Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
 
CIRCOLARE 20 dicembre 2011, n. 9245
  OGGETTO : Decreto interministeriale in materia di visti di ingresso 11 maggio 2011 n. 850   
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2011-12-20;9245

ALLE PREFETTURE - UU.TT.GG. - LORO SEDI

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA

e, p.c. AL GABINETTO DEL SIGNOR MINISTRO - SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA P.S. - Direzione Centrale dell'lmmigrazione e della Polizia delle Frontiere - SEDE


 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre u.s. è stato pubblicato il decreto interministeriale di cui all'oggetto che definisce le tipologie dei visti d'ingresso in Italia per i cittadini dei Paesi terzi e stabilisce, nell'allegato A, i requisiti e le condizioni per ottenerli.

Al riguardo, si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota del Ministero degli Affari Esteri nella quale vengono evidenziate le principali novità introdotte dal predetto procedimento.

 

Il Direttore Centrale: Malandrino



ALLEGATI:  
- Allegato   -

  Principali novità del Decreto interministeriale 2011 sui visti d'ingresso  
 

Testo del Decreto:

- L'esenzione dall'obbligo di visto per brevi soggiorni, per i cittadini di paesi terzi di cui all'allegato II del Regolamento CE 539/2001 , è valida per ogni tipo di visto salvo che per cure mediche e attività lavorative remunerate.

- Recepimento del principio della libera circolazione all'interno dello Spazi Schengen, fino ad un massimo di 90 giorni in favore dei cittadini di Paesi terzi titolari di un documento di soggiorno rilasciato da un Partner Schengen.

- Introduzione di un nuovo articolo dedicato ai "minori'", che formalizza l'obbligatorietà dell'atto d'assenso all'espatrio da parte di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale e ribadisce le competenze del Comitato per i Minori Stranieri per i visti per la partecipazione a programmi solidaristici.

- Introduzione di un articolo che riprende, per la prima volta in un testo normativo nazionale, la normativa comunitaria sulla valutazione del cosiddetto "rischio migratorio" e la estende a quelli nazionali di lunga durata, limitatamente ad alcune tipologie del visto per "studio".

- Introduzione delle nuove tipologie di visto per "motivi familiari" (che riconduce ad un'unica tipologia i precedenti visti per familiare al seguito e ricongiungimento familiare), per "ricerca" e per "volentariato"; soppressione del visto per "inserimento nel mercato del lavoro".

Allegato sulle tipologie di visto:

Visto per "adozione" Al di la delle autorizzazioni al rilascio del visto contemplate dalla Legge n.184/93  e successive modifiche è stato previsto che la Commissione per le Adozioni Internazionali rilascerà altresi un proprio "nulla osta" in presenza eventuai provvedimenti di adozione pronunciati dalle Autorità straniere e successivamente deliberati in Italia.

Visto per "affari" Viene formalizzata l'ipotesi d'ingresso dell'operatore economico - commerciale straniero "invitato" da una ditta che operi in territorio nazionale. Tale invito costituisce, di fatto, una sorta di "garanzia" dell'effettivo scopo del soggiorno.

Visto per "cure mediche" Per gli ingressi inseriti in programmi regionali, sono state chiarite le modalità di certificazione della copertura finanziaria.

Visto "diplomatico" Viene formalizzata la possibilità di apporre il vfisto "diplomatico" anche su passaporti ordinari, dietro autorizzazione del Cerimoniale MAE, e viene sancito il valore di "titolo di soggiomo" da riconoscere alla carta d'identità del Cerimoniale MAE.

Visto per "gara sportiva" Questa ipotesi d'ingresso viene ora riservata d'accordo con il Ministero dell'lnterno e con il Comitato Olimpico Nazionale - esclusivamente in favore di atleti stranieri che debbano partecipare a manifestazioni sportive organizzate dal C.0.N.I. La partecipazione di atleti stranieri a gare diverse, invece, viene ricondotta al visto per Turismo.

Visto per "invito" Per la concessione del visto è necessario che le spese di soggioron siano assunte dall'Organizzazione dell'evento al quale lo straniero è invitato a partecipare. Nei casi di stranieri che debbano esercitare il diritto di difesa o risultino parte offesa in un procedimento penale, il rilascio del visto è subordinato ove necessario, all'autorizzazione all'ingresso da parte della Questura competente, ai sensi dell'art.17 del TU n.286/98.

Visto per "lavoro autonomo" Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del T. U. 286/1998 e dall' art. 39 del DPR 394/1999  , si è cercato di razionalizzare le diverse ipotesi di ingresso, pur nei limiti di un quadro normativo primario per molti aspetti poco chiaro.

Si è stabilito che "l'attestazione per l'astratta individuazione del parametro di riferimento", rilasciata dalla Camera di Commercio competente, che gli stranieri che intendano avviare attività commerciali in Italia sono tenuti a presentare, non possa essere inferiore al triplo dell'assegno sociale annuo (14 mila Euro circa).

Sono state circoscritte le categorie dei dirigenti stranieri di società italiane ai quali concedere il visto per avoro autonomo a quelle di: presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e revisore dei conti, e limitate alle sole società di Capitali (per azioni, responsabilità limitata).

Al contempo si sono semplificate e snellite le procedure e la documentazione richiesta (eliminando l'obbligo della presentazione del bilancio dell'impresa rigorosamente in attivo, finora causa di equivoci e lamentele da parte di importanti imprese nazionali).

Si e voluto cosi sancire - coerentemente con quanto più volte ribadito per i lunghi soggiorni dal Decreti Flussi emanati negli ultimi anni - l'esclusione dall'accesso a questa tipologia di visto dei titolari di contratto "autonomo" (prestatori d'opera, collaboratori coordinati), prevedendo invece procedure intese a favorire l'ingresso di lavoratori "effettivamente" autonomi.

Il visto per lavoro autonomo di tipo artistico, coerentemente con quanto disposto per i lunghi soggiorni dal Decreto Flussi, viene concesso solo in favore di artisti considerati di chiara fama internazionale, ovvero di artisti ingaggiati da noti enti, dall'ente televisivo di Stato e da emittenti private di rilevanza nazionale. Limitatamente ai brevi soggiorni per la categoria di artisti in questione è sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale.

L'ingresso di tutti gli altri artisti stranieri viene così ricondotto alle procedure previste per gli ingressi per lavoro subordinato, sempre di tipo artistico. Queste, infatti, offrono la possibilità di un accesso illimitato (il lavoro subordinato artistico avviene al di fuori delle quote d'ingresso), ma prevedono anche, a garanzia dell'intero sistema di ingressi ed a differenza di quanto avviene per il lavoro artistico autonomo, una verifica ed un controllo da parte del competente Ministero del Lavoro della documentazione presentata a sostegno delle domande di visto (certificazione professionale, contratto di lavoro, certificazione sanitaria, ecc.).

Visto per "lavoro subordinato" Si è meglio definita la procedura d'ingresso per particolari categorie professionali.

In particolare:

il visto in favore degli infermieri stranieri ha una durata pari al numero di giorni strettamente necessario per consentire di sostenere lo specifico esame di abilitazione che, solo se superato, da diritto all'iscrizione all'Albo professionale di categoria ed al conseguente rinnovo del titolo di soggiorno; l'ingresso per l'esercizio di una professione sanitaria è sempre subordinato al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute, o alla certificazione che attesti che detto riconoscimento non è necessario.

per i lavoratori marittimi destinati a prestare servizio su navi battenti bandiera italiana è stato previsto lo stesso meccanismo già in vigore per gli addetti ai servizi complementari di bordo;

L'ingresso dei giornalisti corrispondenti di testate straniere e dei lavoratori al seguito del personale diplomatico accreditato in Italia, è subordinato all'acquisizione del nullaosta rispettivamente del Servizio Stampa e del Servizio del Cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri.

Visto per "missione" II visto può essere rilasciato anche a giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia, a seguito di richieste avanzate per le vie diplomatiche e di nulla osta del Servizio Stampa.

Visto per "motivi religiosi" Si è provveduto a codificare la prassi attuale di verificare con il Ministero dell'lnterno l'eventuale diffusione in Italia di culti o confessioni che non abbiano stipulato un'intesa con lo Stato italiano.

Visto per "reingresso" Sono state dettagliatamente definite tutte le differenti ipotesi di visto di reingresso, così come disposte dall' articolo 8 del DPR 394/1999  . E' stata anche aggiunta un'ulteriore previsione, per consentire iI reingresso - previo Nulla Osta della Questura territorialmente competente - allo straniero in possesso di permesso di soggiorno scaduto da non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto ii rinnovo.

Visto per "residenza elettiva" Al fine di rendere più agevole la valutazione da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari, si è ora indicato un importo minimo di riferimento per le risorse finanziarie da prevedere per iI rilascio del visto.

Visto per "ricerca" In ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 27-ter del TU 286/98  , di recente introduzione a recepimento della Direttiva (CE) 71/2005 , è stata prevista la nuova specifica tipologia di visto per ricerca. II visto per lunghi soggiorni verrà rilasciato su "nulla osta" degli Sportelli Unici Immigrazione.

Ad analoghe condizioni, ma senza "nulla osta" SUI, pur in assenza di esplicita previsione normativa, le rappresentanze diplomatico-consolari procederanno al rilascio del visto per ricerca per corti soggiorni.

Visto per "studio" Si è introdotta l'ipotesi di rilascio del visto per la frequenza di università statali, università telematiche, università private e pontificie (per queste ultime, subordinandone il rilascio del visto al Nullaosta della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese). E' stato previsto il rilascio del visto per la partecipazione a corsi di studio superiori, a programmi di scambio giovanili che abbiano ricevuto precedente approvazione, a cooperanti e borsisti del Governo italiano, a ricercatori privati, ed ai partecipanti ai corsi di formazione professionale. L'ingresso per la frequenza di corsi di studio a carattere medico-sanitario subordinato al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute o alla certificazione che attesti che tale riconoscimento non è necessario.

Visto per "transito" Per il rilascio del visto di "transito" previsto il possesso degli stessi requisiti e la presenza di analoghe condizioni richieste per il rilascio del visto per "turismo". Particolari procedure sono contemplate per i lavoratori marittimi.

Visto per "turismo" Nel nuovo testo normativo è stata più accuratamente definita la funzione assolta - ed il valore da attribuire - nella valutazione delle domande di visto, alla dichiarazione di ospitalità prestata da un cittadino Italiano o straniero residente in Italia. E' stata anche prevista la possibilità di concedere il visto - in presenza di tutti i requisiti stabiliti, ma ovvviando dalla valutazione del rischio migratorio - in favore dei parenti entro il II grado del cittadino italiano (definiti, dalla stessa legge nazionale in materia di immigrazione, non soggetti ad espulsione se conviventi con il parente !taliano).

Visto per "volontariato" E' stata introdotta la nuova specifica tipologia di visto, in ottemperanza a quanto previsto dalle nuove diposizioni - comunitarie e nazionali - in materia di volontariato.