Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  
CIRCOLARE 18 dicembre 1985, n. 76
  Oggetto: Convenzione in materia di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay del 7 novembre 1979  .  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.assicurazione.infortuni.lavoro:circolare:1985-12-18;76


 

La legge 15 ottobre 1981 n. 669  , pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 324 del 25 novembre 1981 ha ratificato la Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979. A seguito dello scambio degli strumenti di ratifica la Convenzione è entrata in vigore il 1° giugno 1985.

Occorre in proposito evidenziare una situazione normativa atipica, perché il testo delle disposizioni particolari in materia infortunistica contenute nella Convenzione non può 37 della stessa. Ciò è determinato dal fatto che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in Uruguay fondata su istituti di natura privata il che non rende armonizzabile questo sistema con quello italiano.

Tuttavia, dato che in Uruguay è in programma una modifica della legislazione infortunistica e del relativo sistema di gestione, le norme ora sottoposte alla condizione sospensiva potranno entrare in vigore, come previsto dallo stesso articolo 37, non appena saranno intervenute dette modifiche.

Ciò premesso, si sottolinea comunque che la Convenzione opera nel settore degli infortuni e delle malattie professionali con le sue norme di carattere generale. In proposito si richiamano le seguenti disposizioni:

- parità di trattamento: per i lavoratori dei due Paesi che svolgono la propria attività nel territorio dell'altro Paese (articolo 4 della Convenzione);

- distacco: il lavoratore inviato temporaneamente (24 mesi prorogabili) nell'altro Paese dalla ditta da cui dipende rimane assoggettato alla legislazione del Paese di provenienza (articolo 5 della Convenzione);

- trasferibilità: per le prestazioni economiche in favore dei lavoratori che risiedono nel Paese diverso da quello competente (articolo 9 della Convenzione) oppure nel territorio di un Paese terzo non contraente (articolo 30 della Convenzione).

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle unità operative sul fatto che, non esistendo ancora in Uruguay un organismo di collegamento, la collaborazione tra le istituzioni non può stabilirsi. Di conseguenza nel caso in cui debba essere richiesta una visita medico-legale nei confronti di un titolare di rendita residente in tale Paese si dovrà ricorrere ai buoni uffici dei Consolati italiani secondo le disposizioni della circolare n. 36/1978.

Si allega il testo della Convenzione limitatamente agli articoli che interessano l'Istituto con la consueta avvertenza che la presente circolare costituisce parte integrante del volume allegato alla circolare n. 55/1976 che raccoglie, come è noto, tutta la normativa internazionale per i rapporti con i Paesi extra C.E.E.