Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 9 aprile 2009, n. 8253
  Oggetto: Indirizzi generali per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola in competenza 2008 - Problematiche normative e procedurali.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2009-04-09;8253


 

In occasione delle operazioni di liquidazione delle domande di prestazioni di disoccupazione agricola relative al 2008, tenuto conto del grave momento economico ed occupazionale che sta attraversando il nostro Paese e considerata la tipologia della prestazione, indirizzata a sostenere e supportare il reddito familiare dei lavoratori agricoli, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge 247/2007  e dei quesiti sollevati dalle Sedi, affinché le pratiche possano essere definite con il minor margine possibile di attesa da parte del lavoratore in difficoltà.

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

A precisazione di quanto già esposto nella circolare 24 del 20/2/2009, i lavoratori a tempo determinato e figure equiparate occupati nell'anno 2008 nel settore agricolo, che richiedono l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare in riferimento all'anno di competenza 2008, e che hanno effettuato meno di 101 giornate in agricoltura, hanno diritto all'assegno al nucleo familiare per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel settore agricolo ed a quelle indennizzate coperte da contribuzione figurativa (sia a titolo di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che di trattamento speciale di cui all' art. 25 della Legge 457/1972  ), calcolate detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate, aumentate della percentuale (13,78%) per festività e ferie, e quelle indennizzate ad altro titolo nel limite di 180 giorni.

Nulla è modificato, ai fini dell'erogazione dell'ANF, per i lavoratori iscritti negli elenchi nominativi per più di 101 giornate, per i quali l'assegno nucleo familiare spetta per l'anno intero. In tale caso, dal parametro 312 devono essere detratte le giornate spettanti per ANF da eventuale lavoro dipendente non agricolo.

RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO

L' art. 1, comma 55, della Legge 247/2007  , ha inciso sulla retribuzione minima da prendere a riferimento nel calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, con l'equiparazione del minimale da applicare nel settore agricolo a quello già utilizzato per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Pertanto, come già comunicato nella circolare n. 24 del 20/02/2009, la retribuzione minimale applicata per il calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola ordinaria con requisiti normali e per i trattamenti speciali ai lavoratori a tempo determinato e figure equiparate, a partire dalle prestazioni in competenza 2008, sarà pari a € 42,14, mentre il valore del minimale applicato per la riscossione dei contributi è rimasto quello specifico del settore agricolo, pari ad € 37,49.

Nel caso si verifichi che il salario preso a base per il calcolo della prestazione indicato sul modello DMAG sia inferiore a quello relativo alla qualifica effettivamente rivestita dal lavoratore, si ribadisce il contenuto del msg. 12683 del 21/05/2007 e si autorizzano le Sedi a liquidare l'indennità sulla base della retribuzione riferita alla qualifica reale in presenza di documenti probatori (es. busta paga).

LAVORATORI STRANIERI

a) Extracomunitari

I lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, la cui durata varia da un minimo di 20 giorni ad un massimo di nove mesi, non sono assicurati per la disoccupazione e per i trattamenti di famiglia. Per evitare l'indebita erogazione di tali prestazioni, il Ministero dell'Interno fornirà, come da Protocollo d'Intesa siglato il 18 giugno 2007, un data base contenente i dati relativi ai lavoratori in discorso che hanno prestato attività nel corso dell'anno 2008 nel settore agricolo. In caso di dubbi sulla natura stagionale del permesso, le Sedi potranno verificare dati quali: la durata del permesso stesso, la conservazione della residenza nel paese d'origine, e la specifica "lavoro stagionale" sul visto d'ingresso apposto sul passaporto.

I lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, sono soggetti all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e per i trattamenti di famiglia anche per i periodi di attività lavorativa nel settore agricolo riferiti a lavoro di natura stagionale.

Rispetto a questi soggetti, non occorre richiedere la copia del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario che abbia autocertificato la propria residenza in Italia (mediante la compilazione dei dati anagrafici sul modello Prest.agr. 21TP) ed abbia allegato la fotocopia della carta di identità, in corso di validità nell'anno di riferimento della prestazione. Qualora il lavoratore allegasse la fotocopia del passaporto è opportuno procedere alla verifica dell'effettiva residenza presso il locale ufficio dell'anagrafe (vedi circ. 12/2002) ovvero richiedere la copia del permesso di soggiorno per verificare la motivazione del suo rilascio.

Per ulteriori precisazioni in materia di titoli di soggiorno si raccomanda di prendere visione del messaggio n. 5980 del 13 marzo 2009.

b) Comunitari e neocomunitari

Come da Trattato istitutivo dell'Unione europea, i cittadini comunitari e neocomunitari - compresi i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino - hanno il diritto di entrare e rimanere nel territorio italiano, nonché di svolgere attività lavorativa. Coloro che intendono stabilirsi in Italia per motivi di lavoro o per seguire un corso di studi, se il soggiorno si prolunga oltre i tre mesi, devono richiedere l'iscrizione all'anagrafe comunale, che ha ormai sostituito la carta di soggiorno UE ( D.Lgs. n. 30/2007  ). Pertanto il lavoratore comunitario o neocomunitario, che presenti la domanda di prestazioni di disoccupazione agricola, è tenuto ad autocertificare la propria residenza in Italia nel quadro dei dati anagrafici del modello Prest.agr.21TP e ad allegare la fotocopia della carta di identità o di altra attestazione dell'avvenuta richiesta di iscrizione all'anagrafe, validi per l'anno di competenza della prestazione, come precisato nel parere fornito dal Ministero dell'Interno.

A seguito di richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione centrale, in merito alla trattazione delle domande di disoccupazione agricola presentate dai lavoratori agricoli neocomunitari, confermando quanto già fissato con msg. 16608 del 21 luglio 2008 e con messaggio n. 3807 del 17 febbraio 2009, si ribadisce che i lavoratori subordinati provenienti dai paesi entrati a far parte della Comunità europea a partire dal 1° maggio 2004 (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Cipro e Malta), nonché quelli provenienti dai paesi che vi hanno aderito a partire dal 1° gennaio 2007 (Bulgaria e Romania), sono soggetti all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e per i trattamenti di famiglia anche per i periodi di attività lavorativa nel settore agricolo riferiti a lavoro di natura stagionale (identificato sul modello DMAG con il codice 039).

Ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo, quando questo vada ricercato nei periodi antecedenti alla data in cui i paesi di provenienza sono entrati a far parte della comunità europea, sono da ritenersi utili i periodi di lavoro dipendente agricolo (ed eventualmente non agricolo) svolti in Italia, purché di natura NON STAGIONALE, e/o i periodi assicurativi relativi a lavoro svolto nel paese d'origine, risultanti dal formulario E301.

Nel caso in cui il lavoratore neocomunitario, nell'anno solare precedente alla data di entrata nella UE, abbia svolto attività lavorativa agricola subordinata di natura sia stagionale che non stagionale, il medesimo perfeziona il requisito assicurativo sulla base dell'attività non stagionale, in quanto l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, riferita all'attività agricola dipendente, anche se versata per parte dell'anno, copre l'anno intero.

ESPATRIO E SOGGIORNO ALL'ESTERO

Ai fini della valutazione dei periodi di espatrio e soggiorno in paesi extracomunitari non convenzionati nel calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, si confermano le disposizioni contenute nei messaggi n. 4431 del 27/07/1999 e n. 931 del 27/10/2003 a cui si aggiunge, da ultimo, il msg. 367 del 08/01/2009.

Si evidenziano quindi i seguenti criteri:

Nel caso in cui il lavoratore soggiorni per brevi periodi, non preventivamente quantificabili, in un paese extracomunitario non convenzionato, sia che si tratti di soggiorni per turismo, ovvero per assenze legate a motivi familiari o personali certificabili, le relative giornate sono da considerarsi indennizzabili.

Nel caso in cui il lavoratore espatri in via definitiva - per rientro nel paese di origine, per accettazione di un lavoro all'estero - le corrispondenti giornate sono da considerarsi non indennizzabili.

Nel caso in cui il lavoratore si rechi in un paese membro dell'Unione europea, i periodi di assenza dall'Italia, in virtù del principio di libera circolazione e di non discriminazione dei lavoratori, sono da considerarsi equivalenti a quelli trascorsi sul territorio nazionale e, pertanto, indennizzabili per disoccupazione, sempre che non vi sia stata prestazione di attività lavorativa e non vi sia stata erogazione di prestazioni previdenziali a carico di gestioni assicurative straniere.

PROBLEMATICHE VARIE

Autocertificazioni

Si richiama l'attenzione degli operatori a che il modello Prest.agr. 21TP sia compilato in ogni sua parte. Ferme restando le indicazioni già fornite per la richiesta delle detrazioni d?imposta, laddove la modulistica prevede le opzioni SI o NO dei vari dati autocertificabili, in caso di mancata risposta, il lavoratore deve essere invitato a perfezionare la propria dichiarazione, completando la compilazione del modello.

Le circolari Inps in materia di semplificazione e documentazione amministrativa rimettono alla valutazione delle Sedi, tenuto conto delle specifiche situazioni ambientali, la determinazione dei criteri per l?effettuazione dei controlli sulla veridicità ed autenticità delle dichiarazioni prodotte dagli utenti. In ogni caso un efficace controllo sulle autocertificazioni dovrà interessare una percentuale minima non inferiore al 5% delle pratiche cartacee (vedi circolari n. 182/1999 e n. 12/2002).

Disoccupazione non agricola

Si ricorda che nel caso di domanda di prestazione di disoccupazione agricola respinta a seguito di accertata prevalenza di contribuzione non agricola nell'anno o nel biennio, essa deve essere tempestivamente trasferita d'ufficio al settore non agricolo per la valutazione del requisito e la liquidazione della prestazione.

Riferimenti normativi

Nel sito intranet dell'Istituto, nella pagina della Direzione Centrale Organizzazione, è disponibile l'Ipertesto normativo relativo all'indennità di disoccupazione agricola, raggiungibile seguendo il seguente percorso: Flusso standardizzato di processo / Prestazioni a sostegno del reddito / IPERTESTI / DISOCCUPAZIONE AGRICOLA.