Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  
CIRCOLARE 30 luglio 1992, n. 40
  Oggetto: Convenzione in materia di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela. Accordo Amministrativo di applicazione.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.assicurazione.infortuni.lavoro:circolare:1992-07-30;40


 

La legge del 6 agosto 1991, n. 260  , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1991, ha ratificato la Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela firmata a Roma il 7 giugno 1988  . Lo scambio degli strumenti di ratifica fra i due Stati ha avuto luogo in data 31 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1991). La predetta Convenzione ed il relativo Accordo amministrativo per l'applicazione della normativa (S.O. alla G.U. n. 11 del 15 gennaio 1992) sono entrati in vigore il 1° novembre 1991. Premessi alcuni chiarimenti sui due strumenti normativi, il cui testo integrale si riporta in allegato, si impartiscono le istruzioni operative relativamente al settore assicurativo di competenza dell'Istituto.

Specificità della Convenzione

Il campo di applicazione oggettivo e soggettivo si identifica con quello previsto dalla legislazione che disciplina, in ciascuno dei due Paesi contraenti, il regime delle assicurazioni sociali nei confronti delle persone che sono o sono state assoggettate alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonché nei confronti dei loro familiari aventi diritto. In tale ambito, le prestazioni sanitarie sono previste soltanto in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, considerato che "l'assicurazione di malattia e maternità opera limitatamente alle prestazioni economiche" (art. 2 Conv.). I cittadini italiani e venezuelani ai quali si applica la Convenzione godono della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla legislazione di sicurezza sociale e quindi anche dalla legislazione concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, salvo quanto disposto dall'articolo 11 in favore dei lavoratori distaccati, che rimangono vittime di un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale durante la temporanea permanenza nell'altro Stato e dei lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale che, successivamente al beneficio delle prestazioni di legge, trasferiscono la residenza definitiva nell'altro Stato di cui sono cittadini. Per tutte le malattie professionali da rischio misto si applica il principio della competenza, in via primaria, dell'Istituzione del luogo dove da ultimo o stato svolto il lavoro nocivo fatto salvo, qualora non siano soddisfatte le condizioni per la tutela, l'esame in via sussidiaria da parte dell'altro Stato

(art. 12 Conv.). Ai fini della valutazione del grado di inabilità per infortuni e malattie professionali vengono presi in considerazione anche gli eventi lavorativi pregressi, sebbene occorsi sotto la legislazione dell'altro Stato contraente

(Art. 14 Conv.). Fra le Istituzioni competenti dei due Stati non è prevista alcuna forma di rimborso per le spese sostenute in caso di prestazioni in natura e in caso di accertamenti medico-legali ed amministrativi.

DISPOSIZIONI NORMATIVE E ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Campo di applicazione oggettivo e soggettivo (Artt. 2 e 3 Conv. - Artt. 2 e 3 Acc.amm.vo).

La Convenzione si applica in Italia alle principali forme di assicurazioni sociali ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nei limiti del campo di applicazione individuato nell'articolo 2 della Convenzione, con la previsione in particolare delle sole prestazioni economiche in caso di malattia e maternità. L'assistenza sanitaria è garantita soltanto in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali (Artt. 2 e 3 Acc. amm.vo). La Convenzione produce i propri effetti nei confronti delle persone che sono o sono state assoggettate alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché nei confronti dei loro familiari aventi diritto. Ai fini dell'applicazione della Convenzione e del relativo Accordo amministrativo in materia infortunistica sono designate quali "Istituzioni competenti" (Art. 2 Acc. amm.vo): a) per la Repubblica italiana: l'INAIL per quanto riguarda le prestazioni economiche, protesiche (presidi vari, ecc. ) nonché gli accertamenti medico-legali e le Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti, per quanto attiene le prestazioni sanitarie in caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale; b) per la Repubblica venezuelana: l'Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Caracas.

2. Eguaglianza di trattamento (Art. 4 Conv.)

I cittadini di uno Stato contraente, destinatari della Convenzione, sono sottoposti agli obblighi e sono ammessi ai benefici della legislazione di sicurezza sociale alle stesse condizioni dei cittadini dell'altro Stato contraente. Detto principio generale dell'eguaglianza di trattamento è disatteso dalla previsione in materia infortunistica dell'art. 11, paragrafi 1 e 2 della Convenzione, che regolamenta in maniera del tutto peculiare il diritto alle prestazioni in natura del lavoratore che si trova in posizione di distacco o che, successivamente all'inizio del beneficio delle prestazioni, ha trasferito la propria residenza definitiva nell'altro Stato di cui è cittadino (v. successivo punto 5).

3. Legislazione applicabile (Art. 5 Conv.)

I lavoratori venezuelani in Italia ed i lavoratori italiani in Venezuela vengono rispettivamente assoggettati alla legislazione italiana e venezuelana.

Fanno eccezione all'enunciata norma generale, che attua il principio della territorialità della legislazione applicabile:

- i lavoratori di uno Stato inviati temporaneamente nell'altro Stato contraente, per svolgere la propria attività lavorativa, i quali rimangono assoggettati (ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 11 della Convenzione) alla legislazione dello Stato nel quale ha sede l'impresa per la durata di 24 mesi, salvo proroga per un ulteriore periodo che non potrà eccedere 12 mesi, autorizzata di comune accordo dalle Autorità competenti dei due Stati contraenti;

- il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo che resta soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa;

- i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato contraente che restano soggetti alla legislazione di tale Stato;

- i dipendenti pubblici ed il personale assimilato di uno Stato contraente che, nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato, restano soggetti alla legislazione dello Stato contraente cui appartiene l'Amministrazione dalla quale dipendono;

- gli agenti diplomatici ed i funzionari consolari, nonché il personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e consolari (regolamentati dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963);

- i lavoratori al servizio privato ed esclusivo del personale diplomatico sopra richiamato che, se sono cittadini dello Stato accreditante, hanno diritto di optare (entro tre mesi) per l'applicazione della legislazione dell'uno o dell'altro Stato. Per i lavoratori distaccati la Sede deve verificare che gli stessi risultino in possesso dell'attestato di distacco e dell'eventuale autorizzazione che proroga la durata della loro temporanea dislocazione. In merito si evidenzia che (art. 4 Acc. Amm.vo):

- l'attestato, richiesto dal datore di lavoro all'Istituzione competente, viene rilasciato in Venezuela dall'IVSS ed in Italia dall'I.N.P.S.;

- l'autorizzazione di proroga richiesta dal datore di lavoro all'Autorità competente, viene concessa in Venezuela dal Ministero del Lavoro ed in Italia dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Art. 4 Acc. amm.vo).


 


ALLEGATI:  
- Allegato   -