Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CIRCOLARE 18 maggio 2016, n. 11645
  Oggetto: UCRAINA. Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida. Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato alla scrivente Direzione, che l' Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina  , sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, entrerà in vigore il giorno 29 maggio 2016.  
 


 
  urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:circolare:2016-05-18;11645

Al MINISTERO DELL' INTERNO - ROMA

Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI - LORO SEDI

AGLI UMC - LORO SEDI

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - ROMA

Alla REGIONE SICILIANA - PALERMO

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO

All' A.N.C.I.

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Alla REGIONE AUTONOMA Friuli Venezia Giulia

Al GABINETTO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ROMA

All' A.N.I.T.A. Associazione Nazionale Imprese Trasporti

Al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - ROMA

Al MINISTERO DELL' INTERNO - ROMA

CONFARTIGIANATO TRASPORTI - ROMA


 

L'Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il giorno 29 maggio 2021.

Considerato che il 29.05.2016 è domenica e quindi gli Uffici della Motorizzazione non sono aperti al pubblico, si precisa che le domande di conversione di patenti ucraine, in corso di validità, potranno essere accettate a decorrere da lunedì 30 maggio 2016.

Appare opportuno precisare che il 30 maggio 2016 e solo in tale data, potranno essere accettate richieste di conversione di patenti di guida ucraine eventualmente scadute il 29.05.2016 essendo già l'Accordo in vigore da tale data.

Il predetto Accordo  , redatto solo in lingua italiana, è allegato alla presente Circolare (all. 1).

Solo per gli Uffici della Motorizzazione, nonché per le forze dell'ordine in indirizzo, il medesimo Accordo viene inviato nella versione completa degli allegati tecnici necessari per la sua applicazione, eccetto le immagini dei modelli di patenti di guida italiane.

I citati allegati tecnici sono denominati:

ALLEGATO I - comprendente il modello bilingue per lo scambio d'informazioni;

ALLEGATO II - comprendente tre tabelle tecniche per stabilire l'equipollenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti Contraenti;

ALLEGATO III - comprendente l'elenco di modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Ucraina, da ritenere valide ai fini della conversione, con le immagini degli stessi.

La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla I Tabella (compresa nell'Allegato II dell'Accordo), che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti ucraine alle categorie di patenti italiane.

In applicazione dell'art. 5 dell'Accordo potranno essere considerate valide ai fini della conversione solo le patenti di guida ucraine redatte sui modelli individuati e accuratamente descritti, nell'elenco "Modelli di patenti di guida ucraine" facente parte dell'Allegato III dell'Accordo, unitamente ai facsimile dei modelli stessi. In allegato all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovranno sempre essere prodotte la patente in originale, la fotocopia e la traduzione ufficiale della patente stessa.

Si coglie l'occasione per ricordare, in via generale, che, ove possibile, le patenti estere presentate in originale per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza, poiché, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S. ) o all'estero con la propria patente.

La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione.

Si invitano codesti Uffici della Motorizzazione ad accettare istanze di conversione soltanto se complete di tutti i documenti prescritti e subito dopo, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo, di procedere con la richiesta d'informazioni relative alla patente da convertire, avvalendosi del Modello bilingue previsto all'Allegato I dell'Accordo stesso. Ovviamente la procedura di conversione non potrà essere definita in assenza della risposta dell'autorità ucraina.

Al fine di agevolare le procedure di competenza di codesti Uffici della Motorizzazione, si trasmette il citato modello per la richiesta d'informazioni anche in formato word.

- Ufficio Consolare dell'Ambasciata d'Ucraina in Italia Via Monte Pramaggiore 13 - 00141 Roma e-mail: gc_it@mfa.gov.ua

Regioni di competenza: Abruzzo, Lazio Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria

- Consolato Generale d'Ucraina a Milano Via Ludovico di Breme 11 - 20156 Milano e-mail: gc_itm@mfa.gov.ua

Regioni di competenza: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d?Aosta, Veneto.

- Consolato Generale d'Ucraina a Napoli Via G. Porzio, 4 Centro Direzionale, isola B-3, int. 5-6, - 80143 Napoli

Basilicata, Campania, Calabria, Puglia.

In applicazione dell'art. 6 dell'Accordo, le patenti ucraine convertite in Italia dovranno essere restituite in originale, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, agli indirizzi sopraindicati, sempre nel rispetto delle competenze territoriali.

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 3 dell'Accordo).

Nel rispetto dell'art. 4 dell'Accordo, si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti ucraine conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia. Inoltre non possono essere convertite patenti ucraine ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Infine si richiama l'attenzione sull'art. 3 -paragrafo 2- dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente ucraina residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza.

In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, gli Uffici della Motorizzazione informano opportunamente i medesimi che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione (art. 128 del C.d.S.) perché possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici.

Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 3, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella ucraina.

Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiché la patente ucraina, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (art. 6 dell'Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell'art. 130 del Codice della Strada.

Pertanto si suggerisce di far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo "contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente ai sensi dell'art. 3, paragr. 2 dell'Accordo Italia -Ucraina.

In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130, del C. D. S). La patente ucraina oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 6 dell'Accordo Italia -Ucriana).

Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.

Si ribadisce il principio sancito nella Circolare prot. 17294/23.18.07 del 03.07.2013 per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all'Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli Uffici della Motorizzazione addetti alle procedure di conversione, nonché dalle forze dell'ordine.

Si trasmette altresì l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia. Si ricorda che l'aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.


 

IL DIRETTORE GENERALE: Dott. Arch. Maurizio Vitelli



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

Circolare prot. n. 11645/23.18.01 del 18.05.2016

Entrata in vigore dell'Accordo Italia-Ucraina: 29.05.2016. Valido fino al 29.05.2021.

ALBANIA (valido fino al 25.12.2019)

ALGERIA

ARGENTINA

AUSTRIA

BELGIO

BULGARIA

CIPRO

CROAZIA

DANIMARCA

ECUADOR (valido fino al 12/03/2017)

EL SALVADOR (valido fino al 19/09/2014)

ESTONIA

FILIPPINE

FINLANDIA

FRANCIA

GERMANIA

GIAPPONE

GRAN BRETAGNA

GRECIA

IRLANDA

ISLANDA

ISRAELE (valido fino al 10/11/2018)

LETTONIA

LIBANO

LIECHTENSTEIN

LITUANIA

LUSSEMBURGO

MACEDONIA

MALTA

MAROCCO

MOLDOVA

NORVEGIA

PAESI BASSI

POLONIA

PORTOGALLO

PRINCIPATO DI MONACO

REPUBBLICA CECA

REPUBBLICA DI COREA

REPUBBLICA SLOVACCA

ROMANIA

SAN MARINO

SERBIA (valido fino al 08/04/2018)

SLOVENIA

SPAGNA

SRI LANKA (valido fino al 14/11/2016)

SVEZIA

SVIZZERA

TAIWAN

TUNISIA

TURCHIA

UCRAINA (valido fino al 29/05/2021)

UNGHERIA

URUGUAY (valido fino al 17/05/2020)

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari