Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  
CIRCOLARE 20 maggio 1978, n. 29
  Oggetto: Accordi italo-brasiliani di sicurezza sociale.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.assicurazione.infortuni.lavoro:circolare:1978-05-20;29


 

In data 5 agosto 1977 è entrato in vigore il Protocollo aggiuntivo all' Accordo di emigrazione fra l'Italia e il Brasile del 9 dicembre 1960  , firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 dell'1.6.1977) che, per la prima volta, disciplina la materia della sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

Dalla stessa data sono, altresì, operanti le Norme di applicazione del Protocollo stesso, il cui testo è stato firmato a Rio de Janeiro il 17 settembre 1975.

In allegato si trasmette, limitatamente alle parti che interessano l'assicurazione infortuni e malattie professionali, il testo dei predetti documenti unitamente al testo dell'accordo firmato a Roma il 19 ottobre 1977 e dei 3 formulari predisposti per la materia di competenza dell'istituto.

Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti e le istruzioni necessarie per l'applicazione della normativa in questione.

CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO E SOGGETTIVO

La normativa bilaterale riguarda le principali forme di assicurazione sociale vigenti nei due Paesi, compresa quindi la disciplina degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonchè i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori (articolo 1 Protocollo). Essa si applica, rispettivamente, ai lavoratori brasiliani in Italia ed ai lavoratori italiani in Brasile (articolo 2 Protocollo) ai quali, in regime di assoluta parità di trattamento, vengono attribuiti gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dello Stato nel cui territorio si trovano.

ISTITUTI CHE APPLICANO IL PROTOCOLLO

Ai sensi dell'articolo 1 delle Norme di applicazione, competenti per l'attuazione della normativa in materia infortunistica sono:

1. in Italia: l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

2. in Brasile: l'Instituto Nacional de Previdencia Social (Rua Pedro Lessa, 36 - Rio de Janeiro - 20.000) competente per tutte le prestazioni economiche e l'Instituto Nacional de Assistencia Medica de Previdencia Social (Rua Mexico, 128 - 9° andar - Rio de Janeiro - 20.000) competente per le prestazioni sanitarie.

Sia l'INAIL sia i due citati Istituti brasiliani, inoltre, ai sensi dell'articolo 2 delle predette Norme svolgono la funzione di "Organismo di collegamento" nei rispettivi Paesi.

Essi sono tenuti a prestarsi assistenza reciproca nella applicazione della normativa bilaterale (articolo 14 Protocollo); possono comunicare direttamente fra loro e con i beneficiari e i loro rappresentanti (articolo 17 Protocollo) e fanno da tramite per lo inoltro di richieste, di documenti (articolo 18 Protocollo) e ricorsi (articolo 19 Protocollo).

Per quanto concerne questa funzione di tramite si sottolinea l'esigenza che la Sede cui compete l'inoltro alla Istituzione brasiliana, nel trasmettere gli atti con la massima tempestività, curi la puntuale indicazione, a mezzo di timbro datario, della data della loro presentazione alla Sede stessa che vale anche per detta Istituzione. In proposito, inoltre, va tenuto presente che gli atti inoltrati per tramite sono esenti dal visto e dalla legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari (articolo 16 Protocollo).

Tali Autorità, infine, possono rappresentare senza speciale mandato i propri cittadini dinanzi le Autorità e gli Istituti competenti dell'altro Stato (articolo 20 Protocollo).

LEGISLAZIONE APPLICABILE

I lavoratori brasiliani in Italia ed i lavoratori italiani in Brasile vengono rispettivamente assoggettati alla legislazione italiana e brasiliana (articolo 2 Protocollo). La suddetta norma che attua il principio della territorialità subisce, come in altre convenzioni, talune deroghe. La eccezione più rilevante è contemplata nell'articolo 4, sub a) del Protocollo e concerne l'ipotesi del lavoratore dipendente da una impresa il quale sia inviato per limitati periodi di tempo (non oltre 12 mesi) nel territorio dell'altro Stato. In proposito si segnala la necessità che il lavoratore in questione si munisca dell'apposito certificato di distacco temporaneo, previsto dall'articolo 19 delle Norme di applicazione, nel quale si attesta fino a quale data egli rimane soggetto alla legislazione nazionale. Come di consueto per l'Italia il rilascio del certificato di distacco e di competenza dell'INAM.

Va inoltre tenuto presente che, nel caso in cui il periodo del distacco debba essere prolungato per periodi superiori ai dodici mesi, l'applicazione della legislazione nazionale potrà essere prorogata con il consenso dell'Autorità competente dell'altro Stato. Per Autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13 del Protocollo, si intendono i Ministri dai quali dipende la applicazione della normativa enunciata all'articolo 1; per l'Italia questo, come è noto, e il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Dette Autorità potranno, di comune accordo, procedere, anche in casi particolari o per determinate categorie di lavoratori, alla modifica delle eccezioni stabilite in tema di territorialità della legislazione applicabile (articolo 4, paragrafo 2, Protocollo).

E' da segnalare, infine, che, per ora, le altre eccezioni a questo principio riguardano il personale di volo delle compagnie di navigazione aerea nonchè i membri dell'equipaggio delle navi battenti bandiera di uno dei due Stati che restano assoggettati alla legislazione nazionale senza limitazioni temporali.

PRESTAZIONI IN NATURA E IN DENARO

In base all'articolo 6, paragrafo 1 del Protocollo il lavoratore, titolare o no di rendita che ha diritto alle prestazioni in natura in uno Stato, conserva tale diritto quando si trasferisce temporaneamente ovvero permanentemente nell'altro Stato contraente. Per poter beneficiare delle prestazioni il lavoratore è tenuto a presentare all'Istituto competente di questo Stato un certificato comprovante che egli ha diritto alla assistenza (articoli 20 e 22 delle Norme). La Sede cui ne sia stato richiesto il rilascio consegnerà direttamente al lavoratore assistito il documento in questione redigendolo conformemente al modello IB-7 "Attestato del diritto alle prestazioni sanitarie dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali". Il possesso di tale attestato consentirà al lavoratore italiano in Brasile di poter usufruire tempestivamente delle prestazioni sanitarie cui egli abbia diritto in base alla legislazione italiana anche al di fuori dei casi di urgenza assoluta. Qualora, viceversa, alla Sede vengano richieste, da parte di un assicurato brasiliano in Italia, le prestazioni in parola, essa dovrà accertarne il diritto e se l'interessato non è in grado di esibire la predetta attestazione la Sede dovrà richiederla al competente Istituto brasiliano, erogando nell'attesa le sole prestazioni ambulatoriali, fatti salvi i casi di urgenza assoluta. In proposito l'articolo 23 delle Norme stabilisce che per casi di urgenza assoluta si intendono quelli nei quali l'erogazione delle prestazioni non può essere ritardata senza compromettere gravemente la salute dell'interessato. Nell'espletamento degli incarichi ricevuti dal competente Istituto brasiliano sia in materia di prestazioni sia in materia di esami medico-legali di cui all'articolo 14 del Protocollo, si raccomanda alla Sede di osservare le procedure stabilite dalla circolare n.33/1974, con la quale sono stati istituiti il modello 84-I "Protocollo dei casi trattati per conto di Istituzioni estere" e il modello 85-I "Copertina dei casi trattati per conto di Istituzioni estere". Per quanto concerne la erogazione delle prestazioni in denaro ai beneficiari dell'INAIL che si trovano in Brasile, si precisa che la Sede, in relazione a quanto previsto nello articolo 15, paragrafo 2, del Protocollo dovrà provvedere a corrispondere direttamente agli stessi, sulla base delle eventuali comunicazioni dell'Istituto brasiliano, gli importi spettanti.

PROTESI

La concessione degli apparecchi di protesi e subordinata, salvo casi di urgenza, alla preventiva autorizzazione dell'Istituto competente (articolo 6, paragrafo 3 Protocollo e articolo 23 Norme). La Sede alla quale venga presentata domanda di fornitura o rinnovo di un tale apparecchio deve pertanto rivolgersi all'Istituto brasiliano inviando la richiesta di autorizzazione conformemente al modello IB-6 "Richiesta di autorizzazione per la fornitura di protesi al quale va unito il certificato medico giustificativo. Nei casi di assoluta urgenza, invece, la Sede deve provvedere alla prestazione informandone tempestivamente l'Istituto brasiliano competente e trasmettendo la documentazione giustificativa per il riconoscimento del relativo onere.

MALATTIE PROFESSIONALI

In materia di malattie professionali va sottolineato innanzitutto che, a differenza di altre convenzioni bilaterali e della normativa comunitaria, la normativa in esame non prevede alcuna distinzione nel trattamento dei casi di silicosi ed asbestosi rispetto alle altre tecnopatie considerate dalle due legislazioni. In particolare è stato concordato (vedi Processo verbale allegato numero 3) che nel caso di rischio misto l'indennizzo fa carico ad una sola delle due Istituzioni interessate e precisamente a quella dello Stato nel cui territorio la lavorazione morbigena è stata da ultimo effettuata. La Sede cui pervenga una denuncia di malattia professionale dovrà, pertanto, procedere ad una istruttoria preliminare intesa a stabilire la competenza assicurativa del caso e, se accerta che l'indennizzo fa carico all'INAIL, dovrà provvedere alla sua definizione secondo la legislazione italiana. Viceversa, qualora risulti che l'indennizzo della malattia, pur eventualmente manifestatesi in Italia, compete all'Istituto brasiliano, la Sede dovrà trasmettere a questo la denuncia, unitamente alla documentazione sanitaria (modello 5-SS o certificato medico equivalente) e anamnestica (documenti salariali o di lavoro, completa anamnesi lavorativa in stretto ordine cronologico dattiloscritto) dandone notizia all'interessato.

AGGRAVAMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

L'accordo di cui all'allegato numero 3 prevede le seguenti due ipotesi:

a) che non vi sia stata una successiva esposizione al rischio o che questa si sia verificata nel Paese stesso cui già fa carico l'indennizzo della malattia: in tal caso anche l'onere dell'aggravamento è a carico dello stesso Istituto competente di tale Paese;

b) che l'aggravamento della malattia già indennizzata dipenda, invece, da lavorazioni morbigene svolte successivamente ne territorio dell'altro Stato: in tale ipotesi l'onere dello aggravamento è sostenuto dalla Istituzione di tale Stato e si concretizza in un separato indennizzo. In pratica la Sede cui compete di provvedere all'indennizzo supplementare dovrà procedere, in base alla legislazione italiana, ad una doppia valutazione medico-legale, riferita cioè sia alla inabilità preesistente all'aggravamento sia a quella accertata dopo l'aggravamento. Il supplemento dovuto sarà pari alla differenza fra l'importo delle prestazioni che spettano al lavoratore dopo l'aggravamento e quello che gli sarebbe spettato prima dell'aggravamento se la tecnopatia fosse sopravvenuta sotto la legislazione italiana.

EVENTI POLICRONI

Se in uno dei due Paesi contraenti si verifica un infortunio o una malattia professionale a carico di un lavoratore portatore di postumi di infortunio o di malattia professionale verificatasi precedentemente nell'altro Paese, l'Istituto cui compete l'indennizzo del secondo evento dovrà tener conto, ai fini della valutazione del grado di inabilità, delle precedenti lesioni come se esse si fossero verificate sotto la propria legislazione (articolo 12 Protocollo). In proposito si rammenta che l'Istituto ha da tempo adottato l'orientamento, convalidato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, secondo il quale gli eventi pregressi verificatisi all'estero possono dare luogo soltanto alla applicazione dell'articolo 79 del "Testo Unico", nel caso in cui vi sia concorso di lesioni.

