Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 4 agosto 2014, n. 97
  Oggetto: Titolari dello status di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune ( art. 65 legge n. 448/98  ). Ordinanza del Tribunale di Milano del 20/05/2014.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2014-08-04;97

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali


 

Con lettera del 4/07/2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato indicazioni all'Istituto al fine di integrare quanto previsto nella circolare informativa n.4/2014.

Tale circolare, recependo le precedenti indicazioni ministeriali, illustrava le modifiche apportate all' art.65 della legge n.448/98  dall' art.13, comma 1, della legge n.97/2013  in riferimento all'estensione ai cittadini di Paesi Terzi, soggiornanti di lungo periodo, del diritto all'Assegno per il Nucleo familiare erogato dai Comuni di residenza per i nuclei familiari con almeno tre figli minori.

Con Ordinanza del 20 maggio 2014, il Tribunale di Milano ha accertato "il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'Inps consistente nell'aver emanato la circolare n.4 del 15/01/2014, nella parte in cui afferma che il diritto all'assegno ex art.65 della L. n. 448/98  per l'annualità 2013 decorre solo dall'1/07/2013 e dispone che i Comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitate al secondo semestre" e per l'effetto ha ordinato "all'Inps di cessare la predetta condotta discriminatoria e di pubblicizzare il presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet".

Con riferimento al carattere discriminatorio della condotta dell'Inps, il Tribunale di Milano ha osservato che l' art.13 comma 1 della L. n. 97 del 6/08/2013  (Legge europea 2013), che prevede espressamente che l'assegno per i nuclei familiari numerosi debba essere erogato, in presenza di determinati requisiti, anche ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, non osta al riconoscimento per i lungosoggiornanti del diritto all'assegno di cui all' art.65 della L.448/98  anche in periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 97 del 6/08/2013  , in quanto tale diritto deve ritenersi sussistente in capo ai lungosoggiornanti già antecedentemente all'emanazione della legge di recepimento della Direttiva 2003/109/CE .

Il Tribunale di Milano supporta, inoltre, la decisione assunta anche alla luce di una "lettura comunitariamente orientata" dell' art.9, comma 12, lettera c) del D.Lgs. n. 286/98  , come modificato dal D.Lgs. n. 3 del 2007  , che, in conformità al principio di parità di trattamento, impone il riconoscimento del diritto all'assegno in argomento, ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, anche in periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 97 del 6/08/2013  , sebbene il comma 2 dell'art. 13 legge n.97/2014  abbia previsto la copertura finanziaria per l'estensione del beneficio per l'anno 2013, soltanto per il secondo semestre.

Pertanto, il Tribunale di Milano ha ritenuto che l'Inps emanando la Circolare n. 4 del 15/01/2013, nella quale afferma che il diritto all'assegno ex art. 65 L.448/98  per l'annualità 2013 decorre solo dall'1/7/2013 e dispone che i Comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre, abbia posto in essere una discriminazione collettiva, poiché la negazione del beneficio per il primo semestre è risultata fondata esclusivamente sulla diversa nazionalità dei cittadini richiedenti.

Si ricorda, comunque, che l'Inps ha il ruolo di mero ente pagatore della prestazione di cui trattasi, sulla base dei dati forniti dai Comuni i quali hanno completa potestà concessiva della prestazione ed effettuano in autonomia la valutazione delle domande presentate dagli interessati.

Premesso quanto fin qui esposto, con la presente Circolare si informa che l'Istituto, al fine di ottemperare alla suddetta Ordinanza del Tribunale di Milano, siccome immediatamente esecutiva, attendendosi altresì alle indicazioni ministeriali, metterà in pagamento tutti i dispositivi inviati dai Comuni, ivi inclusi quelli relativi al 1° semestre del 2013.

Si fa riserva di fornire ulteriori comunicazioni se dall'esito del giudizio, proposto avverso la citata Ordinanza ed attualmente pendente innanzi alla Corte d'Appello di Milano, emergeranno diversi orientamenti giurisprudenziali.

Si fa presente, altresì, che, a seguito dell'ampliamento del novero dei beneficiari dell'assegno in argomento disposto dall' art.13, comma 1, della legge n.97/2013  e per consentire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del successivo comma 3, il relativo monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della norma, si sta provvedendo ad una integrazione dei servizi informatici, per la parte attinente alla struttura dei dati trasmessi, con l'implementazione delle informazioni sulla cittadinanza del soggetto richiedente e dei suoi familiari.

Di tale aggiornamento si darà comunicazione attraverso il portale del sito istituzionale dedicato ai Comuni.

Per quanto non ha costituito oggetto della richiamata pronuncia giudiziale, restano salve le disposizioni contenute nella Circolare n.4 del 15/01/2014.


 

Il Direttore Generale: Nori