Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 25 luglio 1996, n. 111
  Oggetto: Decreto-legge 16.7.1996 n.376  : "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea".  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.previdenza.sociale:circolare:1996-07-25;111

Agli Uffici Reg.li e Prov.li del Lavoro della M.O. LORO SEDI

Agli Ispettorati Regionali e Provinciali del Lavoro LORO SEDI

Regione Sicilia - Ass.to al Lavoro ed alla Previdenza Sociale PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Ripart.ne lavoro Ufficio del Lavoro Ispettorato del Lavoro BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento Assessorato Lavoro TRENTO

All'Ufficio Speciale Collocamento Lavoratori dello Spettacolo ROMA

Alle Agenzie Reg.li per l'Impiego LORO SEDI

e, p.c.: Alla D.G. AA.GG. Personale Divisione I SEDE

Al Ministero degli Affari Esteri D.G.A.P. - Uff.VII D.G.E.A.S. - Uff. X ROMA

Al Ministero dell'Interno Dip.to di P.S. - D.G. AA.GG. Servizio Stranieri ROMA

All'INPS - Direzione Generale Via Ciro il Grande, 2 ROMA

All'ENPALS - Direzione Generale Viale Regina Margherita, 206 ROMA


 

E' stato pubblicato sulla G.U. n.166 del 17.7.1996 il decreto legge in oggetto che reitera con alcune modifiche il decreto n. 269 del 17.5.1996. D'intesa con la Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale, sentite le Amministrazioni interessate, si forniscono le seguenti istruzioni ad integrazione e parziale modifica delle disposizioni emanate con le precedenti circolari in materia:

Per quanto attiene all'attivita' di codesti Uffici ed Ispettorati, il decreto, in vigore dal 18 luglio u.s., nel Capo I nulla innova in ordine ai flussi di ingresso ed al lavoro stagionale, restando inalterato il testo degli artt. 1, 2 e 3 del decreto decaduto. Confermato inoltre, nel Capo II - art. 6 - l'inasprimento delle pene per l'impiego illecito di manodopera straniera previste dall' art. 12 della L.943/86  .

Alcune sostanziali modifiche sono state introdotte dall'art. 10 del Capo III "Regolarizzazione per offerta di lavoro" sostitutivo dell' art. 12 del D.L. 269/96  , per cui si integrano le istruzioni in precedenza impartite con la circolare n. 37/96 del 14.3.1996.

In particolare:

1) SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA REGOLARIZZAZIONE

Il comma 1 dell'art. 10, confermando il 31 marzo 1996 quale termine ultimo per la presentazione alle Questure territorialmente competenti delle richieste di permesso di soggiorno da parte degli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, consente l'accesso alla regolarizzazione di coloro che hanno presentato l'istanza nel termine predetto e ribadisce i soggetti che possono beneficiare della regolarizzazione (v. punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 della circ. 37/96). Il nuovo testo del comma in parola estende le possibilita' di regolarizzazione di rapporti di lavoro in atto ai datori di lavoro stranieri, anche nella seconda ipotesi prevista, per cui deve intendersi soppresso il punto 2.2 della suddetta circolare. Il comma 2, nella sua nuova stesura, conferma quanto previsto nella circ. 37/96 al punto 1.4.

2) ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

Di notevole importanza e' l'innovazione introdotta nel comma 5 - punto d), che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento della durata di un anno, nei casi di cui al comma 2 ed in quelli in cui non risulti perfezionato o confermato il rapporto di lavoro. Per rapporti di lavoro "non perfezionato" s'intende la dichiarazione di disponibilita' del datore di lavoro non seguita da effettiva assunzione. Per rapporto di lavoro "non confermato", ci si riferisce alle dichiarazioni del lavoratore riguardanti prestazioni di lavoro in atto, contestate dal datore di lavoro.

3) CONTRATTO DI LAVORO E RELATIVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Il termine di 1 anno della validita' del permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento, aumenta per il lavoratore le possibilita' di assunzione, per tutti i soggetti di cui al punto 2). Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla previsione normativa del punto d) in parola, che conferma l'obbligo della stipula dei contratti di lavoro degli stranieri in esso indicati presso gli Uffici Provinciali del Lavoro che verificheranno l'effettivo avviamento e la permanenza del rapporto di lavoro. La successiva esibizione del contratto di lavoro da' titolo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro secondo la normativa vigente. Si precisa che anche per queste assunzioni vale quanto indicato al punto 4,1) della circolare 37/96, in merito alle comunicazioni dei datori di lavoro dell'assunzione all'UPL- MO, in luogo delle SCICA. Pertanto, gli UPLMO segnaleranno alle SCICA l'avvenuta assunzione per le registrazioni di competenza delle sezioni.

4) VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Con la nuova stesura del comma 6) viene confermato il versamento anticipato all'INPS di 6 o 4 mesi di contributi in relazione alla durata del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato o a titolo di lavoro stagionale) da parte del datore di lavoro che, avendo rilasciato dichiarazione scritta della propria disponibilita' alla immediata assunzione di lavoratori extracomunitari, proceda direttamente alla assunzione dei lavoratori medesimi. La ricevuta del versamento effettuato deve essere allegata da parte del datore di lavoro alla comunicazione dell'avvenuta assunzione da inviare all'Ufficio Provinciale del Lavoro territorialmente competente. Viceversa, non sono piu' tenuti al predetto versamento, i datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro territorialmente competente con lavoratori extracomunitari nei casi previsti dal comma 5) lettera d). In caso di anticipata cessazione del rapporto di lavoro le somme versate dal datore di lavoro a titolo di anticipo, eccedenti i periodi di lavoro effettivamente svolti, saranno restituite, a domanda, da parte dell'INPS secondo modalita' stabilite dal predetto Istituto. Non e' stato confermato nel testo del nuovo decreto legge il precedente comma 7) dell'art. 12). Pertanto e' venuto meno l'obbligo del versamento di 4 mesi a carico dei lavoratori. Le somme versate saranno restituite a domanda, dall'INPS secondo modalita' stabilite dall'Istituto medesimo. Con il comma 9) viene mantenuta la facolta' da parte dei datori di lavoro di regolarizzare i rapporti di lavoro pregressi, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni di cui ai commi 1) e 2), rese entro il 31 marzo 1996, con il versamento all'INPS entro il 17 settembre 1996, dei contributi dovuti dalla data della costituzione del rapporti di lavoro irregolare, maggiorati del 5%. Con i chiarimenti sopra forniti si intendono annullate tutte le direttive impartite precedentemente in materia di adempimenti contributivi, compresi i punti 3.1, 3.2 e 3.3 della circolare n. 37/96.

5) ADEMPIMENTI OPERATIVI

In relazione a quanto sopra chiarito si confermano le istruzioni impartite con le precedenti circolari non in contrasto con quanto sopra ed in particolare:

- l'iscrizione nelle liste di collocamento deve essere fatta, in attesa del rilascio del relativo permesso, dietro presentazione della ricevuta rilasciata dalle Questure;

- il libretto di lavoro deve essere consegnato ad avvenuta assunzione del lavoratore;

- la trasmissione agli Ispettorati del lavoro e alle sedi INPS delle copie delle dichiarazioni rese dai lavoratori, prevista nella nuova versione del comma 4), non costituisce presupposto del rilascio del permesso di soggiorno, non essendo il comma 4) predetto citato nella nuova versione del comma 5); pertanto devono intendersi correlatamente abrogate le direttive emanate al riguardo con la circolare n.146/95;

- gli Uffici Regionali del lavoro continueranno a trasmettere al Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie a mezzo fax quindicinalmente entro il 5 ed il 20 di ogni mese il prospetto riepilogativo regionale delle comunicazioni degli UPLMO sulle assunzioni effettuate (v. circolare 150/95);

- inoltre, entro il 10 settembre p.v. gli Uffici Regionali trasmetteranno a mezzo fax, il prospetto riepilogativo regionale degli iscritti nelle apposite liste previste dalla circ. 150/95 presso le SCICA, alla data del 31.8.1996 (punto 5 lett. d) art. 10).

Si confida sulla sollecita e fattiva collaborazione di codesti uffici per la piu' scrupolosa e pronta attivazione delle presenti istruzioni, ribadendo la necessita' che ogni eventuale divergenza operativa sia opportunamente rappresentata con tempestivita' all'Amministrazione, per le opportune istruzioni al riguardo. Si resta in attesa di un cenno di ricezione e adempimento.

 

Il Ministro