Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 12 gennaio 2007, n. 13
  Oggetto: Assegno per il nucleo familiare. Art 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  .  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2007-01-12;13

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e per conoscenza, Al Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali


 

L' art. 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  ha apportato rilevanti modificazioni alla disciplina vigente in materia di assegno per il nucleo familiare che di seguito vengono illustrate.

L'articolo citato, alle lett. a)   e b)  , prevede la rimodulazione, a decorrere dal 1.1.2007, della maggior parte delle tabelle in vigore, allo scopo di rendere più graduale il passaggio tra un livello di reddito e l'altro e di aumentare l'importo della prestazione in esame. In particolare:

a) per i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno;

b) per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili sono stati rideterminati i livelli reddituali e gli importi annuali dell'assegno ed è stato inoltre previsto un assegno aggiuntivo in presenza di tre, quattro o cinque componenti oltre il genitore;

c) per le altre tipologie di nuclei con figli gli importi dell'assegno sono stati rivalutati del 15 per cento;

d) le tabelle rimanenti sono rimaste invariate.

L' art. 1, comma 11, lett. c)  , stabilisce poi che con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere ulteriormente rimodulati i livelli di reddito e gli importi degli assegni sia delle tabelle dei nuclei con figli sia di quelle dei nuclei senza figli.

Inoltre, lo stesso art. 1 al comma 11, lett. d)  , prevede che, in presenza di nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni), rilevano, ai fini della determinazione dell'assegno, al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

Da ultimo, l' art. 1, comma 11, lett. e)  , ha fatto salvi i criteri di rivalutazione dei livelli reddituali indicati dalla legge n. 153/88  disponendo, però, che essi troveranno applicazione a decorrere dall'anno 2008.

Si forniscono di seguito le prime istruzioni per l'applicazione delle modifiche intervenute.

1. Nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili

L' art. 1, comma 11 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  ridetermina, a decorrere dal 1 gennaio 2007, sia i livelli di reddito che gli importi annuali dell'assegno per i nuclei familiari ai quali si applicano le tabelle 11 e 12.

In particolare, vengono fissati diversi livelli di reddito familiare in base al numero dei componenti il nucleo e i relativi importi dell'assegno decrescono all'aumentare del reddito stesso secondo quanto previsto dalla tabella allegata all' art. 1, comma 11 della legge  .

Deve considerarsi superato, quindi, l'ampio intervallo tra le soglie di reddito che, in base alla normativa previgente, comportava una notevole riduzione o la perdita della prestazione a fronte di un minimo aumento del reddito familiare. Con tale rideterminazione, infatti, i livelli reddituali risultano più graduati, poiché, ad ogni 100 euro di aumento del reddito familiare, l'importo dell'assegno decresce di una cifra prefissata (da un massimo di 25 euro ad un minimo di 0,5 euro).

Inoltre, la medesima norma ha aggiornato le decurtazioni previste in calce alle tabelle 11 e 12 per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e nipoti e le maggiorazioni stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sei o a sette.

1.1 Assegno aggiuntivo per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili

Per le ipotesi di nuclei monoparentali con 3 o 4 componenti oltre il genitore, tra cui un figlio minore, dove non siano presenti componenti inabili, la norma ha introdotto un assegno aggiuntivo che varia in funzione del reddito familiare e del numero dei componenti per un importo massimo di 1000 Euro annui.

Per i nuclei con 5 componenti oltre il genitore l'importo annuale dell'assegno aggiuntivo risulta più elevato e l'importo massimo è pari a 1550 Euro.

1.2 Nuclei con più di cinque componenti oltre il genitore o i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili

Per i nuclei con più di cinque componenti oltre il genitore o i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili è prevista un'ulteriore maggiorazione del 15% dell'importo dell'assegno (comprensivo, nel caso di nucleo con un solo genitore, dell'assegno aggiuntivo) ed un incremento in misura fissa di 660 Euro annui per ogni componente oltre il quinto.

1.3 Rielaborazione tabelle 11 e 12

Alla luce delle variazioni di cui punti 1, 1.1. e 1.2, sono state rielaborate le nuove tabelle 11 e 12 contenenti gli importi mensili della prestazione, comprensivi degli assegni aggiuntivi, e l'indicazione in nota delle maggiorazioni e decurtazioni sopra indicate. Tali importi troveranno applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Per effetto della rimodulazione prevista dalla norma risulta soppressa la colonna n.7 della tabella 12.

2. Altre tipologie di nuclei con figli

La norma in esame, altresì, ha disposto, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2007, che gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei con figli siano rivalutati del 15 per cento, fermi restando i livelli di reddito familiare, che non subiscono alcuna rimodulazione né rivalutazione.

Si è provveduto, quindi, a rielaborare le tabelle 13 -19, incrementando del 15 per cento sia gli importi mensili della prestazione sia le decurtazioni dell'assegno previste in calce alle tabelle per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e nipoti sia le maggiorazioni stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sette.

3. Nuclei senza figli (tabb. 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D)

Le rimodulazioni dei livelli reddituali e gli aumenti degli assegni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai nuclei in cui non sia compreso almeno un figlio (minorenne o maggiorenne inabile).

Restano, pertanto, invariati i livelli di reddito e gli importi delle tabelle 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D, trasmesse con la circolare n. 83 del 16 giugno 2006.

4. Rivalutazione dei livelli di reddito familiare

Ai sensi dell' art. 1, comma 11, lett. e)  della legge vengono fatti salvi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all' art. 2, comma 12, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69  , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153  . L' art. 1, comma 11, lett e)  , però, ha precisato che l'applicazione di tali criteri di rivalutazione decorrerà dall'anno 2008 per tutte le tabelle (11-21D). Pertanto, per l'anno 2007 non verrà effettuata la rivalutazione annuale dei livelli di reddito, che riprenderà ad essere applicata per tutte le tabelle a partire dall'anno 2008, con effetto dal 1 luglio 2008.

5. Importo minimo

Analogamente a quanto previsto dalla normativa fiscale, ai sensi dell' art. 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289  , non verranno messi in pagamento importi mensili inferiori ad euro 1.

6. Nuclei numerosi

Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati ai sensi dell' art. 38 del D.P.R. 26 Aprile 1957 n. 818  , di età inferiore a 26 anni compiuti, l' art. 1, comma 11, lett. d)  , ai fini della determinazione dell'assegno, considera rilevanti al pari dei figli minori anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti.

6.1. Nuclei con più di tre figli di età inferiore a 26 anni

Ai soli fini dell'individuazione dei nuclei destinatari della norma è necessario tener conto di tutti i figli ed equiparati ex art. 38 del D.P.R n. 818/57  presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato). Rileva infatti a tal fine il solo stato di figlio o equiparato ex art. 38 citato.

Pertanto, occorrerà valutare che nel nucleo siano presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni.

La norma non trova più applicazione quando si verifica una variazione nella composizione del nucleo familiare (compimento del ventiseiesimo anno di età di uno dei figli, decesso di un figlio di età inferiore a 26 anni) che comporta la perdita del requisito di almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti.

6.2 Figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti

In presenza dei presupposti di cui al punto 6.1, rilevano al pari dei figli minori, e quindi entrano a far parte del nucleo familiare ai fini dell'assegno, anche i figli tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti o apprendisti. Rientrano in tale categoria anche gli equiparati ai figli ai sensi dell' art. 38 del D.P.R. n. 818/57  .

Ne consegue che i figli tra i 18 ed i 21 anni studenti o apprendisti sono equiparati ai figli minori anche ai fini dell'applicazione delle tabelle relative e che gli eventuali redditi dagli stessi percepiti devono essere computati ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.

Nell'applicazione delle tabelle andranno comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito familiare, oltre ai figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano solo ai fini dell'individuazione del nucleo numeroso (v. punto 6.1).

Per l'accertamento della qualità di studente o della qualifica di apprendista valgono le istruzioni a suo tempo fornite e tutt'ora valide in materia di assegni familiari.

Si precisa comunque che per studente deve intendersi il figlio o equiparato che frequenta una scuola (pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale o di laurea.

Con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni o con la perdita della qualifica di studente o di apprendista o con il compimento del ventunesimo anno di età tale equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni sono esclusi dal nucleo familiare salvo che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

6.3 Autorizzazioni

Per la corresponsione dell'assegno ai figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni studenti o apprendisti è necessario acquisire l'autorizzazione che verrà rilasciata dall'Istituto secondo le modalità attualmente vigenti per le altre fattispecie per le quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le Sedi avranno cura di accertare:

a) il soddisfacimento del requisito dei quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni;

b) il possesso della qualità di studente o della qualifica di apprendista.

Tali autorizzazioni avranno validità annuale, fermo restando, comunque, che verrà meno il diritto alla prestazione per il soggetto che compia il ventunesimo anno di età o per il quale scada il contratto di apprendistato o per il quale venga meno uno dei requisiti che danno titolo alla prestazione.

Ogni variazione in tal senso dovrà essere tempestivamente comunicata alla Sede competente tramite il Mod. ANF/Var, che verrà appositamente aggiornato.

Il modello di richiesta dell'autorizzazione (ANF 42) è stato opportunamente implementato e così modificato è disponibile nella banca dati della modulistica on-line. Inoltre è stato predisposto un fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (mod. ANF/N.N.) ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  da allegare al modello ANF 42.

In tale dichiarazione sostitutiva il richiedente dovrà indicare i dati anagrafici ed il codice fiscale dei propri figli o equiparati di età inferiore a 26 anni di cui al punto 6.1.

Il modello ANF/N.N. è pubblicato nella banca dati della modulistica on-line.

Il richiedente potrà autocertificare la qualità di studente del figlio, ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000  , mentre la qualifica di apprendista potrà essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445/00  . Dette dichiarazioni sostitutive, ovvero la relativa documentazione, vale a dire certificato di frequenza scolastica/universitaria e/o copia del contratto apprendistato, dovranno essere allegate al modello ANF 42.

6.4 Domanda di assegno per il nucleo familiare

Nel caso di pagamento della prestazione da parte del datore di lavoro, ai fini della compilazione del modello di domanda (ANF/DIP), il richiedente, in possesso dell'autorizzazione rilasciata per le fattispecie previste al punto 6.3, dovrà indicare tra i componenti il nucleo anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni per i quali ha ottenuto la predetta autorizzazione da parte dell'Inps.

I datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare relativi ai periodi di paga già scaduti o delle eventuali differenze, utilizzando il già previsto codice del quadro D del modello DM/2 "L036". La suddetta operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Per i pagamenti effettuati direttamente dall'Inps, nelle more dell'implementazione delle istruzioni per la compilazione dei modelli di richiesta della prestazione (ANF/PREST, ANF/GEST.SEP., ANF/PREST.AGR.21 TP. e DS21), il richiedente dovrà comunque indicare nel quadro "Dati relativi alla composizione del nucleo familiare del/ della richiedente" tra i componenti il nucleo anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni studenti o apprendisti. Dovrà altresì allegare il modello ANF/N.N. relativo ai figli o equiparati di età inferiore a 26 anni e una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' art. 46   o 47  del D.P.R. 445/00 attestante la qualità di studente o la qualifica di apprendista dei figli o equiparati, ovvero la relativa documentazione (certificato di frequenza scolastica/universitaria, copia del contratto di apprendistato).

7. Procedure

Le procedure per il pagamento delle pensioni sono state aggiornate per tenere conto delle modificazioni sopra indicate. Le altre procedure automatizzate recepiranno le predette variazioni normative e del loro aggiornamento e della loro disponibilità per le Sedi verrà data comunicazione con specifici messaggi.

Per quanto non espressamente previsto dalla norma in esame si rinvia alla disciplina generale in materia di assegno al nucleo familiare.

Con circolare successiva verranno trasmesse le tabelle con gli importi complessivi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione riferiti alle varie tipologie familiari cui si applicano le norme in esame.


 

Il Direttore Generale Crecco