Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 1 aprile 2020
  Oggetto: Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza. Ulteriori indicazioni.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2020-04-01;nir-1

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

E p.c. AL GABINETTO DEL MINISTRO

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA


 

Si fa seguito alle circolari diramate da questo Dipartimento in merito agli interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei centri di permanenza per il rimpatrio.

Al riguardo, in considerazione della rapida evoluzione delle disposizioni adottate in materia ed alla luce di taluni quesiti pervenuti, si ravvisa l'opportunità di richiamare l'attenzione delle SS.LL. su di alcuni profili inerenti il sistema d'accoglienza, anche evidenziati nelle circolari diramate.

Preliminarmente, va sottolineata la necessità di assicurare nelle strutture di accoglienza il rigoroso rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus previste a livello nazionale, onde evitare l'esposizione ai rischi di contagio per i migranti accolti e per gli operatori, nonché di generare situazioni di allarme sociale dovute al mancato rispetto, da parte del primi, dell'obbligo di rimanere all'interno delle rispettive strutture.

Ciò posto, con riferimento all'arrivo in Italia di migranti, preme evidenziare la necessità di accertare che i medesimi non presentino patologie infettive ed in particolare sintomi riconducibili al virus COVID 19.

A tal fine sarà necessario che gli stessi vengano sottoposti prioritariamente al previsto screening da parte delle competenti autorità sanitarie, e successivamente siano applicate le misure di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, come evidenziato nella circolare di questo Dipartimento n. 3393, del 18 marzo 2020.

Solo al termine di tale periodo e sempre che non siano emersi casi di positività al virus, i migranti potranno, ove ritenuto necessario, essere trasferiti in altra struttura di accoglienza, previo rilascio di idonea certificazione sanitaria.

Per quel che riguarda gli stranieri in accoglienza, come già indicato nella circolare citata, riveste fondamentale importanza che a cura degli enti gestori, con l'ausilio dei mediatori culturali, venga impartita ampia ed aggiornata informativa sui rischi della diffusione del virus, sulle prescrizioni anche igienico-sanitarie da adottare, sul distanziamento all'interno dei centri, sulle vigenti rigorose limitazioni degli spostamenti e, nei casi in cui siano in atto le più stringenti misure previste per i casi di isolamento fiduciario o di quarantena, sull'esigenza del loro assoluto rispetto.

In proposito, come già segnalato, un valido ausilio informativo è stato predisposto dall'Organizzazione Internazionale Migranti (OIM) sulla pagma https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/Leafletl OMCovid 19.pdf.

E' inoltre disponibile anche materiale plurilingue redatto a cura di UNHCR alla pagma https://coronavirus.jumamap.corn/it_it/, che fornisce informazioni anche per i più ampi aspetti giuridici di interesse per i richiedenti asilo. Sempre in considerazione della preminente esigenza di impedire gli spostamenti sul territorio, e sino al termine delle misure connesse all'emergenza in atto, dovrà essere garantita e monitorata la prosecuzione dell'accoglienza anche a favore di coloro che non hanno più titolo a permanere nei centri.

In linea generale, è inoltre opportuno mantenere un costante collegamento con gli enti gestori dei centri, sotto il duplice obiettivo di monitorare il rispetto delle prescrizioni imposte e di intercettare eventuali difficoltà operative.

Si richiama altresi l'attenzione sulla necessità di individuare spazi all'interno dei centri, o strutture apposite, da destinare, in caso di necessità, all'applicazione delle misure della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o permanenza domiciliare, anche ricorrendo, come evidenziato nella circolare n. 3420, del 19 marzo u.s., al potere di requisizione, previsto dall'art. 6, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020  .

Si ribadisce, inoltre, la necessità di assicurare che nell'ambito dei centri vengano adottate le necessarie misure di carattere igienico-sanitario e di prevenzione, nonché evitate forme di particolare concentrazione di ospiti.

Le SS.LL. vorranno valutare l'opportunità di assumere ulteriori iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione del virus nell'ambito del sistema di accoglienza, d'intesa con le altre istituzioni operative sul territorio, in particolare sanitarie, tenendo costantemente informato questo Dipartimento di ogni notizia di rilievo.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO Di Bari