RIMBORSI

Va innanzitutto sottolineato come gli oneri sopportati per gli esami medico-legali diretti alla valutazione dell'inabilità degli assistiti per conto dell'altro Istituto non sono ammessi al rimborso: le relative spese, infatti, si compensano (articolo 18 delle Norme). La fornitura delle protesi, invece, è ammessa al rimborso secondo il costo effettivamente sostenuto dall'Istituzione che vi ha provveduto per conto e su richiesta dell'altra (articolo 23, paragrafo 5 delle Norme). Del pari, per le altre spese relative all'assistenza sanitaria di cui all'articolo 6 del Protocollo, è stato stabilito con l'accordo (allegato numero 3), lo stesso sistema di rimborso al costo effettivo. Per la richiesta dei rimborsi in argomento, si precisa che la Sede deve adottare lo schema del modello IB-8, "Conto individuale delle spese effettive per le prestazioni sanitarie dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali" (allegato numero 3) comunicando a questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative - le spese sostenute secondo l'importo effettivo maggiorato dell'IVA e applicando, se del caso, le tariffe di cui alla circolare n. 56/1977. Le spese sostenute per le prestazioni che formano oggetto di rimborso da parte dell'Istituto competente brasiliano devono essere contabilizzati al sottoconto 873.03 "Prestazioni economiche e sanitarie per conto di Istituti esteri", gestione 1.1.0, C/R 10. Al recupero di dette somme provvederà, invece, direttamente questa Direzione generale imputandole al relativo sottoconto di entrata 073.03 "Rimborso prestazioni economiche e sanitarie erogate per conto di Istituti esteri", gestione 1.1.0, C/R 10. Circa gli oneri sostenuti per esami medico-legali che, come sopra cennato, non sono ammessi a rimborso, si precisa che, avuto riguardo alle loro natura compensativa. gli stessi dovranno essere attribuiti ai conti della gestione ordinaria. Gli inconvenienti e le eventuali difficoltà di applicazione della presente circolare dovranno essere segnalati a questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative.

La presente circolare ed i relativi allegati costituiscono parte integrante del volume allegato alla circolare n. 55/1976 che, come è noto, raccoglie tutta la normativa internazionale nei rapporti con i Paesi extra C.E.E.




ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 

LEGGE 6 aprile 1977, n. 236 e PROTOCOLLO fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo all' accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960  :

legge-236-1977 

 
- Allegato 2   -

  NORME DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI EMIGRAZIONE TRA IL BRASILE E L'ITALIA, FIRMATO A BRASILIA IL 30 GENNAIO 1974.  
 

ART. 1

All'applicazione delle presenti Norme provvedono:

a) in Italia:

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), per quanto concerne l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, le prestazioni ai familiari aventi diritto e l'assicurazione contro la tubercolosi;

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (I.N.A.M.), per quanto riguarda l'assicurazione contro le malattie e per la maternità;

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali;

gli organismi di previdenza sociale competenti per particolari categorie di lavoratori.

b) in Brasile: * l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.)

ART. 2

Per facilitare l'applicazione delle presenti norme, vengono istituiti i seguenti organismi di collegamento:

- in Italia:

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, le prestazioni ai familiari aventi diritto e l'assicurazione contro la tubercolosi;

l'Istituto Nazionale di Assicurazione contro le Malattie (I.N.A.M.), per quanto riguarda l'assicurazione contro le malattie e per la maternità;

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), per quanto riguarda la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

- in Brasile:

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.)

ART. 3

Gli Enti assicuratori degli Stati Contraenti elaboreranno le norme e le procedure amministrative necessarie allo scambio di informazioni per l'espletamento degli adempimenti di loro competenza.

ART. 4

Gli Enti assicuratori adotteranno appositi formulari che avranno il codice IB (Italia - Brasile).

PRESTAZIONI IN DENARO

ART. 5

Le domande di prestazioni in denaro devono essere presentate all'Ente assicuratore competente dello Stato di residenza.

1. - Le domande presentate a qualsiasi Ente assicuratore di uno dei due Stati contraenti producono gli stessi effetti come se presentate all'ente assicuratore competente. L'Ente assicuratore che ha ricevuto la domanda la trasmette, immediatamente, all'Ente competente, indicando la data di presentazione.

2. - Se risiedono nel territorio di un terzo Stato, gli interessati devono rivolgersi all'Ente assicuratore dello Stato alla cui legislazione essi o i loro dante causa sono stati da ultimo assoggettati.

ART. 6

La trasmissione dei formulari, debitamente compilati, sostituisce quella dei documenti certificativi dei dati ivi indicati, salvo il caso che tali documenti siano ritenuti indispensabili dall'Ente al quale compete esaminare la domanda.

(ARTICOLI 7-13: OMISSIS)

ART. 14

Gli Enti assicuratori si comunicheranno reciprocamente le decisioni adottate sulle domande, trasmettendo copia delle notifiche inviate agli interessati.

ART. 15

Contro la decisione adottata dagli Enti assicuratori di ciascun Stato, gli interessati possono presentare ricorso nei termini di legge all'Ente assicuratore che ha adottato la decisione, tramite l'Ente assicuratore dello Stato di residenza.

ART. 16

Gli Enti assicuratori italiani e brasiliani possono chiedersi reciprocamente, in qualsiasi momento, informazioni e accertamenti circa fatti e circostanze dai quali possa sorgere, in base alla propria legislazione, la modifica, la sospensione o l'estinzione dei diritti alle prestazioni da essi concesse.

ART. 17

Gli Enti assicuratori possono inoltre richiedere direttamente agli interessati l'invio, nei termini previsti, di certificati di esistenza in vita e di stato civile e di altri documenti necessari per continuare a percepire le prestazioni.

ART. 18

Ai fini della determinazione della incapacità lavorativa e dell'invalidità, nei casi di prestazioni in denaro, l'Ente assicuratore dello Stato nel quale l'interessato e assicurato, può chiedere all'Ente assicuratore dello Stato di residenza di effettuare esami medico-legali e perizie. Le spese relative ai suddetti esami restano a carico dell'Ente assicuratore che ha effettuato gli esami.

PRESTAZIONI SANITARIE

ART. 19

1 - Nei casi previsti all'articolo 4 paragrafo 1 - lettera a) del Protocollo Aggiuntivo, l'Ente competente dello Stato contraente la cui legislazione rimane applicabile rilascia al lavoratore, a richiesta del datore di lavoro o del lavoratore e semprechè siano soddisfatte le condizioni prescritte, un certificato di distacco temporaneo nel quale si attesta che egli rimane soggetto a tale legislazione e fino a quella data.

2 - Il certificato di cui al paragrafo precedente sarà rilasciato:

a) in Italia, dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (I.N.A.M.);

b) in Brasile, dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.).

3 - Per beneficiare delle prestazioni sanitarie nel periodo di permanenza nello Stato contraente nel quale è distaccato dall'impresa dalla quale dipende, il lavoratore deve presentare all'Ente assicuratore di detto Stato il certificato di cui al paragrafo 1 comprovando il diritto alle prestazioni per se e per i familiari che l'accompagnano.

4 - Se in conformità a quanto previsto al citato articolo 4 paragrafo 1 lettera a) del Protocollo aggiuntivo il periodo di distacco deve essere prolungato oltre i 12 mesi inizialmente previsti, l'impresa richiederà all'Autorità competente dello Stato dove ha la sua sede l'autorizzazione di mantenere il regime di previdenza sociale dello Stato di affiliazione. L'Autorità competente trasmetterà senza indugio la domanda allo Stato in cui il lavoratore è distaccato, ai sensi di quanto disposto nel citato articolo.

ART. 20

1 - Per beneficiare delle prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 del Protocollo aggiuntivo il lavoratore che si reca nell'altro Stato contraente deve presentare all'Ente assicuratore del luogo di temporaneo soggiorno un attestato comprovante che l'interessato ha diritto a beneficiare delle predette prestazioni.

2 - L'attestato previsto nel paragrafo 1, che sarà rilasciato dall'Ente assicuratore competente, a richiesta del lavoratore, prima della partenza, dovrà indicare la durata del diritto alle prestazioni.

3 - Se il lavoratore non presenta l'attestato, l'Ente assicuratore del luogo di temporaneo soggiorno lo richiederà all'Ente assicuratore competente dell'altro Stato, senza pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni in caso di urgenza assoluta.

4 - Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono del pari applicabili, in caso di temporaneo soggiorno nell'altro Stato contraente, ai familiari del lavoratore, al lavoratore temporaneamente o permanentemente invalido e suoi familiari, nonchè al titolare di pensione e suoi familiari.

5 - L'estensione e le modalità dell'assistenza sanitaria erogata dall'Ente assicuratore dello Stato di temporaneo soggiorno sono quelle previste dalla legislazione che esso applica. Tuttavia, il periodo di durata del diritto all'assistenza sanitaria è quella prevista dalla legislazione applicata dall'Ente assicuratore di affiliazione.

(ARTICOLO 21: OMISSIS)

ART. 22

1 - Per beneficiare delle prestazioni sanitarie ai sensi dell'Articolo 6 paragrafo 1 del Protocollo Aggiuntivo, il lavoratore temporaneamente o permanentemente incapace al lavoro, i titolari di pensione ed i rispettivi familiari che trasferiscono la residenza dall'uno all'altro Stato contraente dovranno iscriversi presso l'Ente assicuratore dello Stato di residenza presentando un attestato che certifichi il diritto a dette prestazioni. Detto attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'Ente assicuratore cui compete l'onere delle prestazioni.

2 - Se l'interessato non presenta detto attestato, l'Ente assicuratore del luogo di residenza si rivolge, per ottenerlo, all'Ente assicuratore dello Stato cui compete l'onere della prestazione, senza pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni in caso di urgenza assoluta.

3 - L'estensione e le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria da parte dell'Ente assicuratore dello Stato di residenza sono determinate in base alla legislazione di detto Stato. Tuttavia, il periodo di durata del diritto alle prestazioni sanitarie e quello previsto dalla legislazione applicata dall'Ente assicuratore di affiliazione.

4 - L'attestato rilasciato rimane valido per la durata in esso previsto o fino a quando l'Ente assicuratore del luogo di residenza non abbia ricevuto notifica del suo annullamento.

ART. 23

1 - La concessione di protesi e subordinata, salvo i casi di urgenza assoluta, alla preventiva autorizzazione dello Ente assicuratore competente dello Stato cui l'interessato è affiliato.

2 - Debbono intendersi casi di urgenza assoluta, per i quali non è richiesta un'autorizzazione preventiva, quelli in cui l'erogazione delle prestazioni non può essere ritardata senza compromettere gravemente la salute dell'interessato.

3 - Al fine di ottenere l'autorizzazione l'Ente assicuratore dello Stato di residenza o di soggiorno si rivolge direttamente all'Ente assicuratore competente dell'altro Stato contraente, indicando i motivi che giustificano la concessione della prestazione nonchè la spesa presumibile.

4 - Qualora le anzidette prestazioni siano state erogate per motivi di urgenza assoluta, l'Ente assicuratore dello Stato di residenza o di soggiorno ne darà immediata notifica all'Ente assicuratore competente dell'altro Stato.

5 - Le spese per le anzidette prestazioni saranno rimborsate al costo effettivo.

ART. 24

1 - Le spese per prestazioni sanitarie, erogate a sensi dei precedenti articoli 19 e 20 dall'Ente assicuratore dello Stato di soggiorno temporaneo per conto dell'Ente assicuratore cui il lavoratore e iscritto, saranno rimborsate sulla base del costo effettivo delle prestazioni, quale risulta dalla contabilità dell'Ente assicuratore che le ha erogate, oppure sulla base delle tariffe in vigore per i propri assicurati.

2 - Salvo quanto disposto al paragrafo 1, le Autorità competenti dei due Stati contraenti possono concordare per determinati casi o tipi di prestazioni, altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare.

3 - Il rimborso delle spese sarà effettuato nella moneta dello Stato creditore.

4 - Ai fini del rimborso, l'Ente assicuratore dello Stato di soggiorno temporaneo invierà semestralmente all'Ente assicuratore dello Stato di affiliazione il rendiconto per ogni beneficiario delle spese per prestazioni sanitarie sostenute nel semestre precedente.

5 - L'Ente assicuratore competente dello Stato di affiliazione provvederà al trasferimento delle somme dovute nei 6 (sei) mesi successivi alla data in cui ha ricevuto il rendiconto di cui al paragrafo 4.

6 - Le eventuali contestazioni dell'Ente assicuratore debitore nei confronti di un determinato rendiconto o di una sua voce non impedisce il rimborso delle spese non contestate. I rendiconti o le voci contestati saranno oggetto di pagamento successivo, non appena chiarite le divergenze.

ART. 25

1 - Le spese per prestazioni sanitarie, erogate ai sensi dei precedenti articoli 21 e 22 dall'Ente assicuratore brasiliano saranno rimborsate dall'Ente assicuratore italiano sulla base del costo effettivo delle stesse, analogamente a quanto previsto al paragrafo 1 dell'articolo 24.

2 - Le spese per prestazioni sanitarie erogate ai sensi degli articoli 21 e 22 dall'Ente assicuratore italiano saranno rimborsate dall'Ente assicuratore brasiliano sulla base di un costo medio pro capite determinato per anno civile, secondo le risultanze del bilancio di competenza. Gli elementi di calcolo necessari per stabilire l'importo del rimborso sono determinati secondo le seguenti regole:

I - l'importo del rimborso si ottiene moltiplicando il costo medio anno per persona per il numero annuo di persone risultante dagli inventari inviati dall'Ente assicuratore brasiliano e che sono serviti all'Ente assicuratore italiano per la iscrizione delle persone stesse.

II - Il costo medio annuo per personale si ottiene dividendo le spese annue al totale delle prestazioni concesse dall'Ente assicuratore italiano al totale dei propri beneficiari per il numero medio annuo degli stessi.

III - Per la determinazione dell'ammontare totale del rimborso, di cui al punto I del presente paragrafo, si prendono in conto i mesi dell'anno di competenza durante i quali gli interessati hanno avuto diritto alle prestazioni.

A tale effetto,

a) il mese nel quale viene effettuata l'iscrizione si considera come un mese completo, qualunque sia la data in cui essa avviene;

b) il mese nel quale il diritto non sarà preso in conto, a meno che la cessazione intervenga nell'ultimo giorno del mese.

3 - Gli Enti assicuratori dei due Stati contraenti provvederanno al trasferimento delle somme dovute nei 6 (sei) mesi successivi alla data di ricevimento dei rispettivi rendiconti.

4 - Il rimborso sarà effettuato nella moneta dello Stato creditore.

5 - Le eventuali contestazioni sono regolate analogamente a quanto previsto al paragrafo 6 del precedente articolo 24.

 
- Allegato 3   -

  PROCESSO VERBALE DELLE CONVERSAZIONI SVOLTESI IL 19 OTTOBRE 1977 A ROMA, PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELL'INAIL, TRA UNA DELEGAZIONE BRASILIANA E RAPPRESENTANTI DELL'INAIL  
 

Il 19 ottobre 1977 una Delegazione brasiliana e rappresentanti dell'INAIL si sono incontrati a Roma, presso la Direzione Generale dell'INAIL, per esaminare le procedure di applicazione del protocollo italo-brasiliano di sicurezza sociale firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974.

OMISSIS

Sono state attentamente esaminate le "Norme di attuazione" del protocollo, concordato a Rio de Janeiro il 17 settembre 1975, ed è stato osservato che esse non contengono disposizioni specifiche per la regolamentazione dei casi di malattia professionale insorta a seguito di lavorazioni morbigene svolte nei due Stati.

In proposito viene convenuto che l'articolo 9 delle norme non può essere applicato a questi casi per i quali presta inteso che l'indennizzo fa carico ad una sola Istituzione e cioè a quella dello Stato nel cui territorio è stata, da ultimo, svolta la lavorazione morbigena. I casi di aggravamento delle predette malattie professionali, inoltre, sono a carico dell'Istituzione che ha erogato il primo indennizzo salvo che l'aggravamento non dipenda da lavorazioni svolte successivamente nell'altro Stato. In tale ipotesi l'importo delle rendite da corrispondere sarà pari alla differenza calcolata in base alla legislazione applicata dall'Istituzione dell'altro Stato, tra l'importo della rendita teoricamente dovuta prima dello aggravamento e quello dovuto dopo di questo.

Per quanto concerne poi il sistema di rimborso delle prestazioni sanitarie stabilito dall'articolo 25 si è ritenuto più idoneo, tenuto conto del prevedibile esiguo numero di casi relativi ad infortunati e tecnopatici, il sistema di rimborso al costo effettivo delle spese quali risultano dalla contabilità dell'INAIL, anche per le prestazioni erogate in Italia a favore di assistiti dall'INAMPS brasiliano.

Circa i formulari che devono essere adottati dalle due Istituzioni interessate, ai sensi dell'articolo 4 delle richiamate norme, da parte dell'INAIL sono stati proposto i modelli dei formulari IB - 7 "Attestato del diritto alle prestazioni sanitarie dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali" e IB - 8 "Conto individuale delle spese effettive sul lavoro e malattie professionali".

E' stato infine concordato di adottare il formulario IB - 6 "Richiesta di autorizzazione per la fornitura di protesi" nel modelli proposto da parte brasiliana.