Regione Toscana
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MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 15 ottobre 2018, n. 400
  Decreto-legge del 4 ottobre 2018, n. 113  , recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", in G.U. n. 231 del 4-10-2018, in vigore dal 5.10.2018.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2018-10-15;400

 

Il 04 ottobre 2018, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231, il decreto-legge indicato in oggetto, in vigore dal 5 ottobre u.s. [1], che, nel recare disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, ha introdotto importanti novità normative.

A tal riguardo, nel rinviare alla definizione della legge di conversione la completa disamina degli istituti novellati dall'intervento legislativo in parola, si evidenzia l'urgenza di comunicare le novità introdotte dal CAPO I del TITOLO I del provvedimento di cui si discorre, intitolato a "Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto all'immigrazione illegale", in particolare di quelle relative all'introduzione nell'ordinamento giuridico interno di nuove tipologie di permesso di soggiorno, per le quali sussiste l'esigenza di uno specifico censimento.

Il decreto ha soppresso la tipologia di soggiorno per "motivi umanitari", introducendo casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario. Si riportano, di seguito, i principali interventi che hanno inciso sui testi normativi vigenti, in particolare sul:

> decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286  (TUI):

- modificando l'articolo 5, comma 6, del TUI, con la soppressione della parte che contemplava il permesso di soggiorno per motivi umanitari [2].

Per conseguenza, la novella normativa ha apportato modifica anche alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394  , in particolare, mediante abrogazione degli articoli 11, comma 1, lettera c-ter) e 28, comma 1, lettera d) nonché mediante modifica degli articoli 13, comma 1 e 14, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento [3];

- modificando le fattispecie che sino ad oggi rinviavano, in maniera diretta o indiretta, all' articolo 5, comma 6, del TUI  , cioè:

- l' articolo 18 del TUI  , concernente il permesso di soggiorno per protezione sociale, con l'adeguamento del comma 4 [4].

Come noto, ai sensi della medesima norma, il permesso di soggiorno per protezione sociale ha la durata di sei mesi ed è rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia oltre che revocabile quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Ai sensi dell'immutato, successivo, comma 5, del medesimo articolo, il permesso di soggiorno per protezione sociale consente anche l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Si rammenta, inoltre, che il permesso di soggiorno in parola può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi;

- l' articolo 18 bis del TUI  , concernente il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, con la modifica del comma primo e l'introduzione, dopo di questo del nuovo comma 1-bis [5]. Con il novellato testo, il legislatore ha precisato che tale permesso di soggiorno ha la durata di un anno, consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442  , o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno in parola può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi;

- l' articolo 22 del TUI  , concernente il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo, che modifica il comma 12-quater e introduce, dopo il comma 12-quinques del medesimo articolo, il nuovo comma 12-sexies[6]. Con la modifica il legislatore ha inciso sulla disciplina di tale permesso di soggiorno, che, come noto, ha la durata di sei mesi, un anno o maggior periodo per esigenze di giustizia (revocabile nel caso di condotta incompatibile con le finalità per cui è stato rilasciato), precisando che il medesimo titolo consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo;

- attribuendo, ai permessi di soggiorno sopra elencati la nuova denominazione di "casi speciali" [7];

- ampliando le fattispecie riconducibili al divieto di espulsione previste dall'articolo 19 del TUI, con l'inserimento di un'ulteriore tipologia di permesso di soggiorno riconducibile alla situazione dello straniero che versa in condizioni di salute di eccezionale gravità tali da non consentire di eseguire il provvedimento di espulsione senza arrecare un irreparabile pregiudizio alla salute dello stesso. In tali casi, le SS.LL. rilasceranno un permesso di soggiorno per "cure mediche", per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, cartaceo, rinnovabile e valido solo sul territorio nazionale ( articolo 19, comma 2, nuova lettera d-bis), del TUI  )[8];

introducendo, dopo l' articolo 20 TUI  , un nuovo articolo, il 20-bis  , riconducibile alla situazione dello straniero che dovrebbe fare ritorno in un Paese che versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non gli consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. In tali casi, le SS.LL. rilasceranno un permesso di soggiorno per "calamità", di durata di sei mesi, cartaceo, che consente l'accesso al lavoro, ma non convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, valido solo sul territorio nazionale (nuovo art. 20-bis, commi 1  e 2  , del TUI ) [9];

