Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 6 aprile 2004, n. 61
  Oggetto: Assegno nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari regolarizzati.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2004-04-06;61

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza, Al Presidente

Al Vice Commissario Straordinario

Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali


 

L' articolo 33 della legge 30.07.2002 n. 189  e l' articolo 1 del D.L. 09.09.2002 n. 195  convertito nella legge 09.10.2002 n. 222  hanno dettato disposizioni finalizzate all'emersione del lavoro irregolare di personale di origine extracomunitaria. Più precisamente, hanno previsto che i datori di lavoro che hanno occupato lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, nel trimestre antecedente la data di entrata in vigore delle leggi in oggetto (09.09.2002), potessero denunziare, entro l'11.11.2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura e versare contestualmente un contributo forfettario.

Per i lavoratori extracomunitari addetti al lavoro domestico (colf) o all'assistenza delle persone affette da patologie o da handicap (badanti), il D.M. 26.08.2002, attuativo dell' art. 33 comma 6 della legge 189/02  , ha fissato in euro 290 tale contributo destinandolo, ex art. 2 lett. a del D.M. 26.08.02, alle gestioni previdenziali ed assicurative, in base alle aliquote contributive previste dall' art. 5 del D.P.R. 31.12.1971 n. 1403  e successive modificazioni, ivi compresa quella relativa all'assegno per il nucleo familiare.

Pertanto, tale contributo è valido ai fini del riconoscimento del diritto all?assegno per il nucleo familiare per il periodo compreso tra il 10.06.2002 ed il 09.09.2002.

Per quanto attiene, invece, agli altri lavoratori occupati in altri settori, il D.M. 28.10.2002, emanato in attuazione dell' art. 1, comma 7 della legge 222/02  , ha stabilito, per il periodo compreso tra il 10.06.2002 ed il 09.09.2002, un contributo forfettario pari a 700 euro che vale, ex art. 2 lett. a del D.M. 28.10.2002, soltanto per la copertura pensionistica, non rilevando, pertanto, ai fini del diritto all'assegno per il nucleo familiare, che quindi non può essere riconosciuto.

Analoghi criteri valgono per i periodi di lavoro precedenti il 10.06.2002, per i quali si rinvia alla circolare n. 115 del 30.06.2003. Si precisa che i versamenti dei contributi per tali periodi valgono ai fini del diritto all'assegno per il nucleo familiare per le colf ed i badanti, mentre rilevano solo ai fini pensionistici per i lavoratori degli altri settori, essendo calcolati soltanto sulla base dell'aliquota IVS (art. 3 D.M. 26.08.2002; art. 3 D.M. 28.10.2002).

Per i periodi di lavoro successivi al 09.09.2002 si applica, ovviamente, la disciplina generale in materia di assegno per il nucleo familiare.

Riepilogando, l'assegno per il nucleo familiare può essere concesso al lavoratore extracomunitario regolarizzato ai sensi della normativa di cui alla presente circolare solo per periodi successivi al 09.09.2002, ad eccezione delle colf e dei badanti extracomunitari per i quali può essere corrisposto anche per periodi precedenti.

In ogni caso può accadere che il contratto di soggiorno, con il contestuale permesso di soggiorno e la conseguente residenza, vengano perfezionati in un momento successivo a quello dell'avvenuta regolarizzazione. Com'è noto, la residenza in Italia è requisito fondamentale per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari solo per i familiari di cittadino di Stato estero che non riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero con il quale non sia stata stipulata una Convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Nel caso in cui, a causa dei tempi tecnici necessari per la concessione della residenza, manchi tale requisito, si ritiene che lo stesso possa essere soddisfatto in presenza di una documentazione certa, volta ad attestare che i familiari si trovavano stabilmente in Italia anche prima del rilascio della certificazione anagrafica: ad esempio, le buste paga, il certificato di frequenza di asili o scuole, eccetera.


 

Il Direttore Generale: Crecco