Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 2 ottobre 2015, n. 12
  Oggetto: D.P.R. 17/7/2015, n. 126  "Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente" (GU. 14/8/2015, n. 188).  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2015-10-02;12

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA

e, per conoscenza: AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - Direzione Generale Italiani all' Estero e Politiche Migratorie

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE - ROMA

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ROMA

ALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - ROMA

AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO - SEDE

ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE - ROMA

ALL'ANCI - ROMA

ALL'ANUSCA CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

ALLA DeA - Demografici Associati CASCINA (PI)


 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto scorso è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 17 luglio 2015  rubricato "Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente".

Il citato D.P.R. n. 126/2015  dà attuazione alla previsione del comma 5 dell'art. 2, del DL. 18/10/2012, n. 179  , convertito dalla legge 17/12 /2012, n. 221  che, come noto, ha istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale subentrante all'INA, all'/URE e, gradualmente, alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.

Le modificazioni introdotte, in continuità con i provvedimenti attuativi dell'ANPR adottati con i DPCM. n. 109/2013  e n. 194/2014 (illustrati nelle circolari nn. 19  e 23  , del 2013, e n. 5 del 2015), mirano a rendere il regolamento anagrafico coerente con la nuova prospettiva dell'anagrafe nazionale unitaria, gestita con modalità informatiche e telematiche, volta al miglioramento dei servizi al cittadino e alla semplificazione dell'attività amministrativa.

In tale contesto, nell'ottica quindi del superamento della dimensione locale delle anagrafi, le principali novità possono essere così sintetizzate:

- il concetto di comune di iscrizione anagrafica, non più coerente con il nuovo sistema, è sostituito con quello di comune di residenza; inoltre, sono eliminati i riferimenti al comune di iscrizione AIRE;

- la fattispecie del trasferimento da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto e stralciata dalle ipotesi di iscrizione e cancellazione e ricondotta ai casi di mutazione anagrafica; tra le cause di cancellazione è introdotto il trasferimento all'estero dello straniero, e ne sono escluse il trasferimento della residenza in altro comune, all'estero, e il trasferimento del domicilio della persona senza fissa dimora;

- è previsto che i certificati anagrafici siano rilasciati anche dagli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono; è, altresì, introdotto, l'obbligo di identificazione del soggetto richiedente ed eliminato il riferimento al timbro dell'ufficio; tra le notizie sottratte alla certificazione sono aggiunte il domicilio digitale (di cui è previsto l'inserimento nella scheda individuale), la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno;

- è introdotta la disciplina dell'accesso dell'interessato ai propri dati, contenuti nell'ANPR, effettuabile presso gli uffici anagrafici di tutti i comuni, nell'esercizio dei diritti sanciti nel Codice sulla protezione dei dati personali, recato dal d.lgs. 30/6/2003, n. 196  , coerentemente con quanto previsto nell' art. 6 del citato D.P.C.M. n. 194/2014  ;

- è previsto che, fermi restando i servizi resi dall'ANPR in funzione della produzione statistica, le rilevazioni concernenti il movimento naturale della popolazione ed il trasferimento di residenza vanno effettuate in conformità non più ai modelli bensì ai metodi, ai formati ed agli standard indicati dall'Istat e tenuto anche conto della disciplina attuativa in materia di censimento permanente (prevista dall'art. 3, commi 1 e 2, del citato D.L. n. 179/2012  , convertito dalla L. n. 221/2012  );

- è stabilito che gli adempimenti anagrafici relativi agli italiani residenti all'estero restano disciplinati dalla legge 27/10/1988, n. 470  , e dal regolamento di esecuzione, in quanto compatibili con la disciplina istitutiva dell'ANPR;

- sono abrogati: gli artt. 8 e 9 in quanto le relative previsioni sono confluite nel nuovo art. 10-bis; gli artt. da 24 a 26 in quanto non compatibili con la tenuta in formato elettronico delle schede anagrafiche; gli artt. da 28 a 31 poiché riferiti ad anagrafi locali e ad adempimenti basati su documentazione cartacea;

- la funzione di vigilanza anagrafica del Prefetto viene riferita alla correttezza degli adempimenti anagrafici e non più alla tenuta delle anagrafi;

Stante la gradualità del passaggio dalle anagrafi comunali all'anagrafe unitaria, il D.P.R. in esame stabilisce che il comune per il quale non si sia ancora verificato il subentro proceda a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni regolamentari previgenti alla sua entrata in vigore (15/8/2015) e che le stesse continuino ad applicarsi anche agli adempimenti che interessino congiuntamente un comune transitato ed uno non transitato (art. 3).

Ciò posto, nell'allegare il testo a fronte delle modifiche recate dal regolamento in esame, si evidenzia come la corretta attuazione delle nuove disposizioni costituisca condizione essenziale per la complessiva realizzazione dell'importante progetto rappresentato dall'ANPR.

Pertanto, si invitano le SS.LL. ad informare e sensibilizzare i sigg.ri Sindaci in merito alle descritte novità normative, affinché assicurino particolare attenzione agli adempimenti che si renderanno necessari per l'ottimale avvio del nuovo sistema, e ad adottare, fin da ora, ogni iniziativa utile per la piena realizzazione degli obiettivi posti dal legislatore.

Si ringrazia per la collaborazione.


 

IL DIRETTORE CENTRALE: Toro



ALLEGATI:  
- Allegato   -