Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 23 ottobre 2000, n. 300
  OGGETTO: Articolo 9 del D.Lgs. n. 286/98  . Carta di soggiorno in favore dei cittadini stranieri.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2000-10-23;300

Alla Questura di Pisa - Pisa

Alla Questura di Viterbo - Viterbo

Alla Questura di Vercelli - Vercelli

e, p.c. Alle Questure della Repubblica - Loro Sedi


 

E' stata nuovamente sollevata da alcune Questure la problematica connessa all'individuazione degli stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, ai quali può essere concessa, ricorrendone i presupposti di legge, la carta di soggiorno a tempo indeterminato, ai sensi dell' art. 9 del D.Lgs. n. 286/98  .

Al riguardo si forniscono i seguenti elementi di risposta, che investono anche gli aspetti relativi al reddito prescritto.

Si deve osservare, in primo luogo, che secondo il disposto legislativo, tale documento può essere concesso agli stranieri in possesso da almeno cinque anni di permesso do soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi.

Dalla semplice lettura della norma, pertanto, sembra evidente l'esclusione da detto beneficio dei cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato nel settore dello spettacolo, non rientrante, com'è noto, tra le tipologie di permessi con la citata caratteristica ( art. 40 - comma 18 - D.P.R. n. 394/99  ); inoltre, secondo quanto previsto dall'art. comma 4 , del D.Lgs. n. 286/98  , i titolari di carta di soggiorno godono di particolari agevolazioni, tra le quali la possibilità di svolgere nel territorio dello stato ogni attività lecita, facoltà, come e noto, preclusa agli stranieri entrati in Italia ai sensi dell' art. 27 del D.Lgs. n. 286/98  .

Restano esclusi, altresì, dal predetto beneficio gli stranieri la cui permanenza in Italia abbia una scadenza perentoria si pensi al permesso di soggiorno per lavoro subordinato - attesa occupazioni, ottenuto a seguito dell'iscrizione nelle liste di collocamento, a mente dell' art. 22, comma 9, del D.Lgs. n. 286/98  , che non può superare un anno, al termine del quale, ove non abbia instaurato un nuovo rapporto lavorativo, l'interessato deve lasciare il territorio nazionale.

Analoghe considerazioni devono essere svolte per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, ivi compreso quello rilasciato per studi religiosi.

Tale titolo, infatti, consente il soggiorno in Italia per il periodo corrispondente alla durata del corso di studi intrapreso dall'interessato, fatta salva, per gli studenti universitari, la possibilità. che non invalida le citate considerazioni di ottenerne una limitata proroga per non più di tre anni oltre detta durata, ovvero il rinnovo finalizzato al conseguimento dell'eventuale titolo di specializzazione. come previsto dall' art. 146, comma 4, del D.P.R. n. 394/99  .

In merito alla possibilità di estendere il beneficio de quo alla categoria di stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato, sorge la necessità di una riflessione sulla natura giuridica del rapporto di lavoro sotto stante e sulla connessa facoltà, per gli interessati, di ottenerne, alla scadenza, successive proroghe.

Di tale problematica è stato opportunamente interessato il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al fine dell'acquisizione del parere di competenza.

Per quanto riguarda il reddito sufficiente allo straniero per produrre l'istanza volta ad ottenere la car1a di soggiorno, la norma non lascia adito a dubbi sulla necessità che lo stesso disponga delle somme indispensabili, il cui ammontare, in assenza di familiari conviventi, deve essere almeno pari all'impor1o dell'assegno sociale ( art. 16, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 394/99  ).

Ciò comporta che qualora il nucleo familiare dello straniero sia composto da due o più persone. il reddito necessario, anche nel caso in cui il documento sia richiesto dallo stesso straniero solo per se, deve essere tale da assicurare il sostentamento proprio e dei familiari conviventi.

Tali somme devono essere naturalmente riferite al reddito percepito nell'anno precedente essere poste in rapporto al numero dei predetti familiari secondo i parametri stabiliti ricongiungimento familiare dall' art. 29, comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 286  riguardo, poi che il reddito idoneo può sussistere anche in mancanza della dichiarazione dei redditi, si ritiene che, nei casi in cui il nostro ordinamento non disponga l'obbligo della sua presentazione (ad es. collaboratori domestici), possa essere comunque concessa la carta di soggiorno, purché siano verificati gli altri presupposti di legge dette fattispecie, per la dimostrazione del requisito, il richiedente potrà ricorrere obiettiva documentazione attestante il reddito annuo consolidato (buste paga, contributi I.N.P.S., ecc.)


 

Il Direttore Centrale: Pansa