Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  
CIRCOLARE 18 febbraio 1980, n. 7
  Oggetto: Accordo di collaborazione tra l'INAIL e la Commission des accidents du travail del Quebec.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.assicurazione.infortuni.lavoro:circolare:1980-02-18;7


 

In data 26 novembre 1979 è stato firmato a Quebec il nuovo accordo di collaborazione fra l'INAIL e la Commission des accidents du travail (C.A.T.) del Quebec, che è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1980.

L'accordo, il cui testo si riporta in allegato, amplia notevolmente il contenuto del precedente accordo di collaborazione che riguardava specificamente lo svolgimento degli accertamenti medici e l'erogazione dell'assistenza sanitaria (v. circolare n. 40/1976).

Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti nonché le istruzioni necessarie per l'applicazione della nuova normativa.

Campo d'applicazione soggettivo (articolo 1)

Le disposizioni dell'accordo sono applicabili ai lavoratori, vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, assicurati presso l'INAIL o presso la C.A.T., che trasferiscono la residenza o soggiornano, rispettivamente, nel Quebec o in Italia.

Prestazioni in denaro (articoli 2 e 3)

Tutte le prestazioni in denaro devono essere corrisposte direttamente all'assistito che risiede o soggiorna nell'altro Paese.

Prestazioni in natura (articoli 2 e 4)

Qualora il lavoratore, vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, trasferisca la propria residenza ovvero soggiorni nell'altro Paese, può beneficiare delle prestazioni in natura da parte dell'Istituto di quest'ultimo Paese per conto dell'Istituto competente a condizione che sia munito della certificazione attestante il diritto a tali prestazioni rilasciato dall'INAIL ovvero dalla C.A.T.

Peraltro, nel caso che l'assicurato non sia in possesso di detto attestato ed abbia necessità delle prestazioni in parola, la Sede provvederà a richiedere il certificato direttamente alla C.A.T. (Secretaire General - 524, rue Bourdages, Case Postale 1200 , Quebec GIK, 7E2, Que Canada).

Qualora un assicurato dell'INAIL intenda trasferirsi o soggiornare temporaneamente nel Quebec, la Sede a richiesta dell'interessato deve consegnargli un documento, per il quale non è previsto alcun particolare modello, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

le complete generalità dell'assicurato (cognome, nome, data e luogo di nascita);

la data dell'infortunio o della malattia professionale;

la data della costituzione della rendita;

la sede anatomica e la natura delle lesioni.

Per quanto concerne, poi, i titolari di rendita INAIL che hanno già trasferito la residenza nel Quebec, le Sedi dovranno far pervenire agli stessi, con ogni possibile urgenza, l'attestato di cui sopra. Si precisa al riguardo che questa Direzione Generale comunicherà a ciascuna Sede interessata i nominativi e gli indirizzi degli infortunati in argomento.

Nel caso sia richiesto un ricovero ospedaliero ovvero la fornitura o rinnovo di una protesi o comunque una prestazione di grande importanza, secondo quanto precisato nell'elenco allegato all'accordo, la Sede deve sottoporre l'assistito a visita medica e deve, quindi, esprimere un giudizio tecnico sulla necessità ed utilità dei trattamenti richiesti. La richiesta e la relazione medica saranno trasmesse direttamente alla C.A.T. e, in copia, a questa Direzione Generale, Servizio Prestazioni Assicurative, che farà conoscere l'eventuale opposizione della stessa C.A.T. da comunicarsi entro quaranta giorni. Scaduto tale termine senza ricevere opposizione la Sede darà corso alla erogazione delle prestazioni.

Nel caso che siano richieste prestazioni in natura in via di urgenza la Sede provvede ad erogare le necessarie prestazioni, disponendo anche per l'eventuale ospedalizzazione, sempre che il trattamento sia in relazione all'origine professionale delle lesioni, documentata dall'attestato presentato dall'assistito.

Dei procedimenti adottati in caso di urgenza deve essere data tempestiva comunicazione alla C.A.T., alla quale sarà trasmessa la documentazione sanitaria giustificativa, con gli opportuni richiami ai dati contenuti nel predetto attestato.

Successivamente la Sede trasmetterà alla stessa C.A.T. le debite informazioni sul decorso delle cure.

