Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  
CIRCOLARE 3 luglio 1987, n. 46
  Oggetto: Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina del 7 dicembre 1984  e relativo accordo amministrativo di applicazione.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.assicurazione.infortuni.lavoro:circolare:1987-07-03;46


 

La legge 7 ottobre 1986 n. 735  , pubblicata nel supplemento ordinario convenzione tra l'Italia e la Tunisia in materia di sicurezza sociale ed il relativo accordo amministrativo di applicazione sono riportati, per la parte competente dell'INAIL, negli all. 1 e 2. La convenzione e l'accordo amministrativo sono entrati in vigore dal 1 giugno 1987.

Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti e le istruzioni necessarie per l'applicazione della normativa in parola.

1. Campo di applicazione oggettivo e soggettivo.

La convenzione riguarda le principali forme di assicurazione, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 2 della convenzione). Si applica, dal punto di vista soggettivo, ai lavoratori cittadini dei due paesi contraenti ed ai loro familiari e superstiti (art. 3 della convenzione).

2. Legislazione applicabile.

I lavoratori sono soggetti alla legislazione dei paesi in cui sono occupati (art. 7 della convenzione). Il principio della territorialità della legislazione applicabile è disatteso nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 8 della convenzione.

a) i lavoratori che hanno la loro residenza sul territorio di uno dei due paesi contraenti, che sono inviati temporaneamente nell'altro paese dall'impresa dalla quale dipendono, sono sottoposti alla legislazione del primo paese, purché la durata dell'occupazione non superi i trentasei mesi, salvo proroga da concedersi da parte dell'autorità competente del secondo paese.

b) I lavoratori delle imprese di trasporto, che si recano dall'uno all'altro dei paesi contraenti, sono soggetti alla legislazione del paese ove ha sede l'impresa.

3. Istituzioni competenti.

L'applicazione della convenzione, per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, spetta (art. 3 dell'accordo amministrativo):

- in Italia: l'INAIL per quanto riguarda le prestazioni economiche, le protesi, i presidi ausiliari e gli accertamenti medico-legali; alle unità sanitarie locali per quanto concerne le prestazioni sanitarie curative;

- in Tunisia: alle compagnie private che attualmente gestiscono l'assicurazione in argomento ed alle quali, nel prossimo futuro, dovrebbe subentrare un ente pubblico. Dette istituzioni, nell'attuazione della presente normativa, si prestano reciproca collaborazione, come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione (art. 33 della convenzione).

4. Prestazioni economiche.

Le istituzioni competenti corrispondono tutte le prestazioni in denaro direttamente ai lavoratori, vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, che soggiornano o risiedono sul territorio dell'altro paese contraente (art. 25 prg. 2 della convenzione; art. 19 prg. 3 dell'accordo amministrativo).

5. Prestazioni sanitarie.

I lavoratori, vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, che beneficiano delle prestazioni a carico dell'Istituto competente, autorizzati a ritornare sul territorio dell'altro paese contraente o a trasferirvi la loro residenza, beneficiano delle prestazioni sanitarie erogate dall'istituzione del paese di soggiorno o di residenza per conto dell'istituzione competente (art. 25, prg. 1 della convenzione). A tal fine i lavoratori sono tenuti a presentare alla suddetta istituzione un attestato dal quale risulti il diritto alle prestazioni in parola (art. 19 dell'accordo amministrativo).

Le disposizioni appena riportate interessano per l'Italia il servizio sanitario nazionale. Infatti, l'erogazione delle prestazioni curative, così come il rilascio del formulario attestante il diritto a dette prestazioni, sono effettuati dalle unità sanitarie locali territorialmente competenti. A tale riguardo la sede, qualora fosse richiesto dalle predette USL, dovrà fornire la propria collaborazione al fine di attestare la qualità di assicurato del lavoratore, in base alle norme del T.U. approvato con D.P.R. 30/6/1965, n. 1124  .

6. Prestazioni protesiche.

La concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di grande importanza, indicate nell'elenco allegato all'accordo amministrativo, è subordinata alla autorizzazione dell'istituzione competente, salvo i casi di assoluta urgenza (art. 26 della convenzione). Per beneficiare di tali prestazioni il lavoratore deve presentare all'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza l'attestato rilasciato dall'istituzione competente di cui al precedente cpv., dal quale risulti il diritto alla prestazioni (art. 19 dell'accordo amministrativo).

La sede, ricevuta la domanda di concessione delle prestazioni protesiche deve richiedere all'istituzione tunisina, la necessaria autorizzazione, trasmettendo la documentazione medica giustificativa. Qualora detta autorizzazione non sia pervenuta entro il termine di 30 giorni, la sede può concedere le prestazioni richieste (art. 10 dell'accordo amministrativo). Se tale procedura non può essere seguita perché l'attesa della autorizzazione potrebbe mettere in serio pericoli la vita o la salute dell'interessato, la sede deve concedere subito le prestazioni dandone immediata comunicazione alla compagnia tunisina.

