Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  
CIRCOLARE 26 giugno 2003
  Oggetto: Legge n.189/2002  e legge n.222/2002  : legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari. Legge 18 ottobre 2001, n. 383  e successive modifiche: norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa. Istruzioni operative.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.assicurazione.infortuni.lavoro:circolare:2003-06-26;nir-1

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI


 

Si fa riferimento alle richieste di chiarimenti formulate da alcune Sedi in ordine alla gestione dei rapporti assicurativi relativi ai lavoratori dipendenti extracomunitari ed italiani regolarizzati per effetto delle leggi indicate in oggetto, per far presente quanto segue.

Lavoratori subordinati extracomunitari ( L. n. 222/2002  )

Per quanto attiene il periodo di applicabilità delle sanzioni per tardata presentazione della "denuncia di iscrizione" all'INAIL, si ritiene opportuno - a parziale modifica delle istruzioni precedentemente fornite1 - fissare i seguenti criteri anche in analogia con le direttive impartite dall'INPS in materia previdenziale.

Denuncia di iscrizione

Considerato che per tali soggetti sono state istituite - con decorrenza 10.9.2002 - specifiche PAT2 da cessare al 31.12.2002 laddove il datore di lavoro sia già titolare di preesistente rapporto assicurativo per lo stesso rischio, si possono individuare, con riferimento alla data di presentazione della denuncia di iscrizione all'INAIL - fermo restando il termine dell'11.11.2002 per la presentazione della "dichiarazione di emersione" quale requisito indispensabile per la fruizione del beneficio - le sottoelencate situazioni:

Denuncia di iscrizione presentata nei termini (entro il 18.11.2002) e rapporto assicurativo tuttora in corso:

la PAT istituita per i lavoratori extracomunitari regolarizzati deve essere cessata al 31.12.2002 con pagamento del premio, su richiesta INAIL, determinato con riferimento alle retribuzioni dichiarate per il periodo 10.9.2002/31.12.2002, mentre dal 1°.1.2003 le retribuzioni afferenti tali dipendenti devono essere incluse nella posizione assicurativa preesistente e dichiarate in sede di autoliquidazione 2003/2004.

Nell'ipotesi di denuncia di cessazione avvenuta prima del 31.12.2002, il datore di lavoro dovrà comunicare le retribuzioni afferenti il minor periodo assicurato (ad es.: 10.9.2002/10.12.2002) ai fini del pagamento del relativo premio.

Denuncia di iscrizione presentata oltre i termini (dopo il 18.11.2002 ma sempre nel corso dell'anno 2002) e rapporto assicurativo tuttora in corso:

In tale situazione occorrerà operare nel seguente modo, ad esempio in presenza di una denuncia di iscrizione presentata il 20.11.2002:

a) dal 10.9.2002 (inizio rapporto di lavoro) all'11.11.2002 (termine ultimo della presentazione della "dichiarazione di emersione") dovrà essere richiesto soltanto il premio di assicurazione;

b) dal 12.11.2002 fino al 19.11.2002 (giorno precedente la denuncia di iscrizione) dovrà essere richiesto il premio più le relative sanzioni;

c) dal 20.11.2002 al 31.12.2002 dovrà essere richiesto, a consuntivo, soltanto il premio e dovrà essere cessata la relativa PAT laddove il datore di lavoro sia già titolare di preesistente rapporto assicurativo per lo stesso rischio.

Nell'ipotesi di denuncia di cessazione avvenuta prima del 31.12.2002, il datore di lavoro dovrà comunicare le retribuzioni afferenti il minor periodo assicurato (ad es.: 10.9.2002/20.12.2002) ai fini del pagamento del premio e delle sanzioni di cui al punto b).