- prevedendo, nella medesima ottica, cioè quella orientata a tipizzare i presupposti per il riconoscimento di tipologie di soggiorno di carattere speciale, ma con finalità premiali e di integrazione sociale, il rilascio di un permesso di soggiorno per lo straniero che compie atti di particolare valore civile, qualificati come tali in base all'espresso richiamo dell' art. 3 della legge 2 gennaio 1958, n. 13  , recante norme per la concessione di ricompense al valore civile. La novella normativa prevede che le SS.LL rilascino il permesso di soggiorno per "atti di particolare valore civile" a seguito di autorizzazione del Ministro dell'interno, su proposta del Prefetto competente, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell' articolo 5, comma 5-bis del TUI  . Il legislatore ha altresì precisato che lo speciale titolo è biennale e rinnovabile, consente l'accesso allo studio ed al lavoro, oltre che convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato (nuovo art. 42-bis TUI  )[10];

- modificando il comma 4, dell'articolo 3, del TUI  , mediante l'inserimento tra le fattispecie costituenti reato che impediscono l'ingresso, e quindi anche il soggiorno nel territorio nazionale dello straniero, anche l' articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66  [11];

> decreto legislativo del 28 gennaio 2008, n. 25  :

- modificando l' articolo 32, comma 3, d.lgs n. 25/2008  con l'eliminazione della possibilità per le Commissioni territoriali di valutare la sussistenza dei "gravi motivi di carattere umanitario", così circoscrivendo l'attività delle Commissioni al riconoscimento della protezione internazionale. È stato fatto salvo, tuttavia, il potere-dovere delle Commissioni territoriali di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti del principio del non refoulement, in coerenza con il quadro ordinamentale vigente, che demanda alle citate Commissioni il compito di esaminare le singole situazioni dei richiedenti asilo, prendendo in considerazione ogni aspetto della posizione individuale del richiedente, e individuando i profili di rischio in cui il medesimo incorrerebbe in caso di esecuzione del provvedimento di espulsione. In tali circostanze la Commissione Territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per "protezione speciale", di durata annuale, che consente di svolgere attività lavorativa ma non è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Per espressa precisazione di legge, il titolo in parola non è rilasciabile qualora possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga ed è rinnovabile solo previo parere delle competenti commissioni territoriali [12];

- prevedendo una disciplina di carattere transitorio finalizzata a regolare la condizione giuridica dei titolari di permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati ai sensi della previgente normativa e in corso di validità, nonché a tutelare decisioni di riconoscimento della protezione umanitaria già formalmente assunte dalla Commissione territoriale al momento dell'entrata in vigore del decreto legge in esame. In particolare:

- per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell' articolo 32, comma 3, del d.lgs n. 28/2018  , in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 113/2018  , ferma restando la possibilità di conversione, è rilasciato, alla scadenza un permesso di soggiorno ai sensi del novellato articolo 32, comma 3, del d.lgs n. 28/2018  , recante la dicitura "protezione speciale", previa valutazione da parte della competente Commissione territoriale dei presupposti del principio del non refoulement, di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del TUI [13];

- per gli stranieri nei cui confronti la Commissione territoriale, al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, abbia già completato la procedura di esame della domanda di protezione internazionale e abbia adottato la decisione finale, ritenendo sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali", con le stesse caratteristiche, in termini di durata e convertibilità, del "vecchio" permesso per motivi umanitari (validità due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Per conseguenza, tutte le istanze giacenti in fase istruttoria e non ancora autorizzate, per le quali la competente Commissione territoriale abbia adottato la decisione finale, ritenendo sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, debbono essere portate a compimento con il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali. La medesima novella legislativa ha previsto che alla scadenza del permesso di soggiorno per casi speciali in parola è previsto il rilascio, previo parere della Commissione, di un permesso di soggiorno annuale recante la dicitura "protezione speciale", disciplinato dal nuovo articolo 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008  [14 ].

Il decreto legge ha modificato anche disposizioni relative alla materia della protezione internazionale. Si rinvia alla legge di conversione, come già detto, dopo opportuno coordinamento con il Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione, competente in materia, la disamina organica e completa delle novità introdotte su questo specifico argomento ma si accenna, per i riflessi sulla quotidiana attività di ricezione delle richieste, la disciplina sulla reiterazione delle domanda di protezione internazionale [15].

Il decreto ha introdotto:

- fattispecie che consentono di derogare, per il richiedente asilo, al diritto di permanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda nei casi di:

- presentazione di una prima domanda reiterata al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che comporterebbe l'allontanamento dal territorio nazionale

- manifestazione della volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'art. 29 comma 1 o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'art. 32 comma 1, lettera b) e b-bis).

Nel caso di reiterazione di identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione territoriale senza addurre nuovi elementi, la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro 5 giorni [16].

La stessa procedura è prevista nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito [17] e dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i controlli. A tal fine, un successivo decreto del Ministro dell'Interno individuerà le frontiere presso cui potrà essere svolta tale procedura, potendo istituire fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni Territoriali competenti all'esame delle domande di protezione [18].

- La novella ha abrogato la facoltà di presentare nuove osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda reiterata entro 3 giorni dalla comunicazione della decisione di inammissibilità [19].

- Nel caso di presentazione di una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento al solo scopo di ritardarne o impedirne l'esecuzione, la domanda si considera inammissibile e non si procede all'esame della stessa [20].

- Si è introdotto il procedimento immediato di esame della domanda nel caso in cui il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all' art. 12, comma 1, c)  e 16, comma 1, lettera b-bis)  del d.lgs. 2007 n. 251 ed è trattenuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), b) e c), ovvero è stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei predetti reati [21].

In tali casi il Questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente che provvede all'immediata audizione dell'interessato e adotta contestualmente la decisione. Salvo i casi previsti dall' art. 19, commi 1 del TUI  , nel caso di rigetto della domanda, il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione.

- Si è prevista l'istituzione di 3 articolazioni territoriali dell'Unità Dublino [22].

Ciò premesso, si rimanda l'approfondimento di tali novità dopo l'emanazione della legge di conversione e dopo un opportuno coordinamento con gli organi ministeriali competenti in materia.

Il decreto legge ha inciso, inoltre sul:

> Decreto-legge del 17 febbraio 2017, n. 13  , convertito con L. n. 46/2017  :

- introducendo, la lettera d-bis), dopo la lettera d), nel comma 1, dell'articolo 3 del dl n. 13/2017  , convertito in L. n. 46/2017  , in modo da attribuire alla competenza delle Sezioni Specializzate dei Tribunali ordinari la competenza a decidere sulle controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18 (permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale), 18-bis (permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica), 19, comma 2, lettere d) (permesso di soggiorno per le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita ovvero per il marito convivente) e d-bis) (il nuovo permesso di soggiorno per cure mediche), 20-bis (il nuovo permesso di soggiorno per calamità naturale), 22, comma 12-quater  (il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo), del TUI [23];

- modificando le lettere c) e d), del comma 1, dell'articolo 3 del dl n. 13/2017 , convertito in L. n. 46/2017  , in modo da devolvere alle medesime Sezioni Specializzate dei Tribunali ordinari anche la competenza a decidere sulle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti relativi al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell' articolo 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008  nonché in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui al medesimo articolo 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008  [24 ];

> Decreto legislativo del 1 settembre 2011, n. 150  :

- inserendo, dopo l' articolo 19-bis del d.lgs. n. 150/2011  , il nuovo articolo 19-ter intitolato "Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario", che, nel far rinvio alle controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d)e d-bis), del dl n. 13/2017 , convertito con L. n. 46/2017  , dispone che esse siano regolate dal rito sommario di cognizione, con competenza del Tribunale sede della Sezione specializzata in materia in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. La novella normativa precisa, tra l'altro, che l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile ma ricorribile in Cassazione entro trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria [25];

> Decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142  :

- introducendo il comma 3-bis all'art. 6 che prevede la possibilità di trattenere, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, il richiedente protezione internazionale presso appositi locali all'interno delle strutture già individuate come punti di crisi ai sensi dell' art. 10-ter del D.L.vo 286/98  , allo scopo di accertarne l'identità o la cittadinanza 26. Il trattenimento in queste strutture, in cui sono già effettuate le procedure di identificazione e di rilevamento foto dattiloscopico, è limitato al tempo strettamente necessario alla determinazione dell'identità o la cittadinanza.

