Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE PENSIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI  
CIRCOLARE 29 dicembre 2009, n. 132
  OGGETTO: rinnovo delle pensioni per l'anno 2010  
 


 
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Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali


 

1. Perequazione automatica

Il decreto del 19 novembre 2009, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2009, fissa nella misura dello 0,7 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2010.

Il predetto decreto stabilisce nella misura del 3,2 per cento l'aumento definitivo di perequazione automatica per l'anno 2009.

Il decreto del 20 novembre 2008, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 12 dicembre 2008, aveva stabilito nella misura del 3,3 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2009.

Pertanto, nel corso delle operazioni di rinnovo è stata quantificata anche la differenza di perequazione relativa all'anno 2009, che viene recuperata sulla rate di gennaio e febbraio 2010. I conguagli compresi entro 6 euro vengono recuperati sulla sola mensilità di gennaio 2010.

Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 2009 e 2010, e le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione sono riportati nell' allegato 1  .

Il comma 6 dell'articolo 5  (interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007  dispone che "per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento".

Pertanto, per l'anno 2010, la percentuale di aumento per variazione del costo vita è stata applicata con le seguenti modalità:

- per intero (0,7 per cento), sull'importo di pensione non eccedente quintuplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

- per il 75 per cento (0,525 per cento), per l'importo eccedente il quintuplo del trattamento minimo.

Anche per il rinnovo dell'anno 2010 sono state applicate le disposizioni previste dall' articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448  , che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.

Si ricorda che vengono prese in considerazione per la determinazione dell'importo complessivo su cui calcolare la perequazione le pensioni erogate dall'INPS di categoria diversa da VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL e le pensioni erogate da altri Enti e memorizzate nel Casellario per le quali l'Ente erogatore ha comunicato che rientrano nel campo di applicazione dell' articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448  . L'informazione relativa alla cumulabilità ai fini della perequazione viene memorizzata, per le pensioni degli Enti, nel campo GP1AV35N con il codice 2.

L'importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in proporzione agli importi delle pensioni.

Le modalità dettagliate di individuazione e di rivalutazione dei trattamenti da assoggettare alla disciplina prevista dall' articolo 34 delle legge n. 448  sono illustrate nella circolare 102 del 6 luglio 2004 .

La perequazione nella misura dello 0,7 per cento è stata inoltre applicata, sulla base delle informazioni memorizzate dalle Sedi, anche all'importo dovuto al beneficiario diverso dal pensionato per i seguenti piani gestiti dalla procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti":

- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite

- M5 Assegno alimentare per figli

- M6 Assegno alimentare per ex coniuge

Nessun conguaglio viene effettuato per la differenza di perequazione per l'anno 2009. Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari allo 0,7 per cento l'importo "Altra pensione" memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 Trattenuta Fondo Clero. Si richiama in merito quanto ribadito con il messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

2. Rinnovo delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)

La determinazione del valore definitivo di perequazione per l'anno 2009 e previsionale per l'anno 2010 stabilito dal citato decreto del 19 novembre 2009 trova applicazione anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensione in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati dell'1,8 per cento, corrispondente alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, riferito al periodo con riferimento al periodo agosto 2008 - luglio 2009 e il periodo precedente agosto 2007 - luglio 2008.

Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali è quello stabilito per la pensione sociale ( art 12 legge n. 412/1991  ).

La quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati invalidi civili ciechi civili e sordomuti, è stata aumentata del 3,69 per cento corrispondente alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2008 - luglio 2009 e il periodo precedente agosto 2007 - luglio 2008.

2.1. Indennità di frequenza

Come per l'anno 2009, le indennità di frequenza sono state rinnovate, per l'anno 2010, con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata.

Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:

- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell'indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;

- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 50, il pagamento dell'indennità viene disposto per l'intero anno;

- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione viene rinnovata con importo zero.

3. Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi (categoria INVCIV)

Le indennità previste dall' articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448  , a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall' articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350  a favore dei lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l'anno 2010 adeguandone l'importo al trattamento minimo.

4. Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono il sessantacinquesimo anno di età.

In occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono il 65esimo anno di età entro il 30 novembre 2010 e per i quali risultano memorizzate negli archivi le registrazioni reddituali necessarie all'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale.

Le prestazioni per le quali le Sedi non hanno segnalato in tempo utile i dati reddituali dovranno essere ricostituite a cura delle Sedi. In assenza di dati reddituali aggiornati, a partire dal mese successivo al compimento del 65mo anno, è stato attribuito l'importo dell'assegno sociale senza gli aumenti di cui all' articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448  (già lire 100.000) e all' articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488  (già lire 18.000).

Le Sedi dovranno pertanto provvedere alla ricostituzione delle pensioni in argomento segnalando i dati reddituali aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

5. Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta

Anche in occasione delle operazioni di rinnovo per l'anno 2010, al fine di evitare erogazioni indebite, gli importi delle prestazioni INVCIV sono stati azzerati dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria. Sono state comunque mantenute in pagamento le prestazioni erogate a invalidi civili per i quali la revisione sanitaria è prevista dopo il compimento del 65simo anno di età.

Per le prestazioni che, a seguito della revisione sanitaria, devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a confermare l'avvenuta revisione sanitaria con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione, indispensabile per ripristinare il pagamento della prestazione.

Si ritiene utile precisare che le prestazioni INVCIV, confermate a seguito di revisione sanitaria e non ricostituite a cura della Sede, verranno elaborate a livello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.

6. Assegni di invalidità

Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia. Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione.

Gli assegni di invalidità, confermati e non ricostituiti a cura della Sede, verranno elaborati a livello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.

7. Assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO)

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono stati rinnovati applicando le particolari regole previste per le prestazioni in argomento.

Come indicato nelle circolari n. 55 dell'8 marzo 2001, n.94 del 3 giugno 2003, n. 156 del 9 dicembre 2004 e con messaggio n. 4080 del 18 febbraio 2008, nessuna perequazione è stata attribuita all'importo in pagamento, che rimane quindi invariato dalla decorrenza originaria.

La tassazione degli assegni straordinari dei settori del credito (categoria VOCRED) e del credito cooperativo (VOCOOP con codice azienda minore di 800) è stata effettuata secondo quanto stabilito dalla risoluzione n. 17 dell'Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2003 e descritta nel messaggio n. 80 del 10 marzo 2003, e della risoluzione n. 10 del 16 febbraio 2007 la cui applicazione è stata illustrata con il messaggio n. 27459 del 14 novembre 2007.

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di cui all'art.5, comma 1, lett. b) del decreto interministeriale 1° luglio 2005, n. 178, erogati dal Fondo di solidarietà del personale di poste Italiane S.p.A. (VOCOOP con codice azienda pari a 801), sono assoggettati al regime della tassazione separata con la medesima aliquota utilizzata per la determinazione delle ritenute fiscali del trattamento di fine rapporto, come precisato dalla risoluzione n. 169/2007 dell'Agenzia delle Entrate.

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 88 del 2002, erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale già dipendente dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante (VOESO con codice azienda pari a 99), sono stati assoggettati al regime fiscale della tassazione ordinaria, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con nota n. 2004/133790 del 30 luglio 2004, illustrata con messaggio n. 37768 del 22 novembre 2004. Sugli assegni dello stesso Fondo, è stato rinnovato se presente, l'assegno al nucleo familiare con le modalità in uso per la generalità delle pensioni.

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale n. 375 del 2003 erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112  (VOESO con codice azienda maggiore di 900), sono stati assoggettati al regime fiscale della tassazione ordinaria.

8. Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell'anno 2010

Le pensioni ai superstiti, intestate ad unico titolare che scade nell'anno 2010, sono state rinnovate con l'importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di cessazione del diritto e con l'importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.

