Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 12 agosto 2013, n. 400
  Oggetto: Norme e procedure correlate alle attività di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Chiarimenti operativi.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2013-08-12;400

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI

E, p. c. AL GABINETTO DEL MINISTRO - ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - ROMA

ALLA DIREZIONE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO - SEDE

AI SIGNORI PREFETTI - U.T.G. DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER LA REGIONE VAL D'AOSTA - AOSTA


 

Al fine di armonizzare le procedure in uso, traendo spunto anche dai recenti accadimenti. si rende necessario attirare l'attenzione delle SSLL sulla puntuale applicazione delle disposizioni e delle indicazioni operative vigenti, ritenendo peraltro opportuno fornire ulteriori chiarimenti di dettaglio in ordine alle prassi adottate nelle diverse fasi, relative all'adozione e all'esecuzione del provvedimento di rimpatrio di cittadini stranieri irregolari.

In primo luogo, si avverte l'esigenza di riepilogare le indicazioni rese a codesti Uffici in occasione dell'entrata in vigore (1) delle disposizioni operative contenute nella Direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 .

Richiamando, pertanto, le direttive contenute nella circolare n. 400/A/2011/10.2.5 del 29 giugno 2011  la firma del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro-tempore occorre ribadire che:

- deve essere sempre attentamente valutata la posizione di ogni straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale;

- a tale proposito, lo straniero deve essere intervistato, al fine di evidenziare quelle informazioni necessarie ad assicurare la completezza dell'attività istruttoria;

- ogni provvedimento di rimpatrio deve essere emesso solo dopo aver valutato il singolo caso;

- solo qualora emergano motivi impeditivi alla concessione dei termine per la partenza volontaria, il rimpatrio può essere disposto con l'accompagnamento immediato alla frontiera;

- in tale contesto, e sempre che non ricorrano i presupposti per l'accompagnamento immediato alla frontiera. a richiesta dell'interessato potrà essere a lui concesso un termine per la partenza volontaria, tra i 7 e i 30 giorni, prorogabile in presenza di determinate condizioni (2);

- particolare attenzione deve essere rivolta nella illustrazione dei motivi posti a fondamento di ogni provvedimento adottato.

A tale proposito, le SSLL vorranno far precedere ogni attività correlata all'allontanamento dello straniero da una attenta valutazione della sua situazione personale (3), rilevabile nel corso delta rituale intervista documentabile, da parte dei preposti Uffici, mediante la compilazione dell'apposito "foglio notizie" in uso dal 29 giugno 2011 che dovrà riportare sempre la firma dell'interessato, nell'apposito campo "firma del dichiarante" (4).

Si ritiene, inoltre, di dover focalizzare l'attenzione sulle seguenti fasi operative, con lo scopo di meglio delineare le attività conoscitive che devono essere poste in essere da ciascun Ufficio. al fine di poter valutare con accuratezza il "singolo caso".

L'attività di identificazione

Come noto il rilevamento foto-dattiloscopico e la successiva verifica in AFIS delle impronte digitali consentono di accertare se, a carico della stessa persona, risuìtino foto - segnalamenti con generalità diverse (alias) ai quali potrebbero essere ricondotti precedenti penali o di polizia, inseriti in banca dati con il nominativo-alias.

Qualora dalle verifiche nelle banche dati in uso a codesti Uffici non emergano informazioni che consentano di attribuire allo straniero l'identità certa (5), le generalità declinate nella fase del foto-segnalamento dovranno essere utilizzate per l'adozione di eventuali provvedimenti, pur non costituendo, come noto, l'identificazione esatta dello straniero.

Nel corso della ricerca dattiloscopica, curata, come è noto, dagli Uffici centrali regionali del Servizio di Polizia Scientifica, è attribuito il codice unico identificativo (CUI) che, riportato nell'elenco dei precedenti dattiloscopici, dovrà essere sempre trascritto, di seguito ai dati anagrafici del cittadino straniero, su ciascun provvedimento adottato dagli Uffici immigrazione di codeste Questure.

Peraltro, il codice CUI dovrà essere sempre inserito, nel campo dedicato, in fase di aggiornamento della banca dati SDI.

La consultazione nella banca dati SDI

Si rende necessario ribadire. anche in tale occasione, l'importanza di curare sempre la verifica nella banca dati SDI del nominativo (e degli eventuali alias) dello straniero.

Correlata, infatti, alla fase identificativo mediante fofosegnalamento è sicuramente l'attività di consultazione delle banche dati in uso alle Forze di Polizia.

Il suddetto approfondimento, infatti, deve essere svolto, in ogni occasione sia rintracciato un cittadino straniero, in forza della norma di carattere generale di cui all' articolo 4, comma 3  del novellato decreto legislativo 286/98  , ove e sancito che "Non è ammesso in Italia lo straniero...che sia considerare una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale , per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l 'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso della straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II della legge 22 aprile 1941, n. 633  , relativi alla tutela del diritto di autore e degli articoli 473 e 474 del codice penale (6).

La consultazione nella banca dati SIS

Si evidenzia la necessità di provvedere sempre alla verifica nella banca dati SIS del nominativo (e degli eventuali alias) delle straniero.

Tale attività, infatti, deve essere svolta in ogni occasione sia rintracciato un cittadino straniero, in forza della norma di carattere generale inserita all' articolo 4, comma 3  del novellato decreto legislativo 286/98  , ove è disposto che "non è ammesso in Italia lo straniero che . sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli di frontiere interne e la libera circolazione delle persone".

Il sopra annunciato dispositivo, del resto, ha disciplinato con maggiore puntualità la previsione inserita all'articolo 92 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, ratificata, come noto, dal legislatore nazionale con la legge n. 388/93  .

La consultazione nella banca dati Eurodac

Al fine di poter stabilire se uno straniero illegalmente presente sul territorio nazionale abbia in precedenza presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro , si rende necessario ribadire l'importanza della consultazione delle impronte digitali nella banca dati Eurodac, che è effettuata da codesti uffici in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2725/2000 , rispettivamente negli articoli 4, 8, 11.

In particolare è previsto che la verifica delle impronte rilevate debba essere necessariamente svolta nelle due seguenti ipotesi:

- nel caso lo straniero abbia richiesto asilo (corrispondente nell'apposito menù eroda, all'opzione "RICHIESTA ASILO POLITICO"(7)

- nel caso lo straniero sia stato fermato dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, via mare, o aria della prossima frontiera in provenienza da un paese terzo e che non sia stato respinto (corrispondente nell'apposito menù Erodac all'opzione "INGRESSO ILLEGALE") (8).

Il medesimo regolamento prevede, inoltre, al successivo art. 11, la possibilità di ricorrere a tale attività accertamentale nelle ulteriori seguenti ipotesi:

a) qualora lo straniero dichiari di aver inoltrato una domanda d'asilo, ma non indica lo stato membro in cui l'ha presentata;

b) qualora lo straniero non chieda asilo ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure

c) qualora lo straniero cerchi di evitare l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi;

Si rende necessario precisare che le tre ipotesi sopra elencate sono corrispondenti, nell'apposito menù "Eurodac", all'opzione "SPRVVISTO DI PERMESSO DI SOGGIORNO".

Ciò detto ed alla luce delle disposizioni operative diramate da questa Direzione Centrale con le note 300/C/2003/85/P/102.3/3DIV del 14 gennaio 2003 e 400/C/2007/1964/P/10.2.3 del 18 maggio 2007, si ritiene opportuno ribadire la particolare valenza del ricorso a tale sistema di indagine evidenziando che lo straniero (9) all'atto del rilevamento delle impronte digitali, dovrà essere informato in merito ai propri diritti (10), mediante il modello in uso dal 2003.

Chiaramente la modulistica a disposizione, opportunamente modificata nelle relative parti, dovrà essere utilizzata in tutte le ipotesi specificamente previste dagli articoli 4, 8 e 11 del Regolamento n. 2725/2000 .

Modalità di richiesta di posto presso i Centri di identificazione ed espulsione nazionali

Nel ribadire che l'assegnazione dei posti presso i Centri di identificazione ed espulsione nazionali è disposta unicamente da questa Direzione Centrale (11), di seguito alla formale richiesta inviata dall'Ufficio procedente, si rende necessario richiamare l'attenzione delle SSLL sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni operative diramate con nota 400/B/32.1 prot. 13622 del 28 dicembre 2012 (12).

In particolare si richiama l'attenzione delle SS.LL. affinché sia sensibilizzato il personale preposto, alla corretta compilazione, in ogni sua parte, del nuovo modello di "richiesta assegnazione posti presso CIE nazionali".