7. Malattie professionali a rischio misto.

Se il lavoratore ha contratto una malattia professionale, dopo aver svolto lavorazioni rischiose nel territorio di entrambi i paesi contraenti, si applica nei suoi confronti, come di consueto, la legislazione dello Stato in cui da ultimo è stata svolta l'attività morbigena, purché soddisfi alle condizioni previste da detta legislazione (art. 28, prg. 1 della convenzione).

Se queste condizioni non sono soddisfatte, il diritto alle prestazioni è esaminato in base alla legislazione dell'altro paese contraente (competenza in via sussidiaria). Nei casi in cui trattasi la domanda per ottenere le prestazioni può essere indirizzata indifferentemente ad una delle due istituzioni dei due paesi contraenti (art. 21, prg. 1 dell'accordo amministrativo). Pertanto la sede che riceve la domanda deve accertare preliminarmente la propria competenza e, in caso positivo, provvedere alla definizione della fattispecie ai sensi del T.U. se invece il caso risulta attribuibile in via primaria, cioè in base all'ultima esposizione al rischio, alla competenza della istituzione tunisina la sede deve trasmettere a quest'ultima la domanda, unitamente alla documentazione anamnestica e medica eventualmente acquisita (art. 21 prg. 2 dell'accordo amministrativo).

Inoltre la sede, quando constata che non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione italiana per la concessione dell'indennizzo, trasmette la domanda corredata della documentazione acquisita all'istituzione tunisina informando l'interessato della relativa decisione, dei termini per il ricorso e della data di trasmissione della domanda (art. 21, prg. 3 dell'accordo amministrativo).

8. Pneumoconiosi sclerogena.

Nei casi di silicosi e asbestosi da rischio misto è prevista una disciplina particolare che riguarda la ripartizione degli oneri delle prestazioni in denaro, comprese le rendite, corrisposte allo assicurato. Infatti, in base all'art. 28 prg. 3 della convenzione, l'istituzione che ha concesso l'indennizzo ha diritto di ottenere il rimborso da parte dell'istituzione dell'altro paese della metà dell'importo delle prestazioni in denaro anzidette.

a) Ripartizione attiva.

Se il caso è di competenza italiana, in quanto il tecnopatico ha svolto l'ultima lavorazione rischiosa in Italia, la sede - contemporaneamente agli adempimenti necessari per la costituzione delle rendite ex t.u. - deve chiedere alla compagnia assicuratrice tunisina di comunicare se il tecnopatico è stato esposto al rischio morbigeno in Tunisia, al fine di accertare il presupposto per la ripartizione. Le conclusioni cui la sede perviene sono portate a conoscenza della predetta compagnia, alla quale spetta di esprimere il proprio assenso in merito (art. 22 prg. 1 dell'accordo amministrativo). Nel caso che venga concordata la ripartizione, la sede ne deve informare questa direzione generale - servizio prestazioni assicurative - comunicando l'importo relativo al 50% di tutte le prestazioni in denaro erogate fino al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della richiesta di rimborso. Successivamente la sede, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicherà a questa Direzione generale - servizio prestazioni assicurative - l'ammontare relativo al 50% di tutte le prestazioni economiche erogate ai lavoratori o ai loro superstiti nel corso dell'anno precedente. Le somme rimborsate saranno contabilizzate al capitolo 066.01 "indennità assicurative, spese accessorie e rendite non dovute".

b) Ripartizione passiva.

Se il caso è di competenza tunisina, in quanto il tecnopatico ha svolto l'ultima lavorazione rischiosa in Tunisia, la sede comunica, su richiesta, i periodi lavorativi morbigeni compiuti in Italia dal tecnopatico. Se l'esposizione rischiosa non si è verificata, la sede ne informa la compagnia assicuratrice, facendo presente l'impossibilità di aderire alla proposta di ripartizione. Nell'ipotesi contraria, la sede comunica a detta compagnia il proprio assenso sulla ripartizione proposta, informandone questa Direzione generale - servizio prestazioni assicurative - che successivamente provvederà ad effettuare i rimborsi anno per anno. Le somme così rimborsate saranno contabilizzate al capitolo 370 "rendite per inabilità ed ai superstiti".

9. Aggravamento delle malattie professionali.

Se il lavoratore, dopo essere stato indennizzato, non ha esercitato ulteriore attività morbigena, l'onere per l'aggravamento è a carico dell'istituzione che ha concesso il primo indennizzo. Se il lavoratore ha, invece, svolto attività morbigena sul territorio del paese contraente diverso da quello competente per il primo indennizzo, l'onere per l'aggravamento è sopportato dall'istituzione del paese in cui è stata svolta detta attività ed è calcolato sulla base della differenza tra la nuova percentuale di inabilità conseguente all'aggravamento e quella risultante prima dell'aggravamento medesimo (art. 29 lett. a) e b) della convenzione).