Le pensioni dei fondi speciali ai superstiti, intestate ad unico titolare sono state invece rinnovate localizzandole all'ufficio pagatore di cassa sede 99999-3300004.

Le Sedi devono provvedere all'eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione. Devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come studente o inabile.

Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.

9. Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 

Si rammenta che il comma 5 dell'art. 5 della legge 127/2007  ha previsto, per gli anni successivi al 2008, che il limite di reddito annuo di 7.540 euro venga aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Pertanto, per l'anno 2010 il limite di reddito per il diritto alla maggiorazione in argomento è pari ad euro 7.766,33. Si ricorda che, ai soli fini del reddito da considerare per l'attribuzione della maggiorazione sociale, il comma 4 dell'art. 5 della legge 127/2007  stabilisce che costituisca reddito la somma aggiuntiva prevista al comma 1 dell'art. 5  (cosiddetta 14.a) per un importo pari a 156,00 euro.

10. Applicazione dell' art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14 

Nel contesto delle operazioni di rinnovo si è provveduto all'aggiornamento delle procedure in funzione delle nuove disposizioni relative all'incidenza dei redditi, previsti dall' art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14  .

Si riportano sinteticamente la innovazioni procedurali, realizzate in coerenza con la nuova normativa, illustrata con la circolare n. 62 del 22 aprile 2009.

Dal 1° luglio di ciascun anno, le prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito sono erogate in considerazione dei redditi percepiti nell'anno precedente; i medesimi redditi hanno valore per la corresponsione delle prestazioni collegate al reddito fino al 30 giugno dell'anno successivo.

In sede di prima liquidazione si tiene conto dei redditi percepiti nell'anno di decorrenza della prestazione pensionistica, dichiarati in via presuntiva.

La nuova disciplina prevede la segmentazione delle diverse prestazioni collegate al reddito, ancorchè attribuite sulla medesima pensione, in funzione della decorrenza della singola prestazione.

Pertanto, l'anno di riferimento per la verifica del diritto e per la quantificazione di ciascuna prestazione può essere differente, a seconda si tratti di prima liquidazione di una prestazione, ovvero di verifica del diritto a una prestazione già corrisposta negli anni precedenti.

Si sottolinea quindi che la decorrenza della prestazione collegata al reddito opera indipendentemente dalla decorrenza della pensione.

La norma ha introdotto anche il principio della distinzione fra l'anno reddito da considerare per la verifica del diritto e della misura, e l'anno da considerare per l'individuazione dei limiti di reddito.

Il criterio illustrato opera per tutte le pensioni, comprese le prestazioni di invalidità civile.

10.1 Verifica del diritto e della misura di prestazione collegata al reddito

Per le prestazioni collegate al reddito in essere al momento di entrata in vigore della norma, la disciplina si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Il reddito di riferimento per la verifica dell'erogazione è quello dell'anno precedente. L'arco temporale di riferimento va dal 1° luglio dell'anno successivo fino al 30 giugno del secondo anno successivo. I limiti di reddito ai quali fare riferimento sono quelli dell'anno in corso.

ESEMPIO:

ANNO REDDITO 2008

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' : 1° LUGLIO 2009 - 30 GIUGNO 2010

LIMITI DI REDDITO DI RIFERIMENTO:

- LIMITI DEL 2009, PER IL SEMESTRE 1° LUGLIO 2009 - 31 DICEMBRE 2009

- LIMITI DEL 2010, PER IL SEMESTRE 1° GENNAIO 2010 - 30 GIUGNO 2010

ANNO REDDITO 2009

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' : 1° LUGLIO 2010 - 30 GIUGNO 2011

LIMITI DI REDDITO DI RIFERIMENTO:

