Regione Toscana
norma

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
CIRCOLARE 17 maggio 2011
  Procedura per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati  
 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.protezione.civile:circolare:2011-05-17;nir-1


 

Tra gli stranieri affluiti in Italia a seguito dell'emergenza Nord Africa si è registrata la presenza anche di numerosi minori non accompagnati. Al fine di predisporre le più idonee misure di accoglienza per tale categoria di migranti particolarmente vulnerabili, è stato concordato con le Amministrazioni che nell'ordinario hanno competenza nella specifica materia, di adottare una apposita procedura operativa di seguito riportata.

In premessa si rammenta che i minori stranieri non accompagnati - minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza - anche se entrati clandestinamente in Italia, sono inespellibili e sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il "superiore interesse del minore".

Il Commissario delegato, con decreto del 18 maggio 2011 rep. n. 2436, ha indicato nel dott. Natale Forlani, Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Soggetto attuatore, relativamente all'emergenza umanitaria nord Africa di cui all' OPCM 3933 del 13 aprile 2011  , per l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati.

PROCEDURA OPERATIVA

1. Il minore straniero non accompagnato che arriva sul territorio dello Stato Italiano a seguito di uno sbarco connesso con l?emergenza umanitaria del nord Africa, deve essere preliminarmente identificato dalle Autorità di pubblica sicurezza. Le Autorità di pubblica sicurezza assicurano un primo accertamento dell'età e procedono a segnalarne la presenza al Soggetto attuatore, al Comitato per i minori stranieri, (operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice Tutelare. Le Autorità di pubblica sicurezza verificano la disponibilità di strutture nell'ambito del distretto di appartenenza e nel caso che non vi sia tale disponibilità, dandone tempestiva comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, richiedono al Comitato per i minori stranieri, per il tramite del Soggetto attuatore, di indicare le strutture alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza. Tali strutture, definite "strutture ponte", saranno state preventivamente censite su tutto il territorio nazionale dal Soggetto attuatore, in accordo con l'ANCI. Si tratta di strutture idonee a norma di legge, dislocate su tutto il territorio nazionale, che si faranno carico solo della prima fase dell'accoglienza, in attesa del trasferimento dei minori nelle strutture che li ospiteranno fino alla maggiore età. Le "strutture ponte" consentono di collocare immediatamente in luogo sicuro i minori e al tempo stesso di effettuare gli approfondimenti necessari a definire, nel superiore interesse del minore, il successivo percorso di integrazione.

2. Le Autorità di pubblica sicurezza, avuta l'indicazione da parte del Soggetto attuatore della "struttura ponte" da utilizzare, provvedono al trasferimento dei minori segnalandone i nominativi ai Servizi sociali territoriali del Comune dove insiste la struttura nonché alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare.

3. Presso la "struttura ponte", quanto prima, il Sindaco o un suo delegato, procede alle seguenti azioni:

- richiede il perfezionamento dell'identificazione della persona e l'accertamento della minore età alle Autorità di pubblica sicurezza che sono responsabili di tale procedimento;

- verifica l'effettivo status di non accompagnato;

- acquisisce informazioni relativamente ad eventuali parenti presenti in Italia;

- informa il minore sull'opportunità di chiedere protezione internazionale;

- assicura, anche attraverso le strutture sanitarie locali, uno screening sanitario a tutela del soggetto e della comunità.

4. Una volta ultimate le procedure di cui sopra, il Sindaco o un suo delegato segnala i minori, per il tramite del Soggetto attuatore, al Comitato per i minori stranieri. Il Comitato provvede, attraverso la segreteria tecnica del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, ad indicare i Comuni presso i quali sono ubicate le comunità di accoglienza che hanno disponibilità di posti e che rispondono meglio alla esigenza di tutela e protezione del minore che deve essere trasferito. Il trasferimento è assicurato dalla "struttura ponte" nei tempi e nei modi concordati con i Comuni di destinazione.

5. Appena giunto sul territorio del Comune di destinazione il minore viene preso in carico dai servizi sociali che provvedono ad avviare tutte le procedure previste dalla legge (richiesta al Giudice tutelare di apertura della tutela, permesso di soggiorno, ecc.), ad aggiornare il Comitato per i minori stranieri, il Soggetto attuatore, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e il Giudice Tutelare territorialmente competenti.

6. I costi dell'accoglienza, comprensivi di quelli di trasferimento di cui al punto 2 e al punto 4, sia nelle "strutture ponte" sia nei collocamenti successivi sul territorio, rendicontati dal Soggetto attuatore al Commissario delegato, sono assicurati dalle risorse stanziate ai sensi dell'art. 5 dell' Ordinanza n. 3933 del 13 aprile 2011  .

COMPITI DEL COMITATO PER I MINORI STRANIERI

- Individuazione, per il tramite del Soggetto attuatore, in accordo con l'ANCI, delle "strutture ponte" disponibili e delle comunità di accoglienza che ospiteranno il minore fino alla maggiore età;

- Censimento dei minori non accompagnati giunti sul territorio nazionale a seguito dell'emergenza e loro localizzazione;

- Gestione dei flussi dei minori stranieri non accompagnati dalle "strutture ponte" verso le comunità di accoglienza, per il tramite del Soggetto attuatore.

COMPITI DEL SOGGETTO ATTUATORE

- Definizione delle linee guida per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di concerto con l'ANCI;

- Verifica ammissibilità delle voci di spesa presentate dai Comuni;

- Erogazione dei contributi ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati;

- Rendiconto mensile al Commissario delegato dei costi complessivi sostenuti per l'accoglienza ai fini del relativo rimborso a valere sulle risorse stanziate dall' art. 5 dell'OPCM n. 3933/2011  ;

- Invio alla Ragioneria territorialmente competente della rendicontazione di cui all' art. 5, comma 5-bis della Legge 24 febbraio 1992, n. 225  .

- Invio al Commissario delegato di report periodici sull'attività svolta.

Il soggetto attuatore avrà cura di comunicare al Commissario delegato e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere - le modalità operative con le quali trasmetterà e riceverà le comunicazioni ufficiali afferenti alla presente procedura.