Denuncia di iscrizione presentata oltre i termini (dopo il 18.11.2002 ma nel corso dell'anno 2003) e rapporto assicurativo tuttora in corso:

In tale situazione occorrerà operare nel seguente modo, ad esempio in presenza di una denuncia di iscrizione presentata il 20.4.2003:

a) dal 10.9.2002 (inizio rapporto di lavoro) all'11.11.2002 (termine ultimo della presentazione della "dichiarazione di emersione") dovrà essere richiesto soltanto il premio di assicurazione;

b) dal 12.11.2002 fino al 31.12.2002 dovrà essere richiesto, a consuntivo, il premio più le relative sanzioni;

c) dal 1.1.2003 al 19.4.2003 (giorno precedente la presentazione della denuncia di iscrizione) dovrà essere richiesto il premio con le relative sanzioni e dovrà essere cessata la relativa PAT laddove il datore di lavoro sia già titolare di preesistente rapporto assicurativo per lo stesso rischio;

d) in quest'ultimo caso, le retribuzioni corrisposte ai lavoratori extracomunitari, dal 20.4.2003 al 31.12.2003, dovranno essere comprese nella denuncia retributiva che sarà presentata per il 2003 con riferimento alla posizione preesistente.

Periodo pregresso

Come noto, la legge n. 222/2002  ha disciplinato la regolarizzazione dei lavoratori subordinati extracomunitari con riferimento ai tre mesi antecedenti il 10 settembre 2002 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 195/2002  ) mentre per i periodi antecedenti il Ministero del lavoro3 ha fissato le modalità di versamento dei soli contributi previdenziali e relativi interessi.

In assenza di esplicite disposizioni in materia di premi assicurativi, si ritiene opportuno, in analogia a quanto previsto per l'INPS, che il datore di lavoro che abbia dichiarato l'inizio del rapporto di lavoro in data anteriore al 10 giugno 2002 (ad es.: 1° gennaio 2002) dovrà corrispondere il solo premio assicurativo in un'unica soluzione oppure, dietro presentazione di apposita domanda, in rate mensili di uguale importo, maggiorate:

- fino a 24 mesi, degli interessi legali;

- fino a 36 mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui il lavoratore extracomunitario - per il quale si è interrotto il rapporto di lavoro originario prima della stipula del contratto di soggiorno - stia per instaurare un nuovo rapporto con un datore di lavoro diverso da quello che ha effettuato la regolarizzazione4 , il nuovo rapporto assicurativo, la cui decorrenza coinciderà con la data di stipula del contratto di soggiorno, dovrà essere gestito con la procedura ordinaria.

Lavoratori subordinati italiani regolarizzati ( L. n. 383/2001  )

I criteri sopra indicati per la gestione dei rapporti assicurativi riferiti ai lavoratori subordinati extracomunitari (data di presentazione della denuncia di iscrizione) si applicano anche alle analoghe fattispecie correlate alle dichiarazioni di emersione totale (lavoro nero) o parziale (lavoro grigio) di cui alla legge n. 383/2001  e successive modificazioni, ferme restando le istruzioni a suo tempo impartite 5 in ordine all'istituzione e gestione di separate posizioni assicurative territoriali per il triennio di agevolazione (2001/2003 ovvero 2002/2004).

Colf e Badanti ( L.189/2002  )

Per tali categorie di lavoratori extracomunitari sono state rappresentate situazioni nelle quali - per motivazioni diverse (morte del datore di lavoro, dimissioni del lavoratore, ecc?.) - il datore di lavoro che ha effettuato la regolarizzazione non può stipulare il contratto di soggiorno che costituisce, ai fini INAIL6, l'elemento indispensabile per poter effettuare la Denuncia Nominativa degli Assicurati, comunicazione tuttora obbligatoria7 ed indispensabile per la conoscenza dell'andamento del mercato occupazionale.

Ciò posto, considerate le obiettive difficoltà connesse alle situazioni sopraesposte, la comunicazione dell'inizio e della cessazione del rapporto di lavoro potrà essere effettuata con un unico adempimento utilizzando i consueti strumenti a disposizione dell'utenza.

Si fa, comunque, riserva di successive istruzioni in ordine al rilascio della apposita procedura di gestione, attualmente in fase di collaudo.


 

IL DIRETTORE CENTRALE f.to Dr. Ennio Di Luca