Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 1 luglio 2003, n. 118
  Oggetto: Estensione del campo di applicazione soggettivo della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2003-07-01;118

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza, Al Presidente

Al Vice Commissario Straordinario

Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali


 

Premessa

I regolamenti CEE n. 1408 / 71 e n. 574 / 72 sono applicabili, come noto, ai lavoratori soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri che siano cittadini di uno di tali Stati nonché agli apolidi ed ai profughi che siano residenti nel territorio di uno degli stati membri; i regolamenti CEE sono applicabili, inoltre, ai loro familiari e superstiti.

Tuttavia è stata evidenziata in ambito comunitario la necessità di garantire ai cittadini degli Stati terzi che soggiornino legalmente in uno Stato membro un equo trattamento attribuendo loro diritti ed obblighi analoghi a quelli spettanti ai cittadini degli Stati membri, rafforzandone così la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale.

E' stato pertanto previsto che le condizioni della protezione sociale dei cittadini degli Stati terzi, ed in particolare le disposizioni del citato regolamento 1408 per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale nazionali, debbano essere tali da attribuire loro un insieme di diritti uniformi ed analoghi quanto più possibili a quelli attribuiti ai cittadini dell'Unione Europea.

1. Regolamento C.E. n. 859 del 14 maggio 2003

Con il regolamento C.E. n. 859 del 14 maggio 2003 è stato stabilito che le disposizioni dei Regolamenti C.E.E. n. 1408 / 71 e n. 574 / 72 si applichino a decorrere dal 1° giugno 2003 ai cittadini dello Stato terzo che soggiornino legalmente in uno Stato membro a condizione che le disposizioni dei suindicati regolamenti CEE non siano ad essi già applicabili unicamente a causa della loro nazionalità e, sempreché, ovviamente, la loro situazione non presenti legami soltanto con lo Stato terzo di cittadinanza e con un solo Stato membro.

I regolamenti CEE n. 1408 e n. 574 già indicati sono altresì applicabili ai familiari ed ai superstiti dei cittadini degli Stati terzi che si trovino nelle condizioni descritte al precedente capoverso.

Il regolamento n. 859 non prevede il sorgere di alcun diritto a prestazione per i periodi anteriori al 1° giugno 2003.

Si precisa però, che, in base al medesimo regolamento n. 859 , possono essere acquisiti diritti connessi agli eventi tutelati anche se tali eventi si siano verificati in data anteriore al 1° giugno 2003, in questo caso la decorrenza delle eventuali prestazioni è, comunque, obbligatoriamente fissata, a partire dal 1° giugno 2003.

Inoltre, i periodi di lavoro o di residenza precedenti o successivi alla data del 1° giugno 2003 risultanti negli Stati membri in favore dei cittadini degli Stati terzi che si trovino nelle condizioni già espresse sono presi in considerazione in base alla regolamentazione comunitaria.

Le prestazioni che non siano state liquidate - oppure che siano state sospese - in relazione alla cittadinanza o alla residenza dell'interessato devono essere determinate oppure devono essere rideterminate a decorrere dal 1° giugno 2003 su specifica domanda che sia stata presentata dall'interessato entro due anni da tale data.

Qualora l'interessato presenti domanda successivamente al biennio indicato le prestazioni devono essere liquidate in relazione alla data della domanda.

In nessun caso comunque i cittadini degli Stati terzi possono perdere diritti a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 859 .

2. Accordi internazionali di sicurezza sociale

L'applicazione del regolamento n. 859 non può in nessun caso pregiudicare i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali che prevedano vantaggi in materia di sicurezza sociale conclusi con gli Stati terzi e di cui la Comunità europea sia parte.

Nel ricordare quanto comunicato al punto 2 della circolare n. 118 del 25 giugno 2002, si fa presente inoltre che il regolamento n. 859 , il quale potrà essere formalmente inserito nell'Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera dopo la decisione del Comitato misto, non è attualmente applicabile nei rapporti con la Svizzera.

Si ritiene inoltre che i Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) non appartenenti all'Unione Europea (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) procederanno all'estensione del campo di applicazione della regolamentazione comunitaria che già applicano dopo la specifica approvazione del Comitato misto C.E.E.- S.E.E. delle disposizioni di cui si tratta.

3. Particolari disposizioni riguardanti Germania, Austria e Danimarca

Le disposizioni del Regolamento 859 / 2003 si applicano relativamente alle prestazioni familiari:

- per la Germania unicamente in favore dei cittadini dello Stato terzo che, secondo il diritto tedesco, siano in possesso del titolo di soggiorno denominato "Aufenthaltserlaubnis" o "Aufenthaltsberechtigung".

- per l'Austria unicamente in favore dei cittadini dello Stato terzo che, secondo la legislazione austriaca, soddisfino le condizioni richieste per poter beneficiare in permanenza degli assegni familiari.

Si fa presente, inoltre, che il regolamento 859 non è vincolante per la Danimarca che non lo applica.

4. Determinazione della legislazione applicabile e domande di pensione

Nel far riserva di fornire ulteriori istruzioni in merito alle modifiche delle procedure automatizzate per le pensioni si interessano le Sedi INPS a tener presente quanto suesposto sia nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 13 - 17 del regolamento 1408 concernenti la determinazione della legislazione applicabile sia nell'esame delle domande di prestazione presentate ai sensi della regolamentazione comunitaria dai cittadini degli Stati terzi in quanto il solo requisito della cittadinanza di uno Stato terzo non costituisce motivo di reiezione della domanda.

Particolare attenzione deve essere posta nel rilevare la legalità del soggiorno o della residenza nello Stato U.E. che costituisce il presupposto per l'estensione della regolamentazione comunitaria ai cittadini degli Stati terzi.

Le Sedi, qualora lo ritengano opportuno, cureranno una particolare evidenza delle pratiche di cui trattasi e segnaleranno agli uffici scriventi i gli specifici problemi che si presenteranno nell'applicazione delle nuova normativa


 

Il Direttore Generale F.F. : Prauscello