivocabilmente al sesso della persona interessata (Francesco Maria, Gianmaria ecc.).

Per quanto attiene alle perplessità espresse da alcune prefetture circa la propria competenza a provvedere sulle domande di cambiamento di nome e di cognome ridicolo o vergognoso, o rivelante origine naturale, presentate da cittadini italiani iscritti all'AIRE e nati in uno Stato estero, si fa presente che l' art. 89 del Regolamento  non da adito a dubbi interpretativi circa la competenza a decidere sulle domande di cui trattasi. Questa è del prefetto della provincia del luogo di residenza (in questo caso AIRE) o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Inoltre, il vigente art. 18 del D.P.R. 5 gennaio1967, n. 200  (i cui richiami normativi sono da intendersi effettuati alle disposizioni del nuovo ordinamento dello stato civile) stabilisce che l'autorità consolare, che riceve dette istanze, deve inoltrarle al prefetto del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato e, cioè, del comune di iscrizione all'Aire.

Se il richiedente non ha mai avuto residenza in Italia perché nato all'estero ( art. 2 lett. "e" della legge 27 ottobre 1988, n. 470  ) competente a provvedere sulle istanze sarà ugualmente il prefetto della provincia in cui è situato il Comune di iscrizione all'AIRE dell'interessato.

Per quanto concerne le altre istanze di cambiamento di cognome, le stesse dovranno essere trasmesse al prefetto della provincia del luogo di iscrizione AIRE, ai sensi dell' art. 85 del Regolamento  , che ne curerà l'istruttoria e le trasmetterà, corredate del relativo parere, al Ministero dell'Interno.

Alcune precisazioni si rendono invece necessarie relativamente agli artt. 86  e 90  del Regolamento , i quali prevedono che le affissioni all'albo pretorio devono essere effettuate presso il comune di residenza e presso il comune di nascita dell'interessato, al fine di permettere a chi ne ha interesse di presentare opposizione alla domanda di cambiamento o di modificazione del nome o del cognome entro i termini stabiliti. Al riguardo, si fa presente che, nel caso in cui l'interessato sia nato e residente all'estero, l'affissione deve essere effettuata solo all'albo dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede.

Se l'interessato è residente all'estero, ma nato in Italia, l'affissione dovrà essere effettuata oltre che all'albo dell'ufficio consolare, anche all'albo pretorio del comune di nascita. Qualora, infine, l'interessato sia nato all'estero ma sia residente in Italia, l'affissione sarà effettuata solo all'albo pretorio del comune italiano di residenza.

Per quanto concerne i cambiamenti dei nomi e dei cognomi di persone adottate, si specifica quanto segue.

Il patronimico, che non esiste nell'ordinamento giuridico italiano, deve essere considerato parte del nome (intendasi prenome, art. 6 cod. civ.  ), e, potendo rivelare l'origine naturale dell'interessato, può essere eliminato a seguito di istanza rivolta al prefetto, ai sensi degli artt. 89  e segg. del Regolamento, ove il Tribunale per i Minorenni, nel pronunciarsi definitivamente sull'adozione, non abbia anche provveduto ad eliminare il patronimico.

Pertanto il prefetto, esperite le formalità richieste dal Regolamento ed assunte le informazioni necessarie, può senz'altro autorizzare la modificazione o il cambiamento in questione.

Si specifica inoltre che il sunto dell'istanza di cambiamento del nome in tutti i casi di adozione legittimante (e, quindi, di adozione internazionale o di un minore cittadino italiano nato in Italia), deve essere affisso, a parere di questa Direzione Generale, solo all'albo pretorio del comune di residenza. Infatti, l' art. 73, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184  , come sostituito dall' art. 36 della legge 28 marzo 2001, n. 149  , sanziona penalmente chiunque, essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio, fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o riveli in qualsiasi modo notizia circa lo stato di figlio legittimo per adozione, con ciò rafforzando la disposizione di cui all' art. 28, commi 2   e 3  , della legge n. 184/1983 , come sostituito dall' art. 24 legge n. 149/2001  che vieta all'Ufficiale dello stato civile di fornire elementi dai quali può comunque risultare il rapporto di adozione, salva autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Essendo l'affissione destinata a dare pubblicità alla richiesta di cambiamento di nome ed essendo di tutta evidenza che attraverso l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita dell'interessato sarebbe facile risalire all'identità del minore adottato consentendo in tale modo di rintracciarlo e di conoscerne il nuovo cognome, tale procedura violerebbe in modo palese le citate disposizioni. In merito alla linea interpretativa esposta è stato chiesto parere al Consiglio di Stato, che verrà comunicato non appena pervenuto.

Nel caso in cui chi esercita la potestà genitoriale presenti istanza di cambiamento del nome o cognome del minore, quest'ultimo, quando non eccessivamente giovane d'età, può essere sentito dal prefetto, ma il parere eventualmente reso non è determinante al fine dell'accoglimento o del diniego dell'istanza.

Il decreto di attribuzione di cognome emesso dal Tribunale per i minorenni, in caso di riconoscimento paterno successivo a quello materno, va trascritto e annotato.

Il decreto del Tribunale per i minorenni ex art. 262, 2° comma, cod. civ.  con il quale si decide sull'assunzione del cognome del padre, da parte del minore riconosciuto, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, è effettivamente un provvedimento di mutamento del cognome: come tale, anche se si è fuori della procedura ex art. 84  e segg. del Regolamento, esso deve essere, oltreché annotato, anche trascritto.

Anche per quanto riguarda la sentenza di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, che non è inserita nell'elenco di cui all' art. 49 del Regolamento  , e che, pertanto, non dovrebbe essere né trascritta né annotata, si ritiene che per necessità logica e giuridica essa debba essere quanto meno annotata.

Ad ulteriore precisazione di quanto già esposto nella circolare del 26 marzo 2001  , si conferma che la "dichiarazione di riconoscimento ricevuta fuori dall'atto di nascita", che va soltanto annotata, è quella ricevuta non dall'ufficiale dello stato civile ma da altro pubblico ufficiale ( art. 254 cod. civ.  ). E' comunque chiaro ed evidente che la dichiarazione di riconoscimento ricevuta dall'ufficiale dello stato civile fuori dall'atto di nascita e, bisogna aggiungere, fuori dall'atto di matrimonio, deve essere iscritta.

E' stato chiesto se, in caso di sentenza di disconoscimento di paternità nei confronti di un figlio maggiorenne, quest'ultimo possa scegliere di mantenere il cognome portato precedentemente. Al riguardo, si fa presente che, in linea di principio, la sentenza di disconoscimento, stabilendo la negazione del rapporto di filiazione, comporta la perdita automatica del precedente cognome. Tuttavia, l' art. 95, 3° comma, del Regolamento  , tenendo anche conto della pronuncia della Corte Costituzionale n.13 del 1994, prevede la possibilità per l'interessato di richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli, se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale. La collocazione della norma al terzo comma dell'art. 95, che tratta della proposizione di un giudizio di rettificazione, fa intendere che "la domanda di riconoscimento del diritto..." deve essere proposta con le forme di tale giudizio.

Il figlio disconosciuto dal padre non può ovviamente essere figlio legittimo della sola madre; in tal caso la madre lo deve riconoscere quale figlio naturale con dichiarazione espressa ai sensi dell' art. 254 cod. civ.  ; diversamente egli sarà considerato come figlio di genitori non conosciuti ed il cognome gli sarà attribuito dall'ufficiale dello stato civile. E' fatta salva l'ipotesi in cui sia stata la stessa madre a dichiarare a suo tempo la nascita del figlio, con ciò stesso riconoscendo la propria maternità. Il cognome del disconosciuto sarà quello della madre se egli sia stato da questa riconosciuto o se tale cognome gli sia stato attribuito, come tal- volta accade, con la sentenza di disconoscimento.

Il padre naturale può riconoscere il figlio solo dopo la sentenza di disconoscimento ( art. 253 cod. civ.  ). Il regime del cognome del figlio naturale, in via generale, è regolato dall' art. 262 cod. civ. 

