Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 29 dicembre 2009, n. 30264
  Lavoratori domestici - Contributi dovuti nelle more della definizione del procedimento di emersione ai sensi dell' art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102  . Iscrizione rapporti di lavoro dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione - Istruzioni operative. Chiarimenti.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2009-12-29;30264


 

Facendo seguito al messaggio n. 28660 del 9 dicembre 2009  , si forniscono ulteriori indicazioni relative alle denunce a seguito di emersione ai sensi dell' art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102  .

A) Contributi dovuti nelle more della definizione del procedimento di emersione ai sensi dell' art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102  .

Si comunica che in data 23 dicembre 2009 si è provveduto alla spedizione dei bollettini di conto corrente postale relativi a 181.869 domande di regolarizzazione presentate presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione a seguito della Legge n. 102/2009  , per permettere il versamento dei contributi anche a quei datori di lavoro che sono ancora in attesa della convocazione agli sportelli polifunzionali, al fine di evitare il versamento in unica soluzione tutti i contributi dovuti dal 1° luglio 2009 fino alla data della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Di seguito si indicano i criteri che hanno determinato l'individuazione dei rapporti di lavoro oggetto della spedizione.

Preliminarmente sono state scartate tutte le domande in cui sono presenti più di tre denunce per lo stesso codice fiscale del datore di lavoro e tutti i pagamenti effettuati con mod. F24 con importo diverso da Euro 500,00. Quindi si èprovveduto all'abbinamento tra domande di regolarizzazione e pagamenti F24; a tale proposito si precisa che tale abbinamento è stato possibile soltanto quando c'è stata perfetta corrispondenza tra i dati presenti sui due modelli sia per il codice fiscale del datore di lavoro che per gli estremi del documento del lavoratore.

Questa lavorazione ha fornito un totale di 190.072 abbinamenti, per i quali si è provveduto alla normalizzazione degli indirizzi eliminando i cap generici. L'elaborazione finale ha scartato tutte le domande per le quali il rapporto di lavoro risultava già registrato negli archivi dei Lavoratori Domestici a seguito della firma del contratto di soggiorno.

Per la compilazione sia della lettera che dei bollettini è stato attribuito un codice rapporto di lavoro provvisorio che individua univocamente i rapporti derivanti da regolarizzazione art. 1-ter legge 189/2009  . Tale codice è formato nelle prime due cifre dal prefisso "89" seguito dalle ultime due cifre dell'anno "09" ed un numero progressivo di 4 cifre più due di contro codice (es. 8909000189).

Tenuto conto che nelle domande presentate presso gli Sportelli Unici dell'Immigrazione non è prevista la data di assunzione, è stata indicata quella del 1.4.2009 per tutti.

Insieme alla lettera di accompagnamento sono stati spediti due bollettini precompilati corrispondenti al terzo e quarto trimestre 2009, calcolati sulla base di quanto indicato nella domanda di emersione in merito a:

ore lavorate - sono quelle dichiarate nella domanda, tranne per i casi in cui è stato indicato il valore "TP" dove sono state attribuite le 54 ore settimanali previste per il tempo pieno;

retribuzione oraria - è stata determinata in base ai minimi retributivi dell'anno 2009, fissati dalla Commissione Nazionale prevista dall'art.43 del CCNL lavoratori domestici del 16/02/2007, corrispondenti alla qualifica indicata nella domanda di emersione.

Nel caso in cui la retribuzione effettivamente corrisposta o il numero delle ore lavorate siano maggiori di quelle prese a riferimento potranno essere utilizzati i bollettini in bianco appositamente allegati.

Si precisa che qualunque comunicazione alle sedi in merito a variazioni o vicende intervenute in relazione alla dichiarazione posta a fondamento dei contributi richiesti potrà produrre effetti solo dopo la definizione del procedimento da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

A tale proposito si ribadisce che il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali è comunque dovuto, anche in assenza di contratto di lavoro, ai sensi di quanto dispone l' art. 2126 c.c.  in merito alle prestazioni di fatto e non può in alcun modo essere considerato come accettazione della domanda di emersione, di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

B) Iscrizione rapporti di lavoro dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione - Istruzioni operative.

A seguito degli accordi tra INPS e Ministero degli Interni, si è provveduto al caricamento dei rapporti di lavoro in oggetto, con i dati contenuti nelle domande di emersione presentate presso gli sportelli unici per l'immigrazione dal 1° al 30 settembre 2009, in conformità alla già citata legge.

Tali domande, contraddistinte dal codice 8909...., sono presenti soltanto nell'archivio Internet e devono essere verificate e accettate esclusivamente dopo il perfezionamento del rapporto di lavoro da parte delle Prefetture.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Immettendo il codice fiscale del datore di lavoro nella funzione "Inserimento Domande" viene visualizzato il rapporto di lavoro corrispondente alla richiesta di regolarizzazione nello stato "DOMANDA DA PREFETTURA" .

Selezionando la domanda vengono visualizzati tutti i dati trasmessi dal Ministero dell'Interno. Per completare e confermare tali dati occorre selezionare il tasto "verifica" presente in calce alla prima pagina.

Deve essere inserita obbligatoriamente la data di presentazione della domanda e quella della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso la Prefettura competente al termine del completamento del procedimento di regolarizzazione.

Attenzione: la data di presentazione della domanda deve essere uguale o successiva alla data della firma del contratto di soggiorno. La data inizio del rapporto di lavoro, che non era richiesta all'atto della presentazione della domanda di emersione, è stata valorizzata come 1.04.2009, data limite oltre la quale non poteva essere accettata la richiesta di regolarizzazione ma potrà essere variata, con inserimento di data antecedente, in base alla dichiarazione del datore di lavoro, al momento della denuncia successiva alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

E' possibile variare tutti i dati precaricati tenendo presente che il rapporto di lavoro sarà "accolto", unicamente se il codice fiscale del datore di lavoro e il numero del documento del lavoratore regolarizzato, corrispondono perfettamente a quelli presenti nella domanda, nel rapporto di lavoro presentato a video e nel mod. "F24". In caso di discordanza il rapporto di lavoro resterà "sospeso" fino all'abbinamento manuale da effettuarsi a cura della sede competente.

Può verificarsi il caso in cui il datore di lavoro sia deceduto prima della stipula del contratto di soggiorno, e un familiare sia subentrato come datore di lavoro.

In questo caso si dovrà procedere secondo le seguenti modalità:

- inserire per primo il rapporto di lavoro tra il datore di lavoro deceduto e il lavoratore per il quale era stata presentata la domanda di emersione, seguendo le istruzioni sopra descritte, inserendo come data di presentazione la data di stipula del contratto di soggiorno da parte degli eredi e data di assunzione effettiva;

- successivamente acquisire il rapporto di lavoro con il datore subentrante, selezionando la voce "SUBENTRO EMERSIONE ART.1-TER DELLA L.102/2009  ", ed inserendo la data di sottoscrizione del contratto di soggiorno e il numero del rapporto di lavoro al quale si sta subentrando, come nella figura seguente.

La data di assunzione sarà il giorno successivo al decesso del datore cui si subentra.

All'atto della registrazione negli archivi centrali il rapporto di lavoro del deceduto sarà cessato automaticamente alla data del decesso.

Per i lavoratori regolarizzati dovrà essere inserito il codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e i dati relativi alla data della richiesta del permesso di soggiorno di cui sono in attesa.

Attenzione: non inserire codici fiscali calcolati autonomamente in quanto, se il codice inserito non troverà conferma presso l'Agenzia delle Entrate, il rapporto di lavoro resterà "sospeso" fino a quando non sarà inserito il codice fiscale registrato presso la predetta Agenzia.

Nel caso in cui siano state precaricate domande per rapporti di lavoro che risultano nel frattempo già inseriti negli archivi centrali, a cura della DCSIT seguirà altra elaborazione per la loro cancellazione al termine di tutte le operazioni riguardanti la regolarizzazione.

C) Chiarimenti

1) Pagamento del contributo forfetario e completamento della regolarizzazione del rapporto di lavoro.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - con circolare prot. n. 7602 del 1/12/2009  , chiarisce che i datori di lavoro che hanno regolarmente effettuato il pagamento del contributo forfetario di 500 euro attraverso il modello "F24" ma non hanno presentato la domanda di emersione per lavoratori extracomunitari, possono, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, contattare il servizio di "help desk" del Dipartimento alli'ndirizzo di posta elettronica https://nullaostalavoro.interno.it o al numero telefonico 0648905810 per completare la procedura di emersione. L'avvenuto pagamento del contributo forfetario può considerarsi, quindi, come manifestazione espressa di volontà del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario, ma saranno acquisite al sistema informatico soltanto quelle domande i cui dati corrispondano a quelli contenuti nel modello "F24" già comunicati dall'INPS al Ministero.

2) Interruzione del rapporto di lavoro.

A seguito di numerose segnalazioni pervenute, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 7950 del 7/12/2009  , pur ribadendo che l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni previste dalla 102/2009  avviene esclusivamente al completamento della procedura di emersione (sottoscrizione del contratto di soggiorno presso SUI, comunicazione d'assunzione all'INPS e richiesta di rilascio di permesso di soggiorno) precisa che nei casi di interruzioni del rapporto di lavoro, al di fuori delle ipotesi previste dalla circolare n. 6466 del 29/10/2009  , avvenute prima della conclusione del procedimento di emersione, il datore di lavoro e il lavoratore dovranno essere convocati insieme per formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificando i motivi che ne hanno causato l'interruzione.

In occasione di questa convocazione sottoscriveranno comunque il contratto di soggiorno per il periodo relativo all'effettivo impiego del lavoratore, e dovrà essere acquisita la comunicazione obbligatoria di assunzione contestualmente a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in cui deve essere indicata la data di effettiva interruzione.

Il datore di lavoro dovrà provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore del lavoratore straniero per l'intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro, mentre ai lavoratori interessati sarà consentito richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno comunque resta confermato che il lavoratore non può essere assunto da altro datore di lavoro.

Nei casi in cui soltanto il datore di lavoro si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione fornendo indicazioni sulla mancata presentazione del lavoratore, si procederà alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, all'assunzione da parte del datore di lavoro e, contestualmente, alla cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

3) Pagamento del contributo forfetario eseguito da un soggetto diverso .

Nella citata circolare ministeriale n. 7950 si conferma che può essere considerato valido il pagamento del contributo forfetario di 500 euro anche se eseguito da un soggetto diverso dal datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione per il lavoratore indicato nel mod. "F24".

Sul punto, si rinvia a quanto già indicato al punto B) del messaggio n. 028660 del 9/12/2009 e si fa riserva di successive istruzioni per l'abbinamento manuale con apposita procedura informatica.