- modificando il comma 1, dell'articolo 4, del d.lgs. n. 142/2015  ed introducendo un nuovo comma 1-bis, dopo il predetto comma 1, del medesimo articolo 4, che, come noto, disciplina i documenti rilasciati al richiedente la protezione internazionale [27]. Con la modifica normativa in esame il legislatore ha precisato che il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  .

In tale contesto il legislatore ha, altresì, disposto che il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato in favore del richiedente la protezione internazionale non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , e dell' articolo 6, comma 7, del TUI  , conferendo centralità al concetto di domicilio, meglio disciplinato nell' articolo 5 del medesimo d.lgs. n. 142/2015  .

Tanto premesso, si rende noto che, in conseguenza delle novità legislative sopra illustrate, sono stati individuati, d'intesa con il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato, nuovi codici di inserimento , attivi dal 09.10.2018, come di seguito riportati:

Codice motivoDescrizioneDescrizione di stampa
PROSO PROTEZIONE SOCIALE Art. 18 TUI  CASI SPECIALI
VIOLE VIOLENZA DOMESTICA Art. 18 bis TUI  CASI SPECIALI
SFRUL GRAVE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO Art. 22 TUI  CASI SPECIALI
RETRA REGIME TRANSITORIO Art. 1 c. 9 D.L. 113/2018  CASI SPECIALI
NOREF PROT. SPECIALE Art. 32 c. 3, D.Lgs 25/2008  PROTEZIONE SPECIALE
CALAM CALAMITA' NATURALE Art. 20 bis TUI  CALAMITA' NATURALE
VALOR VALORE CIVILE Art. 42 bis TUI  VALORE CIVILE

Per la specifica ipotesi del permesso di soggiorno per "cure mediche", da rilasciarsi, per le ipotesi previste dall' articolo 19, comma 2, lettera d)  e nuova lettera d-bis)  , del TUI), si è proceduto alla creazione di un nuovo codice CURME, che si affianca al codice già in uso SALUT (riconducibile all' articolo 36 del TUI  ):

Codice motivoDescrizioneDescrizione di stampa
CURMECURE MEDICHEArt. 19 C2 L. D/DBIS  TUI CURE MEDICHE

Contestualmente, si è proceduto alla chiusura dei codici in uso, non più attuali , quali:

Uman1 MOTIVI UMANITARIART.11, LETT c-ter DPR 394/99 
Uman2 MOTIVI UMANITARIART.18, D.Lgs. 286/1998 
Uman3 MOTIVI UMANITARIART.18, D.Lgs. 286/1998 
Uman4 MOTIVI UMANITARIART.32 c.3, D.Lgs. 286/1998 
Uman5 MOTIVI UMANITARIART.22, D.Lgs. 286/1998 
Uman6 VITTIMA DI VIOLENZA DOMESTICAART.18bis c 1, D.Lgs. 286/1998 
Uman7 VITTIMA DI VIOLENZA DOMESTICAART.18bis c 3, D.Lgs. 286/1998 
Umena MOTIVI UMANITARI C3 EMERG. NORD AFRICAMOTIVI UMANITARI
DCP20 DPCM20MOTIVI UMANITARI
RDCPM RINNOVO DPCM20MOTIVI UMANITARI
RDCPM RINNOVO RDPCM20MOTIVI UMANITARI

Per coerenza sistematica, è stata operata la chiusura del codice SOINV , connesso al rilascio del permesso di soggiorno per motivi "umanitari" per fini investigativi rilasciato in forza della specifica previsione contenuta nell' articolo 2, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144  , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155  e succ. mm. e ii. sostituito dal codice PRINV , da utilizzare in forma residuale solamente allorquando non sia esplicitata la "motivazione di copertura" [28]. Appare utile precisare che l'esplicitazione della motivazione risulta preferibile quando siano pressanti le esigenze di copertura, essendo, comunque, disciplinata, nella stessa circolare, la procedura di comunicazione riservata a questa Direzione Centrale, che provvederà ad annotare la motivazione di copertura trascritta sul titolo autorizzatorio.

