Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 14 agosto 2020, n. 10
  Oggetto: D.L. 4 ottobre 2018, n.113  , convertito, con modificazioni, in legge 1° dicembre 2018, n.132  - Art. 13 (Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica) - Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 9 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ Serie Speciale n. 32 del 5 agosto 2020 - Richiedenti protezione internazionale - Domanda di iscrizione anagrafica.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2020-08-14;10

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA

e, per conoscenza: AL GABINETTO DEL MINISTRO - SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - SEDE

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - SEDE

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

ALL'ANCI- ROMA


 

La Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), come introdotto dall' art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113  , convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132  .

La medesima sentenza ha altresì dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni dell'art. 13 del citato decreto-legge.

Considerato che, ai sensi dell' art. 136 Cost.  , quando la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, quest'ultima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, che non incide sui rapporti giuridici già definiti, si rappresenta che, a decorrere dal 6 agosto 2020, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero richiedente asilo, trovano applicazione le disposizioni vigenti anteriori all'entrata in vigore dell' art.13 del decreto-legge n.113 del 2018  .

Si chiede alle SS.LL. di voler informare i sigg. Sindaci di quanto comunicato con la presente circolare.

S iringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

 

IL DIRETTORE CENTRALE Polichetti