Nello svolgimento degli adempimenti in tema di prestazioni in natura, come pure per gli accertamenti sanitari di cui appresso, si raccomanda alla Sede di osservare la procedura stabilita con la circolare n. 33/1974 con la quale sono stati istituiti il mod. 84-1 "Protocollo dei casi trattati per conto di Istituzioni estere" ed il mod. 85-I "Copertina dei casi trattati per conto di Istituzioni estere". E' inoltre necessario che, nella corrispondenza con la C.A.T., si faccia sempre menzione del numero di assicurazione sociale canadese dell'assistito, e, se possibile, anche del numero della pratica C.A.T.

Accertamenti medici (articolo 5)

Se gli accertamenti sono richiesti dall'assistito della C.A.T. la Sede acquisisce la domanda e, senza esaminarla nel merito, la trasmette direttamente alla C.A.T. La eventuale autorizzazione sarà comunicata alla Sede da questa Direzione Generale. A conclusione dell'incarico ricevuto (sia su richiesta dell'assistito, sia direttamente dalla C.A.T.), la Sede provvederà a trasmettere alla stessa C.A.T. le relazioni mediche e tutta la documentazione sanitaria acquisita (diario medico; pellicole relative ad eventuali esami radiografici eseguiti, corredati del relativo referto; certificato medico; relazioni su visite mediche specialistiche; cartelle cliniche concernenti gli eventuali ricoveri; referti su esami clinici e di laboratorio). Si precisa inoltre che diversamente da quanto previsto per l'accordo passato dovrà evitarsi in ogni caso, di indicare l'eventuale grado di inabilità lavorativa secondo la legge italiana.

Rimborsi (articoli 6 e 7)

Le spese per le prestazioni in natura e per gli accertamenti medici svolti per conto dell'altro Istituto nonché le spese connesse (viaggio, trasporto, retribuzione perduta) sono oggetto di rimborso sulla base del costo effettivo. A tal fine la Sede deve osservare la procedura stabilita con la circolare n. 3/1976 che ha istituito il modulo 87-I per i rapporti con i Paesi extra C.E.E., comunicando a questa Direzione Generale, Servizio Prestazioni Assicurative, tali spese ed applicando, se del caso, le tariffe di cui alle circolari 56/1977 (prestazioni a carattere assicurativo), 18/1979 (visite specialistiche evidenziate nella relazione medico-legale) e 30/1979 (prestazioni ambulatoriali) con l'avvertenza, peraltro, che le tariffe di cui alle ultime due circolari citate stanno per essere aggiornate per l'anno 1980. Le spese che formano oggetto di rimborso da parte della C.A.T. devono essere contabilizzate al capitolo 855 "Prestazioni economiche e sanitarie per conto di Istituti esteri", sottoconto 02 "Prestazioni economiche e sanitarie per conto di Paesi extra C.E.E.", gestione 110, C/R 10. Al recupero delle relative somme provvederà direttamente questa Direzione Generale imputandole sul capitolo 255 "Rimborso prestazioni erogate per conto di Istituti esteri", sottoconto 02 "Prestazioni economiche e sanitarie per conto di Paesi extra C.E.E., gestione 110, C/R 10, 11 o 12.

Malattie professionali causate da rischio misto (art. 8)

Qualora una malattia professionale sia dovuta ad esposizione rischiosa in entrambi i Paesi, le prestazioni sono accordate dall'Istituto del Paese in cui il lavoratore ha da ultimo svolto l'attività rischiosa. In tale ipotesi la Sede deve procedere ad una istruttoria preliminare intesa a stabilire la competenza assicurativa del caso e, qualora accerti che lo stesso è di competenza italiana provvede direttamente alla sua definizione. Qualora, invece, venga accertato che l'ultima esposizione al rischio morbigeno è avvenuta nel territorio del Quebec, la Sede trasmette, per competenza, alla C.A.T. la documentazione acquisita dandone comunicazione all'interessato. Parimenti la Sede procederà nell'ipotesi in cui accerti che, pur essendo il caso di propria competenza, l'assicurato o i suoi superstiti non soddisfano le condizioni stabilite dalla legislazione italiana. In tal caso, inoltre, la Sede medesima dovrà notificare all'interessato i motivi della decisione negativa, i termini per proporre ricorso e la data di trasmissione della pratica alla C.A.T.