- LIMITI DEL 2010, PER IL SEMESTRE 1° LUGLIO 2010 - 31 DICEMBRE 2010

- LIMITI DEL 2011, PER IL SEMESTRE 1° GENNAIO 2011 - 30 GIUGNO 2011

10.2 Prima liquidazione di una prestazione collegata al reddito

Per le prestazioni collegate al reddito con decorrenza dal 1° aprile 2009, data di entrata in vigore della norma, deve essere preso in considerazione il reddito dell'anno in corso, con riferimento ai limiti reddituali in vigore per l'anno in corso. Tale criterio è il medesimo utilizzato precedentemente per le prestazioni pensionistiche, mentre rappresenta una innovazione per le prestazioni erogate agli invalidi civili. Il medesimo reddito sarà utilizzato anche per la prima verifica successiva.

ESEMPIO:

DECORRENZA PRESTAZIONE COLLEGATA AL REDDITO: 1° AGOSTO 2009

ANNO REDDITO 2009

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA': 1° AGOSTO 2009 - 30 GIUGNO 2010

1° LUGLIO 2010 - 30 GIUGNO 2011

LIMITI DI REDDITO DI RIFERIMENTO:

- LIMITI DEL 2009, PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2009 - 31 DICEMBRE 2009

- LIMITI DEL 2010, PER L'INTERO ANNO 1° GENNAIO 2010 - 31 DICEMBRE 2010

- LIMITI DEL 2011, PER IL SEMESTRE 1° GENNAIO 2011 - 30 GIUGNO 2011

11. Elaborazione delle dichiarazioni reddituali relative all'emissione 2009

Con successivo messaggio saranno illustrate le modalità di lavorazione dei redditi pervenuti a seguito della campagna reddituale 2009, relativa ai redditi consolidati dell'anno 2008 e/o 2007.

12. Situazioni particolari

Si illustrano di seguito le attività svolte dalle procedure in occasione delle operazioni di rinnovo per l'anno 2010 per alcune situazioni particolari.

12.1 Ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d'importo da data anteriore a gennaio 2010 sono state poste in pagamento per l'anno 2010 con l'importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (a credito) ovvero 7 (a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R; le pensioni che invece sono state poste in pagamento con lo stesso importo del 2009 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.

Si precisa che le pensioni individuate come "ricostituzioni d'ufficio" in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2010 verranno elaborate a livello centrale, come previsto al punto 7 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005. Con successivo messaggio sarà data comunicazione dell'elaborazione effettuata.

12.2 Pensioni con importo pari a zero

L'elenco delle pensioni rinnovate per l'anno 2010 con importo pari a "zero" deve essere rilevato a cura delle Sedi, attivando da INTRANET - ASSICURATO PENSIONATO - ACCESSO ALLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE PENSIONI - LISTE PARAMETRICHE WEB. Le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.

13. Tassazione delle pensioni per l'anno 2010

Le ritenute IRPEF sono state operate sulla base delle disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296  (finanziaria 2007) e secondo i criteri illustrati con la circolare n. 15 del 16 marzo 2007 dell'Agenzia delle entrate.

13.1 Richiesta di detrazioni di imposta per familiari a carico

Com'è noto, il comma 221 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244  (legge finanziaria 2008) ha posto a carico del richiedente l'onere di rinnovare annualmente la richiesta delle detrazioni per i familiari a carico.

Anche per l'anno 2010, sono state attribuite in via presuntiva, ai soggetti che ne usufruivano a dicembre 2009, le detrazioni per i familiari a carico. Per agevolare la verifica della effettiva spettanza, ai beneficiari verrà inviato il modulo di richiesta appositamente predisposto (modello DETR).

Si rammenta che le detrazioni di imposta operano con riferimento al "soggetto" pensionato. Poichè la ritenuta IRPEF viene determinata sull'ammontare complessivo delle pensioni intestate al soggetto, siano esse erogate dall'INPS o da altri Enti, anche le detrazioni di imposta richieste operano sul medesimo ammontare pensionistico complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

13.2 Detrazioni da applicare per le famiglie numerose

In occasione delle operazioni di rinnovo è stato erogato a "consuntivo" 2009 il bonus per le famiglie numerose, in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali.

Si rammenta che il bonus, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 ( art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  ), si sostanzia in una ulteriore detrazione per carichi di famiglia, pari ad euro 1.200 annui, in favore delle famiglie numerose, individuate in nuclei con almeno quattro 4 figli fiscalmente a carico.

L'attribuzione è stata effettuata in base ai criteri di seguito illustrati:

- se l'importo spettante a titolo di bonus trova capienza nell'imposta netta, il bonus viene interamente rimborsato;

- l'importo attribuito a titolo di bonus viene memorizzato nel campo GP3EDCAP del data base delle pensioni e sommato alle detrazioni complessive per carichi di famiglia, registrato nel campo GP3EDEDFAM;

- se l'importo spettante a titolo di bonus è maggiore dell'imposta netta, l'imposta netta viene azzerata e si determina un credito pari alla differenza tra il bonus e l'imposta netta rimborsata. L'importo dell'imposta netta azzerata costituisce l'importo del bonus riconosciuto e viene memorizzato nel data base pensioni nel nuovo campo GP3EDCAP (detrazione riconosciuta dal comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR).

L'importo del bonus che non è stato eventualmente possibile attribuire costituisce un credito d'imposta e viene memorizzato nell'apposito campo, del data base pensioni nel nuovo campo GP3EDNCAP (detrazione per non capienza comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR).

Nella certificazione fiscale a consuntivo (CUD 2010) saranno indicati sia l'ammontare della detrazione erogata, sia l'importo che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta.

14. Tassazione congiunta

La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi prevista dall' articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314  , è stata operata in misura "proporzionale", secondo le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell'Agenzia delle entrate.

Anche per l'anno 2010, le ritenute IRPEF sono state determinate secondo i criteri dettati dalla legge finanziaria 2007.

15. Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

15.1 Addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2009

L'importo dell'addizionale regionale dovuta per l'anno 2009 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell'anno 2010 in 11 mensilità. Nel caso in cui l'importo annuo dell'addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.

Nell'allegato 2 è riportato il prospetto con le modalità di calcolo delle addizionali regionali per ogni Regione, con una sintesi delle relative disposizioni.

Le aliquote sono comunque consultabili in INTRANET - ASSICURATO PENSIONATO - ADDIZIONALI ALL'IRPEF - ALIQUOTE.

15.2 Addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2009 e acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2010

Come per l'addizionale regionale anche l'importo dell'addizionale comunale dovuta per l'anno 2009 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e viene trattenuto in 11 mensilità nel corso dell'anno 2010. Nel caso in cui l'importo annuo dell'addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.

L'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2010 è trattenuto in nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo 2010. L'elenco dei Comuni e delle aliquote applicate per l'anno 2009 sono consultabili in INTRANET - ASSICURATO PENSIONATO -. ADDIZIONALI ALL'IRPEF - ALIQUOTE.

16. Determinazione dei dati fiscali a consuntivo

Come di consueto i dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati sulla base:

- delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell'anno con la procedura illustrata con il messaggio n. 8865 del 20 aprile 2009.

- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi, prima del rinnovo delle pensioni, con la procedura WEB "GESTIONE DICHIARAZIONI DETRAZIONI";

- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta inviate in via telematica dai CAF;

- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta e di imponibile trasmesse dagli Enti per i titolari anche di pensioni INPS;

- delle rettifiche operate in via automatica dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli (ARTE).

16.1 Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli

Le procedure hanno rideterminato i dati fiscali per le diverse situazioni con le modalità descritte nell'allegato 9 alla circolare n. 180 del 12 dicembre 2002 , al quale si rinvia.

16.2 Codici di destinazione delle certificazioni fiscali

Sono stati memorizzati i "codici di destinazione" (campo GP3CDST) delle certificazioni fiscali.

I codici utilizzati sono stati illustrati al punto 16.2 della circolare n. 1 del 2 gennaio 2009.

17. Conguagli da rinnovo

Con il rinnovo dell'anno 2010, le procedure centrali hanno provveduto a calcolare:

- il debito di perequazione per l'anno 2009. Il conguaglio riguarda le pensioni con decorrenza antecedente il 1° gennaio 2009, ed è stata calcolato, per ciascuna mensilità, in misura pari a -0,1% (differenza fra il 3,3 per cento attribuito in via previsionale ed il 3,2 per cento spettante in via definitiva).

- i conguagli imponibili IRPEF a credito del pensionato;

- i conguagli non imponibili IRPEF a credito del pensionato;

- i conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato;

- i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato;

- i conguagli a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi fiscali e per recupero dell'acconto IRPEF disposto mensilmente dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979  , per legge 45/1990  e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004;

- i conguagli per addizionale regionale e comunale per l'anno 2009;

- l'acconto per l'addizionale comunale per l'anno 2010.

17.1 Conguagli da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato

I conguagli IRPEF a debito sono stati registrati con il codice 140 nel campo GP8MD52 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E, e vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2010. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro.

I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2010 e sono registrati con il codice 139 nel campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.

17.2 Conguagli da rinnovo per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF e per recupero dell'acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile di pensione

Il conguaglio a debito per recupero sui rimborsi IRPEF, corrispondente all'importo memorizzato nel campo GP3CM04E nell'anno 2009, è stato registrato con codice 141 nel campo GP8MD52 (con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E) e viene trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2010.

Il recupero sui rimborsi IRPEF può:

- essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con la procedura on line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo;

- derivare dai conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare;

- derivare da acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979  , per legge 45/1990  e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004.

17.3 Conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato da rinnovo

Con l'estrazione della rata mensile, ai conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF utilizzando l'aliquota media (GP3PMED).

Sul segmento GP8 vengono effettuate le seguenti operazioni:

- il conguaglio lordo viene registrato con codice 526 al campo GP8MD52, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;

- il conguaglio netto viene registrato con codice 133 nel campo GP8MD52, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;

- l'importo netto viene aggiunto all'importo in pagamento (GP8MD02E);

- l'importo delle ritenute IRPEF viene sommato all'importo di GP8MD04E.

Sul segmento GP3 vengono effettuate le seguenti operazioni:

- l'importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E (imponibile anni precedenti);

- l'importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM03E.

17.4 Conguagli di pensione non imponibile IRPEF a credito del pensionato da rinnovo

Con l'estrazione della rata mensile, i conguagli di pensione non imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo vengono:

- registrati con codice 528 nel campo GP8MD52, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;

- sommati all'importo in pagamento (GP8MD02E).

17.5 Conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato da rinnovo

I conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2010. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro.

Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale del residuo debito.

Con l'estrazione della rata mensile vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:

- il conguaglio viene registrato con codice 525 nel campo GP8MD52, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;

- l'importo del conguaglio viene sottratto dall'importo in pagamento (GP8MD02E).

Sul segmento GP3 l'importo del conguaglio viene registrato al campo GP3CM02E con segno negativo (deducibile anni precedenti).

17.6 Conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato da rinnovo

I conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2010. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro.

Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale del residuo debito.

Con l'estrazione della rata mensile, per i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:

- il conguaglio viene registrato con codice 527 nel campo GP8MD52, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;

- l'importo del conguaglio viene sottratto dall'importo in pagamento (GP8MD02E).

17.7 Addizionale regionale e comunale per l'anno 2009 e acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2010

Al momento dell'estrazione della rata mensile di pensione i conguagli relativi alle addizionali per l'anno 2009 vengono memorizzati al campo GP8MD52 con i seguenti codici:

- 637: Trattenuta addizionale regionale IRPEF, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;

- 638: Trattenuta addizionale comunale IRPEF, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.

A partire dell'estrazione della rata di pensione di marzo 2010, l'importo relativo all'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2010 verrà memorizzato al campo GP8MD52 con il seguente codice:

- 639: Acconto addizionale comunale IRPEF per l'anno 2010 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.

18. Periodicità di pagamento delle pensioni

I limiti previsti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998, per la corresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle pensioni, sono rimasti invariati a seguito dell'applicazione della perequazione.

In particolare:

- vengono corrisposti in rate annuali anticipate i pagamenti di importo mensile fino a 5,00 euro lordi;

- vengono corrisposti in rate semestrali anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 5,00 euro e fino a 65,00 euro lordi;

- vengono corrisposti in rate mensili anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 65,00 euro lordi.

19. Comunicazione ai pensionati

Per l'anno 2010 viene disposto l'invio di:

- del Mod. ObisM e della specifica modulistica per le prestazioni INVCIV;

- di un plico contenente il Mod. CUD 2009, la richiesta dei redditi ed il modello di dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni di imposta.

19.1 Certificato di pensione per l'anno 2010 - Modello ObisM

Ad ogni pensionato viene inviato un unico Mod. ObisM contenente le informazioni relative a tutte le pensioni erogate dall'Istituto.

Il modello riporta una sola volta le informazioni relative al pensionato (indirizzo, detrazioni d'imposta, ecc) e un riquadro con l'indicazione dell'importo mensile spettante a gennaio 2010 per ogni pensione.

Sul modello sono riportate le informazioni relative alla perequazione automatica previsionale per l'anno 2010 e sulla perequazione definitiva per l'anno 2009.

E' previsto un apposito riquadro nel quale vengono riportate le informazioni relative alle ritenute per addizionale regionale e comunale.

Il modello ObisM viene inviato all'indirizzo del pensionato; in presenza di tutore o di rappresentante legale, viene inviato all'indirizzo del tutore o del rappresentante legale.

19.2 Prestazioni INVCIV. Dichiarazioni di responsabilità previste dalla legge n. 662 del 1996 

Agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi dell' articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  , a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod. ICRIC01 (allegato 3).

Agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che sono tenuti, ai sensi dell' articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  , a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa, viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod. ICLAV (allegato 3).

Gli interessati restituiranno le dichiarazioni alle Sedi INPS, ai Comuni o alle ASL.

Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensi dell' articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662 del 1996  per i quali è memorizzato sul data base delle pensioni, nel campo GP1AJ11, il codice 4.

19.3 Certificazione dei redditi (modello CUD)

Nel contesto delle operazioni di rinnovo, si è provveduto alla predisposizione della certificazione unica "CUD 2010".

La certificazione deve essere consegnata agli interessati entro il 28 febbraio 2010.

20. Mandati di pagamento

I mandati di pagamento di gennaio 2010 sono stati forniti a Posteitaliane e agli Istituti bancari. Gli importi dei mandati sono visualizzabili con la procedura AGENDA1 con le consuete modalità.

21. Data base delle pensioni

Al data base centrale delle pensioni sono state apportate le modifiche richieste dall’evoluzione legislativa in materia pensionistica. Le specifiche della nuova interfaccia verranno pubblicate sul sito Intranet dell'Istituto.

Come di consueto le Sedi sono invitate ad adottare tutte le iniziative che riterranno utili per portare le informazioni a conoscenza dei pensionati, utilizzando gli organi di stampa (giornali, periodici, radio, televisioni) con diffusione di comunicati stampa e articoli illustrativi, secondo le esigenze e le disponibilità locali, e organizzando specifici incontri con gli Enti di patronato ed i Sindacati dei pensionati.


 

Il Direttore generale f.f.Nori



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -

 

Addizionale Regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) Art. 50, co.3, D. Lgs 446/1997  - ANNO 2009: http://www.inps.it/CircolariZIP/circolare%20numero%20132%20del%2029-12-2009_Allegato%20n%202.pdf

 
- Allegato 3   -