Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 9 ottobre 2014, n. 400
  Oggetto: Permesso di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo. Requisito dell'idoneità alloggiativa ex art. 9. co. 1 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286  . Parere.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2014-10-09;400

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

E p.c. AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - ROMA


 

Sono pervenuti numerosi quesiti in merito all'estensibilità della disciplina giuridica relativa al rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa per ricongiungimento familiare (1) all'ipotesi di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in caso di presenza di figli minori di anni 14 (2).

Nello specifico, si chiede se, ai fini dell'idoneità dell'alloggio, sia sufficiente il consenso del titolare dello stesso, nel quale il minore effettivamente dimorerà, in modo che quest'ultimo venga escluso dal computo dei componenti del nucleo familiare relativamente ai requisiti dimensionali e distributivi.

Al riguardo, si ritiene che il quesito non possa trovare esito positivo, poiché il tenore letterale delle disposizioni normative interessate impedisce un'interpretazione differente: l' art. 29 comma 3 lett. a), D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286  contiene un'espressa previsione relativamente al figlio di età inferiore di 14 anni, laddove nulla venga specificato dall' art. 9 co. 1 TUI  , il quale anzi richiede che l'alloggio sia idoneo a mente dei "parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio".

Il dato testuale sembra confermato da una lettura sistematica dell'ordinamento giuridico, valutato che il D. Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12  , riformando l' art. 9 del TUI  , ha introdotto il comma 1-ter  in base al quale "non è richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio di cui al comma 1", per cui si è escluso esplicitamente per tale categoria di richiedenti il possesso di quest'ulteriore requisito per l'ottenimento del medesimo titolo, vale a dire del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La ratio della differente disciplina va rintracciata nella diversa finalità che il legislatore ha inteso perseguire, volendo favorire tanto l'unità familiare, nell'ambito della quale trova esaltazione l'interesse superiore del minore, quanto la categoria dei titolari di protezione internazionale. Nell'ipotesi generica del richiedente del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo si è ritenuto indispensabile il possesso di un complesso di requisiti, che dimostrino l'effettivo inserimento da parte dello straniero nel tessuto socio-economico del Paese ospitante, al fine del riconoscimento di una vasta gamma di diritti in materia di assistenza sociale, scolastica, previdenziale, di accesso a beni e servizi.

Nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

Note:

1) Cfr. Art. 29, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 286/1998  .

2) Cfr. Art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 286/1998  .


 

Il Direttore Centrale: Pinto