L'accordo stabilisce altresì, per le malattie professionali causate da rischio misto, il principio della ripartizione tra l'INAIL e la C.A.T. degli oneri relativi a tutte le prestazioni economiche erogate dall'Istituto che ha concesso l'indennizzo, comprese le rendite.

Tale ripartizione, peraltro, diversamente da quanto avviene nell'ambito C.E.E., deve essere calcolata in proporzione ai periodi di effettiva esposizione al rischio morbigeno svolti in Italia e nel Quebec. In relazione a ciò ed in linea con il decentramento operato verso le Sedi in tale materia, sia per la ripartizione attiva sia per quella passiva, la Sede dovrà osservare, in quanto applicabili, le istruzioni al riguardo impartite nell'ambito C.E.E.

In particolare, per la ripartizione attiva la Sede dovrà compilare la proposta di ripartizione che questa Direzione Generale, Servizio Prestazioni Assicurative, provvederà ad inoltrare alla C.A.T.

Aggravamento delle malattie professionali (articolo 9)

E' prevista l'ipotesi di aggravamento sia della malattia professionale non causata da rischio misto sia dalla malattia dovuta, invece, a lavorazioni svolte in entrambi i Paesi che ha dato luogo alla ripartizione degli oneri.

Nel primo caso occorre distinguere:

a) se non vi è stata una successiva esposizione al rischio oppure se questa è avvenuta nel Paese cui già fa carico l'indennizzo della malattia, l'onere dell'aggravamento è sostenuto dall'Istituto di tale Paese;

b) se invece, si è verificata una successiva esposizione a rischio nel Paese diverso da quello che ha già indennizzato il caso, l'onere dell'aggravamento è sostenuto dall'Istituto di quest'ultimo Paese e si concretizza in un separato indennizzo.

Pertanto in questo caso la Sede, una volta accertato che l'aggravamento è in relazione con l'ultima lavorazione rischiosa svolta nel territorio del Quebec, deve interessare la C.A.T. trasmettendo la domanda e la certificazione medica ed anamnestica, dandone notifica all'interessato.

Nell'ipotesi inversa, in cui l'assicurato abbia svolto l'ulteriore attività rischiosa in Italia, la Sede, investita della domanda di aggravamento, deve procedere alla doppia valutazione medico-legale, in base al Testo Unico, della inabilità preesistente e di quella risultante dopo l'aggravamento al fine di stabilire l'importo da corrispondere al lavoratore (v. per l'applicazione analogica le istruzioni contenute nel notiziario n. 23/1977, pag.4).

Nel secondo caso e cioè di una malattia professionale che ha dato luogo alla ripartizione degli oneri, può verificarsi che:

a) non vi sia stata una successiva esposizione a rischio ed allora l'onere di aggravamento continua ad essere ripartito fra l'INAIL e la C.A.T., nelle stesse proporzioni stabilite per le precedenti prestazioni in denaro;

b) se, invece si è verificata una successiva esposizione al rischio in uno dei due Paesi, l'onere di aggravamento è sostenuto per intero dall'Istituto del Paese ove si è svolta l'ultima lavorazione morbigena. Presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi (art. 10)

Una particolare collaborazione amministrativa tra l'INAIL e la C.A.T. è prevista in tema di domande, dichiarazioni e ricorsi i quali possono anche essere presentati presso l'Istituto del luogo di residenza o di soggiorno, restando valida la data di presentazione presso tale istituto. La Sede, pertanto, ricevuti tali atti vi apporrà il timbro con la data di arrivo e li trasmetterà senza indugio alla C.A.T., dandone notizia agli interessati.

Gli inconvenienti e le eventuali difficoltà di applicazione della presente circolare dovranno essere segnalati a questa Direzione Generale, Servizio Prestazioni Assicurative.

La presente circolare ed il relativo allegato costituiscono parte integrante del volume allegato alla circolare n. 55/1976 che, come è noto, raccoglie tutta la normativa internazionale nei rapporti con i Paesi extra C.E.E. e sostituisce le pagine 279 e 280.




ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

ACCORDO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LA COMMISSION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU QUEBEC del 26 novembre 1979

accordo-26-11-1979