Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLA SALUTE  
CIRCOLARE 18 maggio 2010, n. 9004
  Oggetto: Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale - Compilazione certificato sostitutivo provvisorio per pensionati (e loro familiari) e familiari di lavoratori che risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia.  
 


 
  urn:nir:ministero.salute:circolare:2010-05-18;9004

Agli Assessorati Regionali alla Sanità - Loro Sedi

Agli Assessorati Provinciali alla Sanità delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Loro Sedi

e, p.c. SASN Napoli Via San Nicola Alla Dogana 9 80133 - NAPOLI

SASN Genova Via Antonio Cantore 3 16149 - GENOVA


 

Si fa seguito alla nota n. 5846 del 30 marzo 2010  con la quale è stato comunicato che con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, l'istituzione competente ad emettere la Tessera Europea per i pensionati (e loro familiari) e per i familiari di lavoratori (che risiedono in un Paese diverso da quello del capo famiglia) è l'istituzione di affiliazione (che ha emesso i modelli E121 ed E109) e non più l'istituzione del paese di residenza.

Inoltre si è raccomandato di emettere, su richiesta dell'interessato, un certificato sostitutivo provvisorio valido anche sino a sei mesi (sarebbe meglio emetterlo direttamente per sei mesi), nelle more della definizione, con le competenti amministrazioni, delle modalità di emissione e di invio all'estero della TEAM.

Con la presente informativa si vogliono pertanto fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni, in merito all'utilizzo e alla compilazione del certificato sostitutivo provvisorio.

Si evidenzia che deve essere utilizzato il certificato sostitutivo provvisorio nel suo formato cartaceo di cui si allega la versione contenuta nella decisione S2 del 12 giugno 2009, che si differenzia da quella inviata in precedenza solo nell'intestazione. Non bisogna utilizzare il Portale dell'Agenzia dell'Entrate per stampare il suddetto certificato.

Tale certificato dà diritto agli assistiti in oggetto a ricevere le prestazioni medicalmente necessarie durante un temporaneo soggiorno in uno Stato UE (Italia compresa) diverso da quello di residenza.

Per quanto concerne la compilazione del certificato non ci sono sostanziali differenze rispetto a quanto già definito con la nota 7114 in data 20 settembre 2004  , che ad ogni buon fine si allega alla presente, tranne che per l'indicazione del codice di identificazione personale.

Come codice di identificazione personale non dovrà essere più utilizzato il codice fiscale, nella considerazione che molti degli assistiti interessati, non avendo mai risieduto in Italia, non hanno diritto all'attribuzione del codice fiscale e non possono quindi acquisirlo.

Pertanto si è convenuto, sentito il parere dell'Agenzia delle Entrate, di utilizzare un codice ad hoc (che verrà utilizzato anche quando verrà rilasciata la Tessera europea) che consentirà, tra l'altro, al prestatore di cure di identificare immediatamente l'assistito come un soggetto non iscritto al SSN, in temporaneo soggiorno in Italia, in possesso di un certificato sostitutivo (in seguito di una Tessera Europea) ancorché rilasciato da un'istituzione italiana.

Pertanto, nel caso di prescrizione di farmaci, il prestatore di cure compilerà la ricetta sul retro, come se fosse in presenza di un assistito estero. Naturalmente di queste spese non si potrà richiedere il rimborso ad uno Stato estero, rimanendo queste nell'ambito nazionale.

Detto codice dovrà essere progressivo ed univoco nell'ambito di ciascuna ASL, che pertanto, a livello centrale (e non distrettuale), dovrà tenere un registro nel quale siano elencati progressivamente tutti i certificati sostitutivi provvisori emessi. Tale registro dovrà contenere i dati degli assistiti elencati come da allegato.

Inoltre, anche altre categorie possono trovarsi nella situazione sopra indicata; ad esempio familiari di lavoratori (con modello E106) che, non siano mai stati residenti in Italia non possono acquisire il codice fiscale, pertanto anche tale categoria deve essere inclusa nella procedura descritta nella presente nota.

Il codice, della lunghezza complessiva di 16 caratteri, dovrà essere così strutturato:

i caratteri da 1 a 3: HIC

i caratteri da 4 a 6: il codice della Regione

i caratteri da 7 a 9: il codice della ASL

i caratteri da 10 a 11: le seguenti sigle PT (pensionato titolare), PF (pensionato familiare), FL (familiare di lavoratore E109): FD (familiare di lavoratore E106)

i caratteri da 12 a 16 dovranno riportare una numerazione progressiva e univoca che verrà utilizzata da ciascuna ASL a partire da : 10001

Esempio: per l'ASL TO/1; il primo certificato sostitutivo emesso per il titolare di pensione dovrà avere il seguente codice di identificazione: HIC010101PT10001. A seguire, un successivo certificato emesso, ad esempio, per un familiare di lavoratore avrà il seguente codice: HIC010101FL10002. Il numero finale è quindi progressivo anche al cambiare della categoria dell'assistito

Si ribadisce che nessun altro codice, ad esempio relativo al distretto, dovrà essere inserito nella parte del numeratore progressivo. Inoltre nel caso di ASL che, nel tempo, abbiano cambiato codice, dovrà essere utilizzato quello della ASL attuale (esempio: per la ex ASL Omegna 010114 dovrà utilizzarsi il codice ASL VCO 010209; per la ex ASL Bologna Nord 080108 dovrà essere utilizzato il codice ASL Bologna 080105; per la ex ASL Catania 190103 dovrà utilizzarsi il codice ASP Catania 190 203).

Tutti i certificati, quindi, dovranno comunque essere associati alle ASL che hanno emesso i rispettivi modelli E121 (ed E109) e pertanto le Regioni non dovranno emettere tali attestazioni perché per il futuro, l'orientamento sarebbe quello, per tali categorie di soggetti, di non fornire una TS (o una CRS) con retro TEAM ma esclusivamente una Tessera Europea sprovvista del lato anteriore, al fine di evitare un uso improprio delle tessere nazionali e di monitorare correttamente la spesa sanitaria.

E' bene sottolineare che sono da ritenersi validi i certificati sostitutivi emessi dalle ASL, prima di ricevere la seguente informativa, che abbiano indicato il codice fiscale al numero di identificazione personale.

Infine si ribadisce che le indicazioni suddette relative al nuovo numero di identificazione personale, dovranno essere seguite esclusivamente nella compilazione dei certificati sostitutivi provvisori rilasciati per i pensionati (e loro familiari), i familiari di lavoratori residenti in altro Stato, e per i familiari di lavoratori (con modello E106) che non possono acquisire un codice fiscale. Per i certificati sostitutivi rilasciati per tutte le altre categorie di assisti italiani che si spostano per turismo, lavoro, studio ecc.., come numero di identificazione personale dovrà essere sempre indicato il codice fiscale; a tale scopo potrà continuare ad essere utilizzato l'applicativo della SOGEI o, in alternativa, il modulo cartaceo di cui sopra.

Si invitano codesti Assessorati ad informare le rispettive aziende sanitarie per gli adempimenti di loro competenza; in spirito di collaborazione, per intanto, si invia la presente anche alle ASL di cui si conosce l'e-mail.

 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II: Dott.ssa Francesca Basile



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

  CERTIFICATO SOSTITUTIVO PROVVISORIO DELLA TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA (Definito nell'allegato II della decisione S2 riguardante le caratteristiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia)  
 

1. ................................................. Informazioni relative al titolare della tessera

2. ................................................. Stato membro di emissione

3. Cognome: ......................................................................................................

4. Nome: .............................................................................................................

5. Data di nascita: ........................................................

6. Numero di identificazione personale: ..............................................................

7. Numero di identificazione dell'istituzione: .........................................................

8. Numero di identificazione della tessera: ............................................................

9. Data di scadenza: ..........................................................

Periodo di validità del certificato

a) Da: ........................................

b) A: ...........................................

c) Data di rilascio del Certificato: ..............................................................................

d) Firma e timbro dell'istituzione

 
- Allegato 2   -

 

Circolare del Ministero della Salute del 20 settembre 2004 n. 7114:

circolare-7114-2004 

 
- Allegato 3   -

 

Set minimo di dati che devono essere contenuti nel registro che raccoglie i certificati sostitutivi provvisori. Le singole ASL potranno inserire ulteriori dati ritenuti utili.

Cognome

Nome

Data di nascita

Codice identificativo come da informativa

Codice fiscale (dato obbligatorio se attribuito)

Indirizzo completo (via, CAP, Città, Paese Estero) nello Stato estero di residenza

Recapiti telefonici/fax/email (se in possesso)

ASL che ha emesso il modello E121 (e109) nel formato codificato a sei cifre

Data emissione certificato sostitutivo provvisorio

Periodo di validità (inizio e fine) del certificato sostitutivo provvisorio