E' stato posto un quesito concernente la procedura da seguire nel caso di ricezione dall'estero, ai fini della trascrizione, di un atto di nascita relativo a cittadino italiano cui è stato attribuito il cognome in base alla legislazione vigente nel Paese dove è avvenuta la nascita. Al riguardo si ritiene che l'ufficiale dello stato civile debba provvedere a trascrivere l'atto così come pervenuto e, successivamente, nei casi tassativamente previsti dall' art. 98, comma 2, del Regolamento  , debba procedere direttamente alla correzione dello stesso, annotando su di esso il cognome che compete all'interessato secondo la legge italiana. In casi diversi da quelli previsti dall' art. 98, comma 2, del Regolamento  si deve seguire la procedura di rettificazione.

E' stato prospettato il caso in cui siano trasmessi all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione atti di nascita formati prima dell'entrata in vigore del Regolamento, in cui siano inseriti più nomi ed è stato chiesto come debba comportarsi l'ufficiale dello stato civile nel caso di specie.

Al riguardo, si precisa che l'atto deve essere trascritto così com'è, poi l'ufficiale dello stato civile, su indicazione dell'interessato fatta a lui medesimo o al Console, ai sensi dell' art. 36 del Regolamento  , provvederà all'annotazione richiesta con la menzione del nome scelto. In merito ai numerosi quesiti concernenti l'inserimento di segni di interpunzione negli atti di nascita, si formulano le seguenti precisazioni.

L' art. 35 del Regolamento  dispone che il nome imposto al bambino può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre.

La norma in questione non considera la presenza di virgole o trattini o altri segni, in quanto prevede l'imposizione di un solo nome ancorché composto da più elementi, ma neppure li vieta, essendo essi del tutto ininfluenti ai fini della formazione dell'atto di nascita ed essendo specificato, nel secondo periodo del medesimo articolo 35  , che tutti gli elementi del nome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficio di stato civile e dall'ufficio di anagrafe.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la disposizione richiamata consenta al dichiarante unicamente l'indicazione del nome, anche composto, che lo stesso intende imporre al bambino, sulla cui base l'ufficiale dello stato civile formerà l'atto senza segni di interpunzione.

Nel caso, tuttavia, in cui la dichiarazione ricevuta dall'ufficiale dello stato contenga segni di interpunzione tra un elemento e l'altro, tale circostanza, essendo estranea all'ordinamento dello stato civile, non produce alcun effetto e non può dare avvio nemmeno ad un giudizio di rettificazione.

Si ritiene, altresì, utile sottolineare che le eventuali dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati a corredo dell'istanza di cambiamento di nome o cognome debbono essere verificate dal Prefetto, con l'acquisizione dei relativi estratti per copia integrale e certificati in possesso della pubblica amministrazione, attesa la particolare delicatezza del provvedimento di cui si chiede l'emanazione.

Gli estratti per copia integrale riguardanti minori adottati potranno essere acquisiti dal Prefetto senza necessità dell'autorizzazione del competente Tribunale.

Per quanto concerne i cambiamenti di nome e cognome perché ridi- coli o vergognosi, la valutazione è rimessa alla discrezionalità del Prefetto in quanto strettamente connessa al luogo di residenza dell'interessato: un nome assolutamente consueto in un certo territorio, infatti, potrebbe risultare ridicolo in un altro o viceversa. Al riguardo, non vi sono, pertanto, disposizioni di carattere generale da osservare.

Sulla materia è infine utile precisare che, pur non essendo obbligatoria né vincolante, ai fini dell'adozione del decreto di concessione la prassi - seguita sinora dal Ministero della Giustizia - di acquisire il consenso degli eventuali controinteressati, questa appare pienamente condivisibile, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori e di prevenire eventuali opposizioni, a seguito delle quali, comunque, l' art. 88, comma 3, del Regolamento  impone di notificare il decreto di concessione agli opponenti.

Nascita

Per quanto riguarda le dichiarazioni di nascita rese dinanzi al direttore sanitario, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, del DM 27 febbraio 2001, che precisa che le stesse devono essere trasmesse in originale all'ufficiale dello stato civile competente per la trascrizione, per la riconosciuta opportunità che presso la direzione sanitaria non restino depositati atti originali di nascita, poiché tale ufficio non può essere allo stato convenientemente organizzato ed attrezzato per conservare, archiviare, aggiornare detti atti o rilasciare di essi estratti per copia integrale o per riassunto o certificati.

Per quanto concerne l'attestazione di nascita, questa, formata sulla base dei documenti sanitari esistenti presso la struttura ospedaliera o la casa di cura nella quale è avvenuta la nascita, deve essere inviata al Comune competente in originale, essendo l'unico documento che "certifica" (rende certo) l'evento fisiologico della nascita, mentre la relativa documentazione deve essere conservata a cura della predetta direzione sanitaria.

Si precisa, inoltre, che nella dichiarazione di nascita resa al Direttore Sanitario deve essere inserita l'eventuale scelta, da parte dei genitori, del comune presso il quale trascrivere l'atto di nascita. Tale scelta non deve essere, quindi, resa con una dichiarazione separata, né il comune destinatario dovrà richiederla.

La trasmissione per via telematica (e quindi, anche per via fax) della dichiarazione e dell'attestazione di nascita, prevista dall' art. 30, comma 4, del Regolamento  , non è ancora attuabile, poiché le relative modalità tecniche devono essere dettate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall' art. 10, comma 2, del Regolamento  .

Per quanto attiene alle disposizioni di cui al citato art. 30, comma 7  , che prevede la possibilità per i genitori di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza, si specifica quanto segue.

Ove i genitori non risiedono nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tale caso, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione dell'avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 30  del Regolamento.

In quest'ultimo caso, è stato chiesto come si deve comportare l'ufficiale di stato civile se, ricevuto l'attestato di nascita successivamente alla formazione dell'atto, dovessero emergere delle discordanze ( es. data e ora di nascita, generalità della puerpera) rispetto alla dichiarazione resa. In tal caso si ritiene che occorre promuovere un giudizio di rettificazione, ai sensi dell' art. 95 del Regolamento  .

Cittadinanza

La prestazione del giuramento è un atto condizionale e sostanziale ai fini dell'acquisto della cittadinanza: essa deve, quindi, essere iscritta, come ogni altro atto preordinato a tale acquisto, nel registro degli atti di cittadinanza, ai sensi del D.M. 22 maggio 1992 (formula n. 81) e dell' art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91  .

Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, che deve essere adottato previamente alla prestazione del giuramento, sarà trascritto ai sensi dell' art. 25, comma 2, del Regolamento  e annotato nell'atto di nascita dell'interessato (art. 49). Nel previgente sistema il provvedimento di naturalizzazione straniera doveva essere trascritto nei registri di cittadinanza e annotato nell'atto di nascita dell'interessato. Con l'entrata in vigore del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572  , art. 16, comma 8  , e del nuovo regolamento dello stato civile, si attestano dall'autorità competente gli effetti negativi che tale provvedimento di naturalizzazione straniera può avere avuto sulla cittadinanza italiana dell'interessato e tale attestazione deve essere trascritta nei registri di cittadinanza (o negli archivi informatici), ai sensi dell' art. 24, lett. B del Regolamento  e annotata nell'atto di nascita dell'interessato ( art. 49 del Regolamento  ).

Al riguardo, si specifica che, nel caso di acquisto di cittadinanza straniera avvenuto in regime della legge 555/1912  (che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana; art. 8  , punto 1), qualora il consolato trasmetta oggi per allora il provvedimento di naturalizzazione, il sindaco attesta la perdita della cittadinanza italiana e tale attestazione è trascritta nei registri di cittadinanza e annotata nell'atto di nascita del naturalizzato.

Pubblicazioni di matrimonio

Le pubblicazioni di matrimonio devono essere eseguite per entrambi i nubendi, indipendentemente dalla loro nazionalità e con riguardo al loro luogo di residenza ( artt. 93, 1° comma  ; 94, 1° comma  ; 96  ; 98   e 116, 3° comma  , cod. civ. ). Al riguardo, si precisa che le pubblicazioni dovranno essere effettuate nei comuni italiani nei quali i nubendi risiedono, anche se il matrimonio è celebrato all'estero. Per il nubendo che risiede all'estero, le pubblicazioni verranno eseguite solo presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione lo stesso risiede, sia che il matrimonio venga celebrato in Italia sia che venga celebrato all'estero.

Ciò premesso, sono da ritenersi inefficaci per l'ordinamento italiano le pubblicazioni eseguite dagli sposi presso il comune straniero di residenza, dovendosi viceversa applicare le disposizioni di cui all' art. 53 del Regolamento  . Per quanto attiene al processo verbale di richiesta delle pubblicazioni, - che deve essere redatto dall'Ufficiale dello stato civile, ai sensi degli artt. 51   e 54   del Regolamento , e sottoscritto dai richiedenti e da lui stesso - si precisa che questo deve contenere l'indicazione delle generalità dei nubendi e della persona eventualmente delegata dagli stessi, del luogo di residenza e le dichiarazioni previste dall' art. 51, comma 1  , del Regolamento. L'Ufficiale dello stato civile, con atto proprio, deve poi indicare i documenti presentati o acquisiti direttamente e dichiarare che, in base agli accertamenti effettuati, non sussistono impedimenti alla pubblicazione, della quale indica la data, e alla celebrazione del matrimonio ( artt. 98   e 112  , cod. civ. e 51, comma 2, del Regolamento  ). Trattasi di un atto di competenza dell'ufficiale dello stato civile, che lo redigerà successivamente al ricevimento della richiesta o all'acquisizione dei documenti necessari, apponendo infine la propria sottoscrizione.

Nel caso in cui all'atto della presentazione della domanda, l'ufficiale dello stato civile disponga già di tutta la documentazione necessaria, la richiesta dei nubendi e le attestazioni dell'ufficiale dello stato civile si sostanziano in un unico processo verbale sottoscritto sia dai nubendi (i quali prenderanno diretta cognizione della data di pubblicazione) sia dall'ufficiale dello stato civile.

Matrimonio

L'art. 14 del D.M. 27 febbraio 2001, va inteso nel senso che gli atti e le dichiarazioni di cui all' art. 63, comma 1  , lett. da "b" a "g", del Regolamento, vanno iscritti nella serie C della parte seconda dei registri di matrimonio, non essendo ad essi adattabili le frasi prestampate della parte prima; a questa pertanto restano assegnati solo gli atti di matrimonio da iscrivere ai sensi dell' art. 63, comma 1  , lett. "a", del Regolamento.

Morte

Se il defunto è straniero, l'ufficiale dello stato civile deve spedire copia dell'atto di morte al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie - per la successiva trasmissione all'Autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino. Ai sensi dell' art. 73 del Regolamento  , si sottolinea che non è più prevista l'indicazione dei dati relativi alla paternità e maternità del defunto.

Volendo serbare un minimo di coerenza con gli artt. 136  e 137  del precedente Regolamento, espressamente mantenuti in vita dall' art. 109, comma 2  del nuovo Regolamento, si precisa che gli atti formati ai sensi degli articoli 75  e 78   devono essere iscritti nella parte seconda, serie B, del registro di morte.

Il decreto del Tribunale di cui all' art. 75 del Regolamento  , deve essere soltanto menzionato nell'atto ed inserito nel fascicolo degli allegati al registro. Similmente, per analogia, si deve procedere per il decreto del Tribunale di cui all' art. 78  .

Il modello relativo agli atti di morte, parte seconda, serie "B", dovrà pertanto essere utilizzato nel seguente modo: al settimo rigo si indicherà l'autorità da cui proviene il decreto, la data in cui questo è stato emesso e quella in cui è pervenuto, interlineando le parole "un" e "di morte" e proseguendo poi con la formazione dell'atto di morte a cominciare dalle parole "do atto che...". Il contenuto dell'atto dovrà essere modificato, rispetto al modello attuale, a norma dell' art. 73  , sopprimendo ogni riferimento alla filiazione. Del luogo in cui è avvenuta la morte si dirà nello spazio riservato a ciò dalla nota (4) del modello.

Delle notizie, delle motivazioni, degli accertamenti indicati nel decreto del tribunale non vi deve essere traccia nell'atto di morte: chi vi abbia un dimostrato e legittimo interesse potrà chiedere copia del decreto all'ufficiale dello stato civile o alla cancelleria del Tribunale.