Attenendosi pertanto alle opzioni opportunamente predisposte sul nuovo modello si dovrà aver cura di riportare le seguenti, particolari, informazioni:

- Se lo straniero è identificato o meno, indicando in caso positivo, la tipologia del suo documento in possesso ;

- Se il documento esibito è originale o in copia;

- Il dettaglio sintetico dei precedenti di polizia risultanti da AFIS (soprattutto qualora siano risultanti ai fini della valutazione della pericolosità sociale);

- Nel caso sia un richiedente asilo, tale informazione deve essere indicata nel corrispondente campo;

- nel caso sia un cittadino tunisino, deve essere indicata la data di ultimo ingresso illegale in Italia (nella voce ALTRO);

- nel caso sia uno scarcerando, deve essere indicata la data di scarcerazione ed i reati commessi;

Individuazione del mezzo di trasporto idoneo al rimpatrio e modalità operative per i servizi di scorta

Relativamente a tali tematiche, si rende necessario richiamare l'attenzione delle SSLL affinché ci si attenga:

- alle disposizioni rese da questa Direzione Centrale con circolare 400/B/Idiv/9.28.202 Prot. 2957 del 5 maggio 2010, aggiornate con nota 400/B/2013/9.28.202/I Div del 21 gennaio 2013 e con seguente mail operativa del 23 gennaio 2013, aventi ad oggetto l'organizzazione dei servizi di rimpatrio e dei servizi di scorta;

- ai relativi indirizzi operativi diramati con la nota 400/B/2005/89/P15.4 del 17 febbraio 2005, cui è allegato il manuale, recentemente aggiornato, alla luce delle modifiche normative sopraggiunte, e reinoltrato con circolare n. 400/A/15.4 prot. 12034 del 3 aprile 2013.

Le direttive anzidette:

- delineano le "linee guida" cui è necessario attenersi per la corretta organizzazione ed esecuzione delle operazioni di rimpatrio, con particolare riferimento a quelle eseguite mediante l'utilizzo di un vettore aereo;

- forniscono agli operatori di polizia, impiegati nei servizi di scorta a persone da rimpatriata, il quadro esaustivo della normativa internazionale, europea e nazionale di riferimento.

Come ampiamente illustrato nelle richiamate direttive, per l'esecuzione corretta del rimpatrio. è sempre necessario:

- individuare il tipo di vettore e il relativo itinerario che consenta di raggiungere il Paese di destinazione finale;

- effettuare la "valutazione del rischio dell'operazione" al fine di determinare l'eventuale necessità di predisporre l'impiego della scorta;

- verificare l'effettiva possibilità di esecuzione del rimpatrio alla luce dello stato di salute dello straniero.

In particolare, relativamente all'individuazione del mezza di trasporto idoneo (13),occorre ribadire che possono essere utilizzati vettori (14):

- di linea oppure

- charter, dedicati.

Conformemente alle indicazioni operative rese, si rende necessario porre all'attenzione delle SSLL, ai fini dell'organizzazione dei servizi e dell'impiego del personale le seguenti raccomandazioni:

- nel caso di utilizzo di vettori di linea, la scorta non è necessaria, di norma, solo per le operazioni, cosi dette, a rischio "basso;

- nell'ipotesi di rimpatrio di più persone, organizzato dai medesimo Ufficio, mediante l'utilizzo della stesso vertere di linea, qualora tra queste vene sia anche solo una che richieda l'impiego della scorta, è sempre opportuno estendere tale misura anche agli altri componenti, indipendentemente dai singoli profili di pericolosità;

- nel caso il gruppo sia particolarmente consistente ovvero il rimpatrio sia eseguito con vettori charter, dedicati, il servizio di scorta deve essere sempre assicurato, anche laddove la valutazione dei rischio operata non presenti, nel suo complesso, aspetti di particolare criticità.

Giova ribadire, infine, che l'impiego della scorra internazionale è disposta unicamente da questa Direzione Centrale (15), di seguito alla formale richiesta inviata dall'Ufficio procedente, ed è definita caso per caso, sulla base dell'analisi dei rischi potenziati alla sicurezza, tenendo conto per altro degli Orientamenti contenuti nella decisione 2004/573/CE , di indirizzo per l'esecuzione di ogni espulsione per via aerea.

L'esodo dal territorio nazionale delle straniero espulso

Facendo seguito alle istruzioni operative rese con la richiamata circolare n. 400/A/2011/10.2.5 del 29 giugno 2011  , si rende necessario ribadire che e consentito allo straniero, che sia in possesso di un documento di viaggio valido e che transiti in uscita da un ufficio di frontiera, lasciare volontariamente l'Italia. Nel caso in cui lo straniero sia destinatario di espulsione, gli uffici di frontiera interessati devono aggiornare la banca dati SDI (16) dandone contestuale comunicazione alla Questura competente

Occorre, tuttavia, richiamare l'attenzione dei Signori Dirigenti le Zone di Polizia di FRONTIERA acchè il Responsabile dell'Ufficio di Polizia di Frontiera, nel caso di eventi di particolare rilevanza, provveda a darne tempestiva comunicazione telefonica al Direttore del Servizio di Polizia delle frontiere e degli Stranieri (3346910847) ovvero in caso di sua assenza, al Direttore della Divisione di Frontiera (3346901973).

