Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 6 settembre 2019, n. 122106
  Oggetto: Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in favore dei figli minori. Risposta a Quesito.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2019-09-06;122106

ALLA QUESTURA FIRENZE

E p.c. AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - ROMA

ALLE QUESTURE - LORO SEDI


 

Con riferimento all'unito quesito proposto da codesta Questura con la nota richiamata in epigrafe (all. n. 1), si evidenzia come la citata sentenza C-469/13 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea abbia chiarito che le disposizioni contenute nella Direttiva 2003/109/CE del 25.11.2003 non consentono ad uno Stato membro di rilasciare, a condizioni più favorevoli di quelle in essa previste, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. (1)

In tale contesto, sì ritiene che le previsioni normative contenute nell' articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , che per l'ottenimento di un autonomo permesso di soggiorno richiedono che il figlio minore segua la condizione giuridica del genitore, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive, debbano essere applicate conformemente all'interpretazione fornita dalla citata Corte di Giustizia, rispetto al requisito della permanenza quinquennale sul territorio nazionale, che deve essere soddisfatto a titolo personale.

Inoltre, ai fini delle valutazioni di competenza, afferenti alla verifica degli aspetti reddituali, si rimanda al combinato disposto degli articoli 9 del d.lgs. n. 286/98  e 16 del D.P.R. n. 394/99  , che, nel precisare che le indicazioni contenute nel medesimo articolato devono riguardare anche ...i figli minori degli anni diciotto conviventi, richiedono di accertare i presupposti economici attraverso una disamina complessiva del patrimonio familiare. (2)

Per quanto riguarda, invece, la conoscenza della lingua italiana si richiama il contenuto del Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 4 giugno 2010  , che esclude dall'obbligo di sostenere il test di cui all' articolo 9, comma 2-bis, del TUI  , tra l'altro, i figli minori di anni quattordici.

Note:

(1) Si richiamano, sul punto, le indicazioni fornite con note di questa Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere N. 400/2014/.9 prot. 0022744 del 23.07.2014  (all n. 2).

(2) Cfr. con l' articolo 9, comma 1, del TUI  che richiama il disposto dell' articolo 29, comma 3, lettera b) del TUI  e con l' articolo 16, comma 4, lettera c) del D.P.R. n. 394/99  .

 

IL DIRETTORE CENTRALE Bontempi



ALLEGATI:  
- Allegato   -

QUESTURA DI FIRENZE  
 
QUESITO 15 aprile 2019
  Oggetto: Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Quesito sui presupposti di rilascio a favore dei figli minori.  
 

AL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione Centrale per l'Immigrazione e la Polizia delle Frontiere Ufficio Affari Generali e Giuridici - ROMA

Al fine di uniformare l'applicazione delle norme relative al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai figli minori, nonché di armonizzare il dettato normativo dell' art. 31 c. 1  e 2 TUI  con la Circolare di Codesta Direzione Centrale del 23 luglio 2014  , si propone il seguente quesito:

- Tipo di permesso di soggiorno da rilasciare al figlio minore nato in Italia di cui un solo genitore sia titolare di PSSLP: si applica l'art. 31 per cui il figlio minore segue la condizione giuridica più favorevole tra quelle dei genitori con i quali convive (quindi PSSLP) ovvero le disposizioni della citata Circolare che fa diretto riferimento alla sentenza C-469/13 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per cui non si può prescindere dal soggiorno legale ed ininterrotto per almeno cinque anni sul T.N. ( Direttiva 2003/109/CE ) e quindi si rilascia un permesso di soggiorno per motivi familiari di durata biennale rinnovabile fino al quinquennio utile per acquisire lo status di lungo soggiornante;

- Tipo di permesso di soggiorno da rilasciare al figlio minore (sia infraquattordicenne che infradiciottenne) che ha fatto ingresso in Italia per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare nel caso in cui uno solo dei genitori sia titolare di PSSLP.

Il presente quesito viene posto in quanto il quadro normativo nazionale aggiornato con L. 7 luglio 2016 nr. 122  in materia di permesso di soggiorno individuale per minori stranieri, ribadisce in modo esplicito quanto già statuito dalla pregressa versione dell'art. 31 c. 1 e 2 sulla necessità di garantire al minore la condizione giuridica del genitore convivente ovvero la più favorevole dei due genitori mediante il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari fino alla maggiore età o un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Tale previsione sembra prescindere dai requisiti previsti dall' art. 9 TUI  per la concessione del PSSLP (durata della permanenza in Italia, sistemazione alloggiativa, mezzi di sussistenza, conoscenza della lingua italiana ), focalizzandosi sulla necessità di garantire un trattamento dì favore ai figli minori in quanto tali, per cui appare confliggente con le indicazioni fornite dalla CGUE che richiama le norme generali della Direttiva 109, tra cui in modo inequivocabile la necessità della regolare e continuativa presenza quinquennale sul T.N.

Inoltre tale conflitto di norme sembra essere avvalorato anche dal raffronto tra l'art. 31 c. 1 e 2 e l'abrogazione dell' art. 30 c. 4  che ha precluso al cittadino straniero che ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare di ottenere il PSSLP analogamente al familiare con cui si è ricongiunto rendendo necessaria la maturazione dei requisiti di cui all' art. 9 TUI  .

Alla luce di quanto sopra si chiede quindi di sapere se:

- Per il minore nato in Italia o giunto con la procedura di ricongiungimento familiare sia indispensabile il requisito del soggiorno legale ed ininterrotto di cinque anni come previsto dalla CGUE: per il rilascio del PSSLP laddove almeno uno dei genitori ne sia titolare;

- A tali fattispecie sia invece applicabile la previsione dell'art. 31 c. 1 per cui il minore segue in ogni caso il trattamento più favorevole rispetto alla condizione giuridica dei genitori ottenendo il PSSLP a prescindere dalla durata della sua permanenza in Italia e se, in questo caso, comunque, devono sussistere tutti gli altri requisiti di cui all' art. 9 c. 1  e 2 bis TUI  .

Si segnala che la questione assume apprezzabile rilevanza in quanto vì è disparità di applicazione tra varie Questure delle norme e disposizioni di riferimento specie per quanto riguarda la prevalenza del diritto unionale su quello nazionale.

Si rimane in attesa di disposizioni, salvo eventuali ulteriori chiarimenti che si riterrà opportuno richiedere all'Ufficio scrivente.

IL QUESTORE