Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  
CIRCOLARE 7 giugno 2013, n. 31
  Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.assicurazione.infortuni.lavoro:circolare:2013-06-07;31


 

PREMESSA

A decorrere dal 1° luglio 2013 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei (1). Si rende pertanto opportuno fornire talune precisazioni al riguardo.

RIVALUTAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO

I livelli di reddito familiare utili ai fini del calcolo e della conseguente corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare (Anf) sono rivalutati annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'Istat (2).

La rivalutazione per l'anno 2013 è pari al 3,00%.

Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili delle prestazioni, da applicare dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono disponibili in Intranet nel Minisito della Direzione centrale risorse umane.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda per l'attribuzione o la rivalutazione dell'assegno per il nucleo familiare, sulla base delle nuove fasce di reddito, tutti i soggetti indicati nelle precedenti circolari (3) e cioè i dipendenti, gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948), i titolari di trattamento ai superstiti (4), il coniuge dell'avente diritto.

I titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Ago, sia in attività di servizio che in quiescenza - ad eccezione di coloro che beneficiano di pensione sociale - devono, invece, inoltrare la domanda all'Inps (5). Per quanto riguarda i requisiti di idoneità e le modalità di presentazione delle domande si rinvia alla circolare n. 50 del 2005.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine del 19 luglio 2013 con riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2012 (Cud 2013), utilizzando il modello allegato.

COMUNICAZIONE VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE

Le variazioni che comportino la perdita del beneficio o la rideterminazione dell'importo dell'assegno devono essere comunicate tempestivamente alla Struttura di appartenenza.

DIFFUSIONE

La presente Circolare sarà portata a conoscenza di tutto il personale secondo le modalità in uso:

- con le modalità indicate nella circolare 3/1973

- tramite affissione agli albi di ciascuna unità fino al 19 luglio 2013, termine ultimo per la presentazione della domanda

Le singole Unità notificheranno, inoltre, la presente circolare mediante lettera raccomandata Ar:

- agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza;

- ai titolari di trattamento ai superstiti di cui al Regolamento approvato con d.m. 22 ottobre 1948 identificati con codice 0 in Anagrafica fiscale - posizione contributiva (trattamento sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria).

La documentazione comprovante le avvenute notifiche sarà mantenuta agli atti di ciascuna Unità.

Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si rinvia alla disciplina già in vigore.

1. Circolare Inps n. 84 del 23 maggio 2013  "Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2013 /30 giugno 2014".

2. Decreto legge n. 69/1988  , art. 2, comma 12  , convertito con modifiche nella legge 153/1988  .

3. Circolare 50/2005 e circolare 38/2006.

4. Orfano o coniuge rimasto unico componente del nucleo familiare che abbia un'età inferiore a 18 anni, ovvero sia inabile in modo permanente e assoluto a proficuo lavoro (sentenza della Corte di cassazione n. 7668 del 1996).

5. Legge 114/1974  , art. 16   (Circolare Inail 27/1975).


 

Il Direttore generale



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -

 
- Allegato 3   -

 
- Allegato 4   -

 
- Allegato 5   -

 
- Allegato 6   -