Regione Toscana
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
CIRCOLARE 22 ottobre 2009, n. 91487
  OGGETTO: Conversioni patenti di guida rilasciate in Marocco.  
 


 
  urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:circolare:2009-10-22;91487


 

Pervengono a questo Ministero numerosi quesiti da parte degli Uffici della Motorizzazione e dall'utenza interessata, in merito alla possibilità o meno di ritenere convertibili patenti di guida di categoria B rilasciate in Marocco nel caso che le stesse siano divenute valide, in modo permanente, successivamente alla data di acquisizione della residenza sul territorio italiano da parte dei titolari delle stesse. La valutazione di tale casistica va effettuata in considerazione di vari elementi.

In primo luogo si ricorda che una patente extracomunitaria convertibile in Italia, può essere accettata ai fini della conversione solo se è in corso di validità, se non è provvisoria (ciò è stabilito anche all'art. 1 dell'Accordo con il Marocco in materia di patenti di guida, firmato a Roma il 26.11.1991, attualmente in vigore) e se è stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza, da parte del titolare, sul territorio italiano.

Si deve inoltre osservare nello specifico che, secondo le norme marocchine, le patenti di guida conseguite in Marocco vengono rilasciate con validità provvisoria di un anno e solo dopo tale periodo, a seguito di specifiche valutazioni sul comportamento tenuto alla guida dal neopatentato, viene rilasciata (dalle stesse autorità marocchine che hanno effettuato le valutazioni) la patente permanente.

Pertanto, nel caso di un titolare di patente marocchina che abbia trascorso parte del periodo di provvisorietà della patente stessa in Italia, anziché in Marocco, può sorgere il dubbio che l'autorità competente non abbia potuto effettuare, con completezza di elementi, la valutazione prescritta, al fine di decidere sul rilascio o meno di una patente permanente.

Infine si deve anche tenere presente che sono in corso, con le autorità del Marocco, attraverso il Ministero degli Affari Esteri, le procedure per l'aggiornamento dell'Accordo attualmente in vigore in relazione alla variazione di alcune norme marocchine in materia, tra cui il modello di patente da cartacea a card e la modalità di rilascio della patente provvisoria e di quella definitiva.

Ciò premesso, al fine di uniformare le procedure nei vari Uffici della Motorizzazione e comunque in via provvisoria, fino alla definizione dell'aggiornamento dell'Accordo, che verrà opportunamente comunicato, si ritiene possibile che una patente di guida marocchina, conseguita in via provvisoria prima dell'acquisizione di residenza in Italia, da parte del titolare, ma divenuta valida in via permanente dopo la data di acquisizione di detta residenza, possa essere accettata ai fini della conversione, ove null'altro osti. La nuova patente italiana emessa per conversione in tali fattispecie dovrà però essere oggetto di provvedimento di revisione ai sensi dell' art. 128 del C.d.S.  , opportunamente motivato, alla luce di quanto sopra esposto, in merito al dubbio che può sorgere vista la residenza in Italia del titolare durante parte del periodo di provvisorietà della patente marocchina.

Sarà cura di codesti Uffici della Motorizzazione informare preventivamente il richiedente, della procedura suddetta e quindi del successivo provvedimento di revisione, eventualmente facendo apporre una firma in calce ad una dicitura del tipo "La patente italiana sarà soggetta ad esami di revisione ai sensi dell' art. 128 del C.d.S.  " da riportare sulla stessa richiesta di conversione, al fine di acquisire certezza che il richiedente stesso sia a conoscenza della procedura che verrà posta in essere.

 

IL DIRETTORE GENERALE: dott. arch. Maurizio Vitelli