Allo scopo, infatti, di consentire la pronta osservazione degli eventi e, nell'eventualità, fornire idonee indicazioni di indirizzo, si riportano di seguito le modalità con le quali si m provvedere ad informare questa Direzione Centrale.

Pertanto:

- nei giorni fèriali dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, dovrà essere contattata la Segreteria del Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri di questa Direzione Centrale, alle utenze telefoniche fisse 06/46530891 e 06/46530392 per il tempestivo coinvolgimento del funzionario di turno della Divisione frontiera;

- nei restanti casi e nei giorni festivi dovrà essere contattato il funzionario di turno della Direzione Centrale, reperibile all'utenza telefonica mobile 328/1508981.

Occorre, tuttavia, richiamare l'attenzione dei Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera acchè il Responsabile dell'Ufficio di polizia di frontiera, nel caso di eventi di particolare rilevanza, provveda a darne tempestiva comunicazione telefonica al Direttore del Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri (3346910847) ovvero, in caso di sua assenza, al Direttore della Divisione Frontiera (3346901973).

Allo scopo, peraltro, di agevolare il necessario, consueto, scambio informativo, si trasmette lo schema di riepilogo della struttura organizzativa della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, nel quale sono riportati i nominativi dei dirigenti e dei funzionari, responsabili o addetti a ciascun settore ed i relativi recapiti.

Si ringrazia per la consueta collaborazione, restando a disposizione per qualunque chiarimento sia ritenuto necessario.

Attesa la particolare valenza delle indicazioni fornite, si confida nella consueta collaborazione delle SSLL affinché sia assicurata, con urgenza, la necessaria ed ampia diffusione tra il personale interessato.

I Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera sono, altresì, pregati di voler estendere il contenuto della presente, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti presidi ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di frontiera.

Note:

1) Vigente dai 24 dicembre 2011 e formalmente recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto-legge 23 Giugno 2001, n. 89  , convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129  .

2) Cfr. con l'art. 7 delle direttiva e art. 13 commi 5 e 5.1 del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286  .

3) Al riguardo l' articolo 13 comma 2  del novellato decreto legislativo 286/1998  prevede che l'espulsione è disposta dal Prefetto caso per caso.

4) Il modello "foglio notizie" è accluso alla direttiva n. 400/A/2011/10.2.5 del 29 giugno 2011  a firma del signor Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro tempore.

5) Lo straniero porrebbe, infatti: a) essere stato fotosegnalato. nel passato, in occasione del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno; b) aver esibito il proprio passaporto nel corso di pregressi controlli di polizia; c) la sua reale identità potrebbe essere stata accertata mediante il canale INTERPOL ovvero dalle Autorità dello Stato di provenienza o di origine dello straniero.

6) Iin merito, si osserva che in tema di emersione dal lavoro nero di cui alla legge n. 102 del 2009  . la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, per contrasto al principio di ragionevolezza, l'automatismo tra condanna penale per uno dei reati di cui all'art. 381 c.p.p. e il diniego dell'istanza di regolarizzazione: tale condanna potrà essere solo uno degli elementi su cui la PA potrà formulare un giudizio complessivo di pericolosità sociale dello straniero (Cfr. con Corte cost. sentenza 6 luglio 2012 n. 172 e con Consiglio di stato sez. III sentenza 5 marzo 2013 n. 1331).

7) In conformità all'art. 4 del Reg. CE n. 2725/2000 .

8) In conformità all'art. 4 del Reg. CE n. 2725/2000 .

9) Lo straniero di età non inferiore a quattordici anni.

10) Così come specificatamente previsto dall'art. 18 del Reg. CE n. 2725/2000 .

11) Nello specifico, dal Servizio Immigrazione di questa Direzione Centrale.

12) In cui sono peraltro richiamate le pregresse direttive 400/B/2004/336/P32..1/ SERVIZIO del 26 maggio 2004 e 400/B/2009/9/28/200/I DIV del 27 novembre 2009.

13) Come noto l' articolo 14 comma 1  , ultimo periodo, del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , prevede esplicitamente, la necessità di reperire la "...disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo" all'effettuazione del rimpatrio.

14) Aerei, navali o terrestri.

15) Nello specifico, dal Servizio Immigrazione di questa Direzione Centrale.

16) Oltre alle eventuali segnalazioni all'autorità giudiziaria competente (nel caso in cui lo straniero si sia reso responsabile di violazioni differenti dalla fattispecie di reato prevista dall' art. 10-bis, d.lgs. 286/1998  e succ. mod.), l'ufficio di frontiera deve aggiornare la banca dati SDI, inserendo l'avvenuta esecuzione del provvedimento con le modalità tecniche previste. Come noto, dalla data dell'esodo decorre il divieto di rientro.


 

Il Direttore Centrale: Pinto