Gli atti di morte iscritti e formati ai sensi dell' art. 71, comma1, lett. b  , quando devono essere trascritti in un altro comune, sono inseriti nella parte 2^, serie C. Non esiste, infatti, una disposizione per la quale gli atti di morte, formati ai sensi dell' art. 71, comma1, lett. b  , del Regolamento e iscritti nella parte 2^, serie B, dei registri di morte del comune ove è avvenuto il decesso, debbano essere trascritti nel comune di residenza del defunto (ai sensi dell' art. 12, comma 8  ), nella stessa parte e serie. Di contro, la norma di cui all'art. 18, comma 2, del decreto ministeriale 27 febbraio 2001, stabilisce che in detta parte e serie si iscrivono (e non anche si trascrivono) gli atti di morte di cui trattasi. Non tragga in inganno la circostanza che nella elencazione di cui all' art. 71, comma 2  , del Regolamento non siano menzionati, fra gli altri atti da trascrivere (nella parte 2^, serie C), quelli di cui al sopra citato art. 12, comma 8  : è questa una norma di carattere generale, che vale per tutti gli atti di stato civile e che, pertanto, non richiede di essere ripetuta in ogni singola elencazione (per gli atti di nascita vedi l' art. 28, comma 2  , e per quelli di morte l' art. 71, comma 2  ; per quelli di matrimonio - art. 63, comma 2, lett. b)  . Similmente deve farsi luogo alla trascrizione anche nel caso che questa fosse ordinata dall'autorità giudiziaria, nonostante che tale trascrizione non sia menzionata nelle singole elencazioni.

Infine, il penultimo capoverso della circolare n. 2 del 26 marzo  scorso, si riferisce alla specialissima ipotesi degli "atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule predisposte" ( art. 71, comma 1 lett. c)  . Trattandosi di atti che vanno iscritti, e non trascritti (salvo che nella ipotesi di cui all' art. 12, comma 8  ), non vi è altra possibilità che inserirli nella parte 2^, serie B dei registri, con gli opportuni adattamenti delle frasi prestampate.

Annotazioni

Si precisa che il Comune che procede all'annotazione su un atto di stato civile, deve trasmetterla al Comune di nascita il quale, a sua volta, la trasmette all'ufficio presso cui è depositato l'altro originale del registro.

Considerazioni finali

Per una corretta lettura del D.M. 27 febbraio 2001 è opportuno precisare quanto segue.

L' art. 109, comma 2, del Regolamento  dispone che "tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10... hanno efficacia dalla data che sarà stabilita.... Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli..." del previgente ordinamento.

Si è ritenuto pertanto, nella redazione del sopra citato decreto ministeriale, che del regolamento del 1939 rimangono tuttora temporaneamente in vigore soltanto le disposizioni che sono necessariamente vicarie di quelle sulla registrazione informatica degli atti e sulla tenuta informatica degli archivi, per il momento ancora non attuabili: in particolare, quelle che riguardano la iscrizione, la trascrizione l'annotazione degli atti nei registri cartacei, mantenuti, allo stato, nel loro assetto attuale.

Conseguentemente, si è ritenuto che debbono invece trovare immediato ingresso nel servizio dello stato civile, a far tempo dalla data di entrata in vigore del Regolamento, tutte le disposizioni che possono essere osservate nonostante la non ancora attuata riforma informatica e che sono applicabili anche nella vigenza del sistema delle registrazioni su supporti cartacei.

Il decreto ministeriale ha quindi coordinato le norme del Regolamento relative alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di atti con gli schemi già predisposti dal previgente regolamento per i registri cartacei.

Gli atti formati da Autorità straniere debbono essere trasmessi dall'autorità consolare al comune competente per la trascrizione debitamente tradotti e legalizzati, ai sensi dell' art. 21, comma 3  , del Regolamento, se non disposto diversamente da convenzioni sottoscritte anche dall'Italia.

Solo nel caso in cui l'atto non è reperibile, le autorità consolari, ai sensi dell' art. 20 del Regolamento  , trasmettono una certificazione sostitutiva.

Si ricorda infine che le trascrizioni di tali atti o documenti, a norma dell' art. 12, comma 10  , debbono essere fatte per riassunto, salvo che sia richiesta la trascrizione per intero. I soli casi in cui è richiesta la trascrizione per intero sono quelli di cui all' art. 19, comma 1  , con riferimento al comma 3, e all' art. 63, comma 2, lett. a  e b  , con riferimento al comma 3 del Regolamento.

Del contenuto della presente circolare, disponibile anche sul sito internet di questo Ministero, si prega di voler tempestivamente informare i Sigg. Sindaci, ai fini della corretta attuazione delle norme di recente introduzione nell'ordinamento dello stato civile