Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 18 gennaio 2012, n. 995
  OGGETTO: Interpretazione del Decreto legge 31.07.1987 n. 317  convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398  . Estensione dell'applicabilità ai lavoratori cittadini extracomunitari.  
 


 
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Come noto il DL. n. 317/87  , convertito con modificazioni dalla Legge n. 398/87  , prevede una specifica tutela assicurativa per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in Paesi extracomunitari non convenzionati.

L' art. 1 della L. n. 398/87  individua l'ambito di applicazione soggettivo del provvedimento in esame e in particolare sancisce l'obbligo assicurativo in Italia per i lavoratori italiani inviati dal proprio datore di lavoro nei predetti Paesi.

Sebbene la norma faccia riferimento ai soli lavoratori italiani, in osservanza del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall'art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il campo di applicazione è da considerarsi esteso anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE (Messaggio Inps n. 18604 del 6 febbraio 1990).

Ciò premesso si rende noto, al riguardo, che il Ministero del lavoro, con nota del 23.08.2011 prot. 04/UL/0004103/L (in allegato), ha espresso l'avviso che le disposizioni di cui alla L. n. 398/87  siano applicabili ai lavoratori extracomunitari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- in possesso dello status di "soggiornanti di lungo periodo", ai sensi dell'art. 11.1. d) della Direttiva 2003/109/CE , e dell' art. 9 , comma 12 lettera c) del D. Lgs. 286/98  ;

- privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo", ma in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro.

Siffatta soluzione, ad avviso del dicastero, è conforme al principio di parità di trattamento che impronta la legislazione italiana e che è espressamente richiamato nelle disposizioni normative emanate successivamente alla L.398/87  .

In particolare il riferimento è all' art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 286/98  il quale stabilisce che "la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158  , garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani".

Conseguentemente, ad avviso del Ministero, non sussistono ostacoli per ritenere che la richiamata estensione dei diritti riguardi anche le particolari disposizioni in materia di tutela assicurativa di cui alla L. 398/87  .

Alla luce di quanto esposto e in conformità al sopracitato parere ministeriale si rende noto, pertanto, che la disciplina di cui alla L. 398/87  deve essere estesa altresì ai lavoratori extracomunitari, anche privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo", purché titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore in un Paese extracomunitario.

 

Il Direttore Generale: Nori



ALLEGATI:  
- Allegato   -