Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 20 aprile 2011, n. 69
  OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2011.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2011-04-20;69

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza, Al Presidente

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali


 

A) RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO.

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2011, si portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Si ricorda che, relativamente all'indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all'indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all'indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.

1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602  , ART. 4  (malattia, maternità e tubercolosi).

Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai fini contributivi (v. circ. n. 34 del 06/02/2007) ed utile ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori ( art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997  e art. 1, comma 1, del D.L. n.338/1989  , convertito in Legge n. 389/1989  ).

Pertanto, anche per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2011 - e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2011, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2011, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2011 (1) - sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2011, ad euro 44,49 (v. circ. n. 24 del 01/02/2011).

2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità e tubercolosi).

L' art. 1, comma 5, della Legge n. 81/2006  , di conversione del D.L. n. 2/2006  , ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base "ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati" è quella indicata all' art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989  , convertito nella Legge n. 389/1989  , e cioè la retribuzione stabilita "dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". E' venuta meno quindi la possibilità, prevista dall' art. 4 del D. Lgs. n. 146/1997  , di far riferimento, ai fini erogativi di interesse, ai salari convenzionali.

Con riguardo alla determinazione della retribuzione di riferimento ed alla individuazione dei dati salariali utili per la liquidazione delle prestazioni di malattia e maternità, si rinvia a quanto già chiarito nel msg. n. 29676 del 7/12/2007. Si ricorda, ad ogni modo, che la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge indicato, per il 2011, nella circ. n. 24 del 01/02/2011 (Allegato 1, Tabella A, Anno 2011, operaio agricoltura), pari a euro 39,58.

3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità e tubercolosi).

Come già comunicato con circ. n. 79 del 30/06/2010, con decreto direttoriale del 21 aprile 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29/04/2010) sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l'anno 2010 ai fini previdenziali (v. tabella allegata).

Per quanto si riferisce ai riflessi sull'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell'ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall' art. 28 del D.P.R. n. 488/1968  (v. circ. n. 56 del 02/03/2000, paragrafo 2, e msg. n. 955 del 19/12/2001). Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2010 (in proposito v. circ. n. 134386 AGO del6 aprile 1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2009, dovranno essere, pertanto, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

I salari applicabili per l'anno 2011 saranno comunicati non appena disponibili: nel frattempo saranno, come di consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l'anno 2010. Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità, si ribadisce (v. circ. n. 37 del 11/03/2010) che le stesse, a decorrere dal 2010, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni ( art. 2, comma 153, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191  - Legge finanziaria per l'anno 2010).

Pertanto, eventuali prestazioni di maternità riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2010 e liquidate temporaneamente sulla scorta del reddito medio convenzionale giornaliero valido, per l'anno 2009 (Euro 48,98), ai fini della determinazione della misura delle pensioni, dovranno essere riliquidate sulla base del nuovo importo pari a Euro 50,35 (v. circ. n. 65 del 17/05/2010).

Il reddito applicabile per l'anno 2011 ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità sarà comunicato non appena disponibile: nel frattempo sarà utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2010, pari a Euro 50,35.

4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL'ESTERO IN PAESI EXTRACOMUNITARI (malattia, maternità e tubercolosi).

Con Decreto ministeriale 3 dicembre 2010  , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 300 del 24/12/2010), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2011 a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.

Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all'anno 2011, sono riportate nella circolare n. 31 del 09/02/2011.

5) LAVORATRICI ITALIANE E STRANIERE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità).

Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2011, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (v. circ. n. 23 del 01/02/2011):

Euro 6,50 per le retribuzioni orarie effettive fino a Euro 7,34

Euro 7,34 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 7,34 e fino a Euro 8,95

Euro 8,95 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 8,95

Euro 4,72 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

6) LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE PROFESSIONALI (maternità).

L'indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l?indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.

Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: Euro 38,96, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2010 per la qualifica di operaio dell'agricoltura (tab. A allegata alla circ. n. 16 del 02/02/2010), con riferimento alle nascite avvenute nel 2011 (anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2010).

Artigiane: Euro 44,49, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2011 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (tab. A allegata alla circ. n. 24 del 01/02/2011), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2011.

Commercianti: Euro 44,49, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2011 per la qualifica di impiegato del commercio (tab. A allegata alla circ. n. 24 del 01/02/2011), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2011.

B) IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI.

1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995  (malattia e maternità).

- Generalità

La legge 24 dicembre 2007, n. 247  , all' art. 1, comma 79  , hastabilito, a partire dal 1° gennaio 2008 e fino all'anno 2010, l'aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione Separata. L' art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247  aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali dell'aliquota contributiva di finanziamento; tuttavia, il comma 39 dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220  (legge di stabilità 2011) ha abrogato il citato comma 10 (v. circ. n. 30 del 09/02/2011). Peraltro, l'aliquota contributiva aggiuntiva istituita dall' art. 59 della Legge 449/1997  , e successive modificazioni, ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità, dell'assegno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia per degenza ospedaliera (prima stabilita nella misura dello 0,50%) è pari, a far data dal 7/11/2007, allo 0,72% (v. msg. n. 27090 del 09/11/2007).

In conseguenza del quadro normativo sopra riassunto, l'aliquota contributiva complessiva dovuta per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie risulta anche per l'anno 2011 pari al 26,72%.

Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l'anno 2011, applicando l'aliquota del 26,72% sul minimale di reddito di cui all' art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990  , che è pari, per il suddetto anno, a euro 14.552,00. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 324,02.

Per gli eventi insorti nel 2011, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia corrisponde a Euro 64.502,9 (= 70% del massimale 2010, pari a Euro 92.147,00 - circ. n. 13 del 02/02/2010).

- Indennità di malattia a favore di collaboratori a progetto e categorie assimilate ( art. 1, comma 788, Legge 296/2006  )

La misura della prestazione è pari al 50 % dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Pertanto, l'indennità di malattia andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell?8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all' art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995  valido per l'anno di inizio della malattia.

Conseguentemente, per le malattie iniziate nell'anno 2011, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 93.622,00 (circ. n. 30 del 09/02/2011), l'indennità sarà calcolata su euro 256,50 (euro 93.622,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

euro 10,26 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;

euro 15,39 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

euro 20,52 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

- Degenza ospedaliera

Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147 del 23/07/2001), l'indennità in questione va calcolata - con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all' art. 2, comma 18, della citata Legge n. 335/1995  , valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento.

Conseguentemente, per le degenze iniziate nell'anno 2011, l'indennità, calcolata su euro 256,50, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a: euro 20,52 (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi; euro 30,78 (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; euro 41,04 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

2) ASSEGNI DI MATERNITA' CONCESSI DAI COMUNI.

Come reso noto con circolare n. 56 del 23/03/2011  , la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l'anno 2011, è pari all'1,6%. Pertanto, gli importi dell'assegno di maternità del Comune e dei requisiti reddituali, di cui all' art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001  , validi per le nascite avvenute nel 2011 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2011, sono i seguenti:

- assegno di maternità (in misura piena) = Euro 316,25 mensili per complessivi Euro 1.581,25;

- indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 32.967,39.

3) ASSEGNI DI MATERNITA' DELLO STATO CONCESSI DALL'INPS.

L'importo dell'assegno di maternità dello Stato, di cui all' art. 75 del D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001  , validi per le nascite avvenute nel 2011 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2011, è pari a Euro 1.946,88 (misura intera), tenuto conto che la variazione dell'indice ISTAT da applicarsi per il 2011 è, come detto al paragrafo precedente, pari all'1,6 per cento (2) .

4) LIMITI DI REDDITO PER L'INDENNIZZABILITA' DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL' ART. 34, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 151/2001  .

In base al decreto ministeriale del 19/11/2010 (G.U. n. 279 del 29/11/2010), che stabilisce nella misura dell'1,4% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2011, il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2011 è pari a Euro 6.076,59 (v. tabella B della circ. 167 del 30/12/2010) .

Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001  (v. circc. n. 109 del 06/06/2000, n.8 del 17/01/2003 e n. 16 del 04/02/2008), nel senso che il genitore che nel 2011 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2011 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro 15.191,47 ( = 6.076,59 x 2,5).

Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2011, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

5) ART. 42, COMMA 5, D. LGS. N. 151/2001  - INDENNITÀ ECONOMICA E ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DI PORTATORI DI HANDICAP. IMPORTI MASSIMI PER L'ANNO 2010.

Come è noto (v. circ. n. 14 del 15/01/2007), l'importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all' art.42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001  e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.

L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato.

La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l'importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque eccedere l'importo massimo dell'indennità economica.

In attuazione di quanto precede, vengono riportati, per l'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dell'1,6%, il tetto massimo complessivo dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell'indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.

TABELLA 1

Valori massimi dell'indennità economica (importi in EURO, calcolati secondo l'aliquota del 33%)
ABCD
AnnoImporto Annuo ComplessivoImporto massimo annuo indennitàImporto massimo giornaliero indennità
201144.276,3233.290,0091,21

TABELLA 2

Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati in EURO secondo l'aliquota del 33%)
ABCD
Annoretribuzione figurativa massima annuaretribuzione figurativa massima settimanaleretribuzione figurativa massima giornaliera
201133.290,00640,1991,21

 

Il Direttore Generale: Nori



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 
 

Note della redazione

 - 

V. circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982

 - 

Si rammenta che per il 2010 l'importo dell'assegno dello Stato era pari a Euro 1.916,22.