Codice motivoDescrizioneDescrizione di stampa
SOINVMOTIVI UMANITARIArt. 2, L 155/05 
PRINVPROTEZIONE SPECIALEArt. 2 L. 155/05 

Da ultimo, si pone all'attenzione delle SS.LL. un importante aspetto disciplinato dalla novella normativa in parola, in virtù del quale i nuovi permessi di soggiorno di cui si è discorso sono esenti dal contributo amministrativo [29]. Il decreto-legge n. 113/2018  , infatti, nel modificare l' articolo 5, comma 2 ter  , secondo periodo, del TUI, ha esteso l'esenzione dal predetto contributo al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno per «cure mediche» ovvero dei permessi di soggiorno di cui agli «articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis» nonché del «permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell' articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  ».

In merito al procedimento espulsivo, disciplinato dal decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286  (TUI), si evidenziano, di seguito, le principali novità introdotte dal decreto-legge n. 113/2018  , che ha, in particolare, inciso sull':

- articolo 13, comma 5-bis, del TUI  , modificandolo, in modo da consentire che in attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso possa essere trattenuto oltre che in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14 del medesimo Testo Unico, anche in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza, qualora non vi sia disponibilità di posti nei Centri ubicati nel circondario del Tribunale competente. Per tali casi il legislatore ha previsto che il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, possa autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida, precisando che qualora le condizioni appena descritte permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice possa autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida [30]; in tali casi risulta evidente che condizione di questo particolare tipo di "permanenza" sia l'idoneità dei locali ai fini di una "detenzione amministrativa" di breve periodo, che andrà valutata dalle SS.LL. con opportuno coinvolgimento della locale Prefettura e degli enti interessati, sottoponendo le concrete situazioni al vaglio della valutazione della A.G. procedente; allo stesso modo si procederà, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con l'ENAC e gli Enti di gestione aeroportuale all'adeguamento strutturale di alcuni Uffici di Polizia di Frontiera per destinarli alla finalità prevista dalla norma;

- articolo 14, comma 5  , quinto e sesto periodo, del TUI, modificandoli, in modo da fissare il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno di un Centro di permanenza per i rimpatri per non più di centottanta giorni, anziché novanta, ed in modo che lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di centottanta giorni (non più novanta quindi), può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Si evidenzia che è rimasta inalterata la possibilità di prorogare il termine di trattenimento di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio; il decreto prevede, inoltre, la possibilità di procedere per l'esecuzione dei lavori di costruzione o ristrutturazione dei Centri per i rimpatri attraverso procedure negoziate, per lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie in un arco temporale di tre anni.

- articolo 13, comma 14-bis, del TUI  , modificandolo, in modo da chiarire normativamente che il divieto di reingresso di cui al comma 13 del medesimo articolo 13, registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, comporta un divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'Acquis di Schengen [31].

Attesa la particolare valenza delle indicazioni fomite, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL affinché sia assicurata, con urgenza, la necessaria ed ampia diffusione tra il personale interessato, restando a disposizione per qualunque chiarimento sia ritenuto necessario.

Note:

1) Cfr. con l'articolo 40, del dl n. 113 del 2018 

2) Cfr. con la lettera b), punto n, 2, del comma 1, dell'articolo 1, del dl n. 113 del 2018  .

3) Cfr. con il comma 6, dell'articolo 1, del dl n. 113 del 2018  .

4) Cfr. con la lettera e), del comma 1, dell'articolo 1, del dl n. 113 del 2018  .

5) Cfr. con la lettera f), punti n. 1 e 2, del comma 1, dell'articolo 1, del dl n. 113 del 2018 .

6) Cfr. con la lettera i), punti n. 1 e 2, del comma 1, dell'articolo 1, del dl n. 113 del 2018 .

7) Nel Testo Unico dell'immigrazione, a seguito dell'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato operato l'adeguamento di numerose altre disposizioni quali:

- l'articolo 4-bis, comma 2, terzo periodo, in tema di accordo di integrazione;

- l'articolo 5, comma 8.2, in tema di permesso unico lavoro;

- l'articolo 9, comma 3, lettera b), in tema di test di conoscenza della lingua italiana, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

- l'articolo 10-bis comma 6, concernente gli effetti del rilascio di permessi di soggiorno speciali sul procedimento per l'accertamento del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato;

- l'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), in tema di esonero di taluni titoli di soggiorno dalla disciplina dei ricercatori;

- l'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), in tema di esonero di taluni titