Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
 
CIRCOLARE 2 aprile 2007, n. 16
   Stranieri extracomunitari. Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno.  
 


  Vigente dal: 02/04/2007
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.affari.interni.territoriali:circolare:2007-04-02;16


 

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per le provincia di Bolzano Bolzano

Al Sig. Commissario del Governo per le provincia di Trento Trento

Al Presidente della Regione Autonoma Valle D'Aosta - Servizio Affari di Prefettura Aosta

e, p. c.

Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia Palermo

Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna Cagliari

Al Gabinetto dell'on.le sig. Ministro Sede

All'Ispettorato Generale di Amministrazione Sede

All'istituto Nazionale di Statistica Roma

All'associazione Nazionale Comuni Italiani Roma

All'associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe Bologna

Alla DE.A. - Demografici Associati Pisa

Al Servizio documentazione della Direzione Centrale per i Servizi Demografici Sede

Con circolare n. 42, del 17 novembre 2006, sono state date indicazioni in ordine all'iscrizione anagrafica degli stranieri nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, in applicazione della direttiva dell'On.le Sig. Ministro dell'interno del 5 agosto 2006.

In data 20 febbraio 2007, l'On.le Sig. Ministro ha emanato sulla problematica connessa a quella appena richiamata, la direttiva "in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato".

In essa è stabilito che il lavoratore straniero che abbia sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'immigrazione il contratto di soggiorno, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro possa legittimamente esercitare i diritti da esso derivanti.

L'orientamento in tal senso espresso nasce dalla fondamentale considerazione che la valutazione positiva dei requisiti soggettivi per l'ingresso ed il soggiorno del lavoratore straniero sia sottesa al rilascio del nulla osta al lavoro, a cui immediatamente segue la stipula del contratto di soggiorno.

Costituisce ulteriore presupposto della direttiva la circostanza che allo straniero in questione, in possesso della ricevuta di avvenuta spedizione della richiesta del permesso di soggiorno è consentito di permanere sul territorio nazionale (Cfr. art. 13, c. 2, lett. b) del d. leg.vo 286/1998), in analogia con quanto avviene nelle more del rinnovo del permesso.

Ciò posto, considerato anche che la direttiva, nelle premesse, evidenzia la necessità di garantire "il godimento di diritti correlati alla regolarità della posizione di soggiorno" dello straniero in attesa del permesso, si ritiene che il principio enunciato nella direttiva debba essere applicato con riferimento al procedimento d'iscrizione anagrafica.

A questi fini l'iscrizione deve essere subordinata all'esibizione del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso, nonché della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico.

Nella comunicazione che il Comune trasmetterà alla Questura, dell'avvenuta iscrizione dello straniero, dovrà essere specificato che l'iscrizione è effettuata ai sensi della direttiva del 20 febbraio 2007 , al fine della conseguente comunicazione dei dati relativi alla scadenza del permesso di soggiorno.

Il Comune potrà comunque anche invitare l'interessato a fare avere notizia dell'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno, e della relativa data di scadenza.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig.ri Sindaci il contenuto della presente circolare, ponendo in essere ogni utile iniziativa finalizzata all'esecuzione di tale direttiva e vigilando sulla corretta attuazione della stessa.

Il Capo Dipartimento