Pertanto la sede, nella prima ipotesi sopradescritta, definisce la fattispecie se è di propria competenza, ovvero trasmette la domanda di aggravamento alla competente compagnia di assicurazione tunisina. Nella seconda ipotesi, e cioè qualora l'indennizzo ulteriore debba essere corrisposto dall'INAIL, la sede deve procedere ad una doppia valutazione medico-legale in base alla legislazione italiana, tenendo conto della inabilità preesistente allo aggravamento e di quella accertata dopo l'aggravamento stesso.

Il supplemento dovuto al tecnopatico sarà pari alla differenza fra l'importo delle prestazioni spettanti dopo l'aggravamento e quello che sarebbe spettato prima dell'aggravamento se la malattia si fosse manifestata sotto la legislazione italiana. In caso di aggravamento di silicosi o asbestosi da rischio misto per il quale si è dato corso alla ripartizione degli oneri, la corresponsione del relativo indennizzo spetta sempre alla istituzione che eroga la rendita salvo a richiedere la ripartizione a metà ovvero il rimborso integrale di tale indennizzo a seconda delle ipotesi descritte dall'art. 29, paragr. c), della convenzione.

10. Accertamenti medico-legali.

L'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza del lavoratore effettua gli accertamenti medico-legali su richiesta della istituzione competente dell'altro paese ed a suo carico (art. 31 della convenzione). Essa, pertanto, trasmette all'istituzione competente la relazione medica con l'indicazione di tutti gli elementi utili a chiarire le condizioni anatomiche e funzionali del lavoratore con particolare riguardo agli organi ed apparati lesi a causa dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale (art. 25 dell'accordo amministrativo).

Di conseguenza, la sede, incaricata dalla compagnia di assicurazione tunisina, predispone la relazione sanitaria contenente gli elementi sopra descritti, senza indicare il grado di inabilità, ed osservando le procedure di cui alla circolare n. 33/1974 con la quale sono stati istituiti i moduli 84/I "protocollo dei casi trattati per conto di istituzioni estere" e 85/I "copertina dei casi trattati per conto di istituzioni estere". Se invece gli accertamenti devono essere effettuati in Tunisia nei confronti di assicurati dell'INAIL, la sede, ove non esista una compagnia di assicurazione tunisina interessata al caso, come per le malattie professionali da rischio misto, incarica dell'accertamento la caisse d'assurance vieillesse, invalidite et survivants di tunisi.

11. Eventi policroni.

Al fine di determinare il grado di inabilità conseguente ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, l'istituzione competente di uno dei due paesi deve prendere in considerazione anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi nell'altro paese come se fossero accaduti sotto la propria legislazione (art. 30 della convenzione). Per l'applicazione di tale norma, sia il lavoratore sia l'istituzione dell'altro paese sono tenuti a fornire tutte le informazioni riguardanti i precedenti eventi avvenuti sotto la legislazione dell'altro paese (art. 24 dell'accordo amministrativo). Al riguardo si rammenta che l'ipotesi della valutazione degli eventi legislativi pregressi verificatisi all'estero comporta l'applicazione dell'art. 79 del T.U.

12. Domande, dichiarazioni, ricorsi.

Le domande, dichiarazioni e ricorsi, da produrre entro un dato termine all'istituzione di uno dei paesi contraenti, possono essere presentati validamente, entro il medesimo termine, anche all'istituzione dell'altro paese. La data di presentazione a quest'ultima vale come data di inoltro all'istituzione competente (art. 36 della convenzione, art. 29 dell'accordo amministrativo). Pertanto, la sede alla quale venga presentata una domanda, dichiarazione o ricorso di competenza di una compagnia di assicurazione tunisina, deve apporvi il timbro con la data di arrivo e trasmettere tali documenti, senza indugio, alla predetta compagnia dandone notizia all'interessato.

13. Rimborsi.

Le spese sostenute per accertamenti medico-legali, per la fornitura di protesi e grandi apparecchi sono rimborsate da parte della istituzione competente all'istituzione che vi ha provveduto, sulla base del costo effettivo (art. 27 e 31 della convenzione). L'istituzione competente è tenuta altresì a rimborsare le spese di viaggio ed il salario perduto dal lavoratore per sottoporsi ai predetti accertamenti, ovvero per beneficiare della prestazione sopra descritta (art. 26 dell'accordo amministrativo). Per la richiesta di rimborso la sede deve osservare la procedura di cui alla circolare n. 28/1983, tenendo presente che il modello 87/o deve essere compilato in duplice esemplare.

Le spese in argomento devono essere contabilizzate come operazione contestuale di impegno-pagamento al sottoconto 815.02 "prestazioni erogate per conto di istituti esteri - prestazioni per conto di paesi extra C.E.E." gestione 1.1.0, codice di partita 96.20, competenza esercizio in corso. Per il relativo recupero provvederà direttamente questa direzione generale, con registrazione nella sola fase di cassa al capitolo 215.02 "rimborso prestazioni erogate per conto di istituti esteri - prestazioni paesi extra C.E.E.", cod. partita 96.20, gestione 1.1.0. La presente circolare ed i relativi allegati costituiscono parte integrante del volume di cui alla circolare n. 55/1976 che raccoglie tutta la normativa internazionale sui rapporti con i paesi extra CEE.