Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 1 luglio 2010, n. 84
  OGGETTO: regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 , pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004 , come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 , e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009 , pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009 , relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi ed in materia di diritti delle istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2010-07-01;84

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza, Al Presidente

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali


 

Premessa

Dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell'Unione europea costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972 sono sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 , pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004 , come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 , e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009 , pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009 .

In casi determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72 .

Le disposizioni di carattere generale sono state impartite con la circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale, alla quale si rimanda integralmente. La presente circolare contiene disposizioni specifiche in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi - in applicazione dell'articolo 84 del regolamento di base e degli articoli da 71 a 86 del regolamento di applicazione - ed in materia di diritti delle istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili - in applicazione dell'articolo 85 del regolamento di base.

Il regolamento n. 883/2004 è successivamente indicato anche come "regolamento di base" ed il regolamento n. 987/2009 come "regolamento di applicazione".

Il regolamento n. 883/2004 ed il relativo regolamento di applicazione, al fine di assicurare un più efficace recupero dei crediti di sicurezza sociale nonché di prevenire ed affrontare abusi e frodi, prevedono un rafforzamento dell'assistenza reciproca tra le istituzioni degli Stati membri. Tale assistenza consiste sostanzialmente, per la parte richiesta (1), da un lato nel fornire alla parte richiedente (2) le informazioni utili a quest'ultima per il recupero dei crediti (3) sorti nello Stato membro in cui essa ha sede e nel notificare al debitore gli atti relativi a tali crediti emanati da tale Stato membro, e dall'altro nel procedere al recupero dei crediti. Di conseguenza, i nuovi regolamenti dettano, in materia di recupero di prestazioni indebite e di contributi, disposizioni più circostanziate ed articolate rispetto a quelle contenute nei precedenti regolamenti ed introducono importanti innovazioni; infatti, le norme relative al recupero dei crediti, in particolare l'articolo 84, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base e la Sezione III del Capitolo III del regolamento di applicazione, toccano materie non disciplinate in precedenza.

In linea generale va rilevato che, nell'ambito della collaborazione amministrativa, il regolamento n. 883/2004 ribadisce all'articolo 76, paragrafo 2, il principio secondo cui le Autorità e le istituzioni degli Stati membri sono tenuti a prestarsi assistenza, di regola gratuita, come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione.

L'articolo 84 del regolamento di base, pur recependo totalmente le norme dei precedenti regolamenti secondo cui il recupero dei crediti dovuti all'istituzione di uno Stato membro può essere operato dall'istituzione corrispondente di un altro Stato membro (paragrafo 1), ne amplia nel contempo la portata in misura considerevole, in quanto stabilisce in primo luogo che i titoli esecutivi emessi nello Stato membro in cui ha sede la parte richiedente sono riconosciuti direttamente e trattati automaticamente come strumenti che consentono l'esecuzione del credito nello Stato membro in cui ha sede la parte richiesta, entro i limiti e secondo le procedure previsti dalla legislazione di quest'ultimo Stato membro (paragrafo 2), ed in secondo luogo che "in caso di esecuzione forzata, di fallimento o concordato, i crediti dell'istituzione di uno Stato membro beneficiano, in un altro Stato membro, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest'ultimo Stato membro riconosce ai crediti della stessa natura" (paragrafo 3).

Per quanto riguarda le relative disposizioni applicative, l'articolo 71 del regolamento di applicazione prescrive che il recupero dei crediti venga effettuato in via prioritaria mediante compensazione o tra le Istituzioni degli Stati membri interessati o nei confronti della persona fisica o giuridica interessata.

Qualora non sia possibile operare il recupero dei crediti, in tutto o in parte, mediante compensazione, si procederà al recupero nei confronti della persona fisica e/o giuridica interessata.

1. Compensazione

Nel regolamento di applicazione vengono distinte diverse ipotesi di compensazione.

1. 1 L'articolo 72, paragrafo 1, prevede che l'istituzione di uno Stato membro che ha erogato ad una persona prestazioni indebite, pensionistiche e non, può chiedere, nei limiti stabiliti dalle norme fissate dalla propria legislazione, all'istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni alla predetta persona, indipendentemente dal settore di sicurezza sociale nel cui ambito la prestazione è erogata, di trattenere la somma erogata indebitamente dagli arretrati o dai pagamenti in corso (PAPER SED R001). Anche quest'ultima istituzione opera la detrazione solo alle condizioni e nei limiti consentiti dalla propria legislazione e trasferisce l'importo trattenuto all'istituzione creditrice (PAPER SED R002 - R003 - R004).

1.2. In materia di prestazioni pensionistiche per invalidità, vecchiaia e morte, il paragrafo 2 del succitato articolo stabilisce che qualora l'istituzione di uno Stato membro, in sede di liquidazione o di revisione di dette prestazioni ai sensi dei Capitoli 4 e 5 del Titolo III del regolamento di base, abbia versato ad una persona una somma eccedente il dovuto, può chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro, debitrice di prestazioni corrispondenti alla persona, di detrarre la somma indebita dagli arretrati dei ratei di pensione erogabili all'interessato (PAPER SED R005), con esclusione dei pagamenti in corso. Tale disposizione trova applicazione indipendentemente dai limiti stabiliti dalle legislazioni dei due Stati membri. In merito alle prestazioni corrispondenti di cui sia titolare la stessa persona, si ritiene opportuno precisare che è possibile effettuare la compensazione su arretrati di pensione diretta italiana anche in caso di indebito relativo ad una pensione ai superstiti estera o, viceversa, su arretrati di pensione ai superstiti italiana anche in caso di indebito relativo ad una pensione diretta estera. L'istituzione che ha erogato la somma indebita è tenuta a comunicare l'importo entro due mesi all'istituzione debitrice degli arretrati; se quest'ultima riceve tale comunicazione entro il suddetto termine, trasferisce l'importo trattenuto all'istituzione creditrice (PAPER SED R006 - R004). In caso di scadenza del termine, l'istituzione debitrice eroga gli arretrati alla persone interessata. Pertanto, si richiamano le Sedi all'osservanza scrupolosa del predetto termine.

1.3. La compensazione tra istituzioni è inoltre prevista, fatti sempre salvi i limiti fissati dalle legislazioni degli Stati in causa, dal paragrafo 3 dell'articolo 72 nel caso in cui una persona, o un suo familiare, abbia beneficiato sul territorio di uno Stato membro di prestazioni a carattere assistenziale per un periodo durante il quale aveva diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. L'istituzione che ha erogato l'importo indebito per l'assistenza trasmette il giustificativo dell'importo indebitamente erogato all'istituzione dell'altro Stato membro (PAPER SED R001); quest'ultima detrae tale importo dalle prestazioni che essa eroga alla persona interessata e trasferisce la somma trattenuta all'istituzione creditrice (PAPER SED R002 - R003 - R004).

1.4. Un'ulteriore possibilità di compensazione è disciplinata dall'articolo 73, relativamente alle prestazioni in denaro erogate o ai contributi percepiti a titolo provvisorio (vedi punto 7 della circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale). Nel primo caso, l'istituzione che ha versato in via provvisoria le prestazioni in denaro trasmette, entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile o dall'individuazione dell'istituzione debitrice delle prestazioni, un giustificativo dell'importo erogato a titolo provvisorio all'istituzione identificata come competente (PAPER SED R008). Quest'ultima trattiene tale importo dagli arretrati delle prestazioni corrispondenti dovute alla persona e trasferisce l'importo trattenuto all'istituzione che ha erogato le prestazioni in denaro a titolo provvisorio (PAPER SED R009 - R004). Se la somma erogata a titolo provvisorio è superiore all'importo degli arretrati o se non vi sono arretrati, l'istituzione individuata come competente trattiene tale somma dai pagamenti in corso, alle condizioni e nei limiti consentiti dalla propria legislazione, e trasferisce l'importo trattenuto all'istituzione che ha erogato le prestazioni in via provvisoria. Anche in tal caso si richiamano le Sedi all'osservanza scrupolosa del predetto termine.

1.5. Nel caso di contributi percepiti a titolo provvisorio da una persona fisica e/o giuridica, l'istituzione che li ha ricevuti non ne rimborsa gli importi alla persona fintantoché non abbia accertato le somme dovute all'istituzione individuata come competente, e su richiesta di quest'ultima istituzione, presentata entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile (PAPER SED R010), trasferisce tali contributi all'istituzione individuata come competente (PAPER SED R011 - R004). I contributi trasferiti sono ritenuti come versati retroattivamente all'istituzione individuata come competente. Qualora l'importo dei contributi ricevuti a titolo provvisorio risulti superiore all'importo dovuto dalla persona fisica e/o giuridica all'istituzione identificata come competente, l'istituzione che ha percepito i contributi a titolo provvisorio rimborsa la somma eccedente alla persona interessata.

Ai sensi dell'articolo 74 del regolamento di applicazione, non è previsto alcun costo nei casi sopradescritti di compensazione.

2. Recupero

Come già accennato, ove non sia possibile operare la compensazione, si procederà al recupero dei crediti nei confronti della persona fisica e/o giuridica interessata. Al riguardo, la parte richiesta è tenuta sia a fornire alla parte richiedente le informazioni utili a quest'ultima per il recupero dei crediti sorti nello Stato membro in cui essa ha sede ed a notificare al debitore gli atti relativi a tali crediti emanati da tale Stato membro, sia a procedere al recupero dei crediti.

2.1. L'articolo 76 del regolamento di applicazione disciplina le modalità di scambio di informazioni tra istituzioni: in conformità al paragrafo 1, la parte richiesta fornisce alla parte richiedente (PAPER SED R014), su richiesta di quest'ultima (PAPER SED R012), tutte le informazioni utili per il recupero di un credito e, a tale fine, essa esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato membro. La domanda di informazioni deve contenere il nome, l'ultimo indirizzo conosciuto e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona fisica o giuridica sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, nonché la natura e l'importo del credito. Si evidenzia che il citato articolo 76 dispone che "la parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni:

a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato membro; o

b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; o

c) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico di detto Stato".

La parte richiesta comunica alla parte richiedente i motivi che, eventualmente, si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni (PAPER SED R014).

2.2. Per quanto riguarda l'assistenza per le richieste di notifica, su domanda della parte richiedente (PAPER SED R015), ai sensi dell'articolo 77 del regolamento di applicazione, la parte richiesta procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari, emanati dallo Stato membro in cui ha sede la parte richiedente e concernenti un credito e/o il suo recupero. La domanda di notifica contiene il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione del destinatario, cui la parte richiedente ha normalmente accesso. La domanda contiene altresì la natura, l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome e l'indirizzo del debitore ed ogni altro dato utile per la sua identificazione nonché il credito cui si riferisce l'atto o la decisione ed ogni altra informazione utile. La parte richiesta informa immediatamente la parte richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario (PAPER SED R016).

2.3. Conformemente all'articolo 78 del regolamento di applicazione, la domanda di recupero dei crediti (PAPER SED R017), deve essere accompagnata da una copia ufficiale o autenticata del titolo esecutivo, emesso nello Stato membro in cui ha sede la parte richiedente e, se del caso, dall'originale o da una copia autenticata di altri documenti necessari al recupero. Ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo 78, la parte richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:

a) se il credito e/o il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato membro in cui ha sede, fatti salvi i casi di cui all'articolo 81, paragrafo 2, secondo comma del regolamento di applicazione;

b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e nel caso in cui le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito;

c) se il termine di prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro in cui ha sede non è scaduto.

Ai sensi del paragrafo 3 del citato articolo 78, la domanda deve contenere:

a) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona fisica o giuridica interessata e/o di terzi che detengono i suoi beni patrimoniali;

b) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della parte richiedente;

c) gli estremi dell'atto che permette l'esecuzione del recupero, emesso nello Stato membro in cui ha sede la parte richiedente;

d) il tipo e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi, le ammende, le sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e spese nelle valute degli Stati membri della parte richiedente e della parte richiesta;

e) la data in cui la parte richiedente e/o la parte richiesta hanno notificato il titolo all'interessato;

f) la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all'esecuzione secondo la legislazione in vigore nello Stato membro in cui ha sede la parte richiedente;

g) ogni altra informazione utile.

Inoltre, la domanda deve contenere una dichiarazione della parte richiedente che conferma l'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2, già citate (PAPER SED R017, punto 10). La parte richiedente comunica immediatamente alla parte richiesta ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero. Se la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari viene meno a seguito del pagamento del credito, della sua estinzione o di qualsiasi altro motivo oppure se l'importo del credito risulta ridotto, la parte richiedente ne informa immediatamente la parte richiesta (PAPER SED R025). La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi che, eventualmente, si oppongono al soddisfacimento della domanda di recupero (PAPER SED R018).

Si richiamano le Sedi alla rigorosa osservanza delle sopraccitate disposizioni.

3. Modalità di recupero

Con riferimento alle modalità e ai termini di recupero, gli articoli 79 e seguenti del regolamento di applicazione stabiliscono quanto segue:

Articolo 79: ATTO CHE CONSENTE L'ESECUZIONE DEL RECUPERO

1. Conformemente all'articolo 84, paragrafo 2 del regolamento di base, l'atto che consente l'esecuzione del recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un credito dello Stato membro della parte richiesta.

2. In deroga al paragrafo 1, l'atto che permette l'esecuzione del credito può essere, all'occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro della parte richiesta, approvato, riconosciuto, integrato o sostituito con un titolo che ne autorizzi l'esecuzione nel territorio di detto Stato membro.

Gli Stati membri si impegnano a ultimare l'approvazione, il riconoscimento, il completamento o la sostituzione del titolo, entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applica il terzo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri non possono negare il completamento di tali azioni quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. La parte richiesta comunica alla parte richiedente i motivi che comportano il superamento del termine di tre mesi.

Nel caso in cui una di queste azioni dia luogo a una controversia relativa al credito e/o all'atto che consente l'esecuzione emesso dalla parte richiedente, si applica l'articolo 81 del regolamento di applicazione.

Articolo 80: MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il recupero è effettuato nella valuta dello Stato membro della parte richiesta. L'intero importo del credito recuperato dalla parte richiesta è trasferito da quest'ultima alla parte richiedente.

2. La parte richiesta può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o le prassi amministrative vigenti nel suo Stato membro, e previa consultazione della parte richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi addebitati dalla parte richiesta per tale dilazione di pagamento sono altresì trasferiti alla parte richiedente.

A decorrere dalla data in cui l'atto che consente il recupero del credito è stato direttamente riconosciuto a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, o approvato, riconosciuto, integrato, sostituito a norma dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, gli interessi per ritardato pagamento, sono addebitati ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta e sono altresì trasferiti alla parte richiedente.

Articolo 81: CONTESTAZIONE DEL CREDITO O DELL'ATTO CHE CONSENTE L'ESECUZIONE DEL RECUPERO E CONTESTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI

1. Se nel corso della procedura di recupero una parte interessata contesta il credito e/o l'atto che ne consente l'esecuzione, emesso nello Stato membro della parte richiedente, essa adisce le autorità competenti dello Stato membro della parte richiedente, conformemente alle norme di legge vigenti in detto Stato membro. La parte richiedente notifica senza indugio quest'azione alla parte richiesta (PAPER SED R019). In risposta la parte richiesta utilizza il PAPER SED R033. Anche la parte interessata può informare di questa azione la parte richiesta.

2. Non appena la parte richiesta abbia ricevuto la notifica o l'informazione di cui al paragrafo 1, dalla parte richiedente o dall'interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'autorità competente in materia (PAPER SED R018/R019), salvo domanda contraria della parte richiedente ai sensi del secondo comma del presente paragrafo. Se lo ritiene necessario e fatto salvo l'articolo 84 del regolamento di applicazione, la parte richiedente può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo consentono per crediti analoghi.

In deroga al primo comma, la parte richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel suo Stato membro, chiedere alla parte richiesta di recuperare un credito contestato (PAPER SED R033 - PAPER SED R034), purché le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta lo consentano. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, la parte richiedente è responsabile del rimborso di ogni somma recuperata unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta.

3. Qualora la contestazione riguardi i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro della parte richiesta (PAPER SED R018/R019 e PAPER SED R034), l'azione viene intrapresa davanti all'autorità competente di tale Stato membro, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.

4. Qualora l'autorità competente dinanzi alla quale è stata intrapresa l'azione conformemente al paragrafo 1, sia un giudice ordinario o amministrativo, la decisione di tale giudice, sempreché sia favorevole alla parte richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato membro della parte richiedente costituisce l'"atto che consente l'esecuzione" ai sensi degli articoli 78 e 79 del regolamento di applicazione e il recupero del credito è effettuato sulla base di questa decisione.

Articolo 82: LIMITI DELL'ASSISTENZA

1. La parte richiesta non è tenuta:

a) ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 78 a 81 del regolamento di applicazione se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nello Stato membro della parte richiesta, purché le disposizioni legislative o regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta consentano tale azione per crediti nazionali analoghi;

b) ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 76 a 81 del regolamento di applicazione se la domanda iniziale ai sensi degli articoli da 76 a 78 del regolamento di applicazione si riferisce a crediti risalenti a più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui è stato costituito l'atto che consente il recupero ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiedente alla data della domanda. Tuttavia, qualora il credito o l'atto sia contestato, il termine decorre dalla data in cui lo Stato membro della parte richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo non possano più essere contestati.

2. La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi per cui la domanda di assistenza è respinta.

Articolo 83: TERMINI DI PRESCRIZIONE

1. Le questioni concernenti la prescrizione sono disciplinate:

a) dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiedente se riguardano il credito e/o l'atto che consente il recupero; e

b) dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiesta se riguardano i provvedimenti esecutivi nello Stato membro richiesto.

I termini di prescrizione conformemente alla legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta decorrono dalla data del riconoscimento diretto o dalla data di approvazione, riconoscimento, integrazione o sostituzione a norma dell'articolo 79 del regolamento di applicazione.

2. Gli atti di recupero effettuati dalla parte richiesta in seguito alla domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dalla parte richiedente, avrebbero avuto l'effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro della parte richiedente, si considerano, a questo effetto, come compiuti in quest'ultimo Stato.

Articolo 84: MISURE CAUTELARI

Su domanda motivata della parte richiedente (PAPER SED R017), la parte richiesta adotta misure cautelari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo consentono (PAPER SED R018).

Per l'attuazione del primo comma, si applicano mutatis mutandis le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 78, 79, 81 e 82 del regolamento di applicazione.

Articolo 85: SPESE CONNESSE AL RECUPERO (PAPER SED R028; in risposta PAPER SED R029)

1. La parte richiesta recupera dalla persona fisica o giuridica interessata e trattiene ogni spesa connessa al recupero da essa sostenuta, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro della parte richiesta, che si applicano a crediti analoghi.

2. L'assistenza reciproca prestata in applicazione della presente sezione è, di norma, gratuita. Tuttavia, quando il recupero presenti una difficoltà particolare o comporti un importo delle spese molto elevato, la parte richiedente e la parte richiesta possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.

3. Lo Stato membro della parte richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro della parte richiesta, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dalla parte richiedente.

Articolo 86: CLAUSOLA DI REVISIONE

1. Entro il quarto anno civile completo dall'entrata in vigore del regolamento di applicazione la commissione amministrativa presenta un rapporto comparativo sui termini di cui all'articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di applicazione.

Sulla base di tale rapporto la Commissione europea può, se del caso, presentare proposte per rivedere tali termini allo scopo di ridurli in misura significativa.

2. Entro la data di cui al paragrafo 1 la commissione amministrativa valuta anche le regole per la conversione dei periodi di cui all'articolo 13 ai fini di una eventuale semplificazione di tali regole.

3. Entro il 1° maggio 2015, la commissione amministrativa presenta una relazione in cui valuta nello specifico l'applicazione dei capi I e III del titolo IV del regolamento di applicazione, in particolare riguardo alle procedure e alle scadenze di cui all'articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di applicazione e alle procedure di recupero di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione. Sulla scorta di questa relazione la Commissione europea presenta,se necessario, proposte atte a rendere le procedure più efficienti ed equilibrate.

4. Diritti di surroga dell'istituzione debitrice

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di base se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno sono disciplinati nel modo seguente:

a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;

b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

Il paragrafo 2 del citato articolo 85 precisa che, se in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei lavoratori subordinati che essi occupano, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente.

Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili anche agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti di un datore di lavoro o dei lavoratori subordinati che egli occupa, nei casi in cui la loro responsabilità non è esclusa.

5. Rinuncia al rimborso fra istituzioni

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di base "Qualora ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, e/o dell'articolo 41, paragrafo 2, due o più Stati membri o le loro autorità competenti abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell'ambito della loro competenza o, qualora il rimborso sia indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:

a) qualora l'istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora eroghi ad una persona delle prestazioni per un danno verificatosi nel proprio territorio, detta istituzione potrà avvalersi del diritto di surrogazione o dell'azione diretta nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica;

b) per l'applicazione della lettera a):

i) il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso l'istituzione del luogo di residenza o di dimora;

ii) la suddetta istituzione sarà considerata essere l'istituzione debitrice;

c) si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall'accordo di rinuncia o da un rimborso indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate".

6. Istruzioni contabili

Riguardo alle modalità di rilevazione del recupero di prestazioni, comprese le azioni di surroga, e del recupero di contributi oggetto delle norme comunitarie in argomento, si fa riserva di emanazione di apposita disciplina contabile.

(1) Ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, del regolamento di applicazione per parte richiesta "si intende, riguardo a ciascuno Stato membro, qualsiasi istituzione alla quale può essere presentata una domanda di informazione, notifica o recupero".

(2) Ai sensi del succitato articolo per parte richiedente "si intende, riguardo a ciascuno Stato membro, qualsiasi istituzione che presenti una domanda di informazione, notifica o recupero relativa a un credito".

(3) Ai sensi del succitato articolo, il termine credito designa "tutti i crediti relativi a contributi versati o prestazioni erogate indebitamente, compresi interessi, ammende, sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e le altre spese connessi al credito a norma della legislazione dello Stato membro che reclama il credito".


 

Il Direttore Generale: Nori