Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 8 gennaio 2016
  Oggetto: Accesso alla procedura di asilo. Garanzie e modalità.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2016-01-08;nir-1

AI SIG. RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA

AL SIG. CAPO DI GABINETTO

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA - LORO SEDI


 

Continuano a pervenire da parte di alcune organizzazioni internazionali e nazionali non governative preoccupazioni sulle modalità, talora accelerate, con le quali i migranti sbarcati nel nostro Paese non rientrino nella categoria dei richiedenti asilo "in clear need of international protection", dopo l'identificazione ricevono il decreto contenente l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

In proposito, sembra necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle garanzie che la legge prevede a tutela del diritto all'informazione dei migranti e del diritto a presentare domanda di asilo, che, peraltro può essere esercitato dall'interessato in qualsiasi momento, anche quando già si trova da tempo in Italia.

In particolare, con riferimento al diritto all'informazione, si segnala che l'art. 8 della direttiva 2013/33/UE ha introdotto il principio secondo il quale hanno diritto all'informazione tutti coloro per i quali sussistano elementi che lascino supporre l'intenzione di presentare una domanda di asilo.

Il diritto all'effettiva informazione è stato, peraltro, più volte affermato anche in sede giurisprudenziale: si richiama al riguardo, tra le altre, l'ordinanza 25 marzo 2015, n. 5926 della IV Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha precisato che "qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le Autorità competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilità di farlo, garantendo altresì servizi di interpretariato nella misura necessaria per favorire l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento".

In relazione al momento di presentazione della domanda di protezione internazionale, si evidenzia altresì che l' articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 25/2008  dispone espressamente che "le domande di protezione internazionale non possono essere respinte , nè escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente".

Com'è noto, l' art. 29 del D. Lgs. 25/2008  ha attribuito alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, insediate presso le prefetture e composte da funzionari ed esperti appositamente formati, la competenza esclusiva non solo ad esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda di protezione, ma anche a decidere sull'inammissibilità della domanda medesima, che può essere dichiarata dalla Commissione nei soli limitati casi espressamente previsti ex lege (domanda reiterata, in assenza di nuovi elementi; domanda presentata da soggetto già titolare di protezione internazionale).

In considerazione della particolare vulnerabilità dei richiedenti asilo, la normativa vigente ha previsto una serie di garanzie procedimentali volte ad assicurare l'effettività del sistema di protezione: il diritto ad una puntuale informazione sui propri diritti e doveri nell'ambito della procedura; il diritto di avvalersi dell'assistenza di un interprete della sua lingua o di lingua a lui comprensibile; il diritto all'assistenza ed alla rappresentanza legali; il diritto di non essere respinto o espulso solo per la propria nazionalità; il diritto di non essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

E' appena il caso di ricordare che il nostro Paese non ha ritenuto di adottare fino ad oggi una lista di paesi cd. sicuri proprio in attuazione del principio costituzionale contenuto nell'art. 10, che, riconoscendo il diritto di asilo allo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, impone una valutazione individuale, caso per caso, delle specifiche situazioni che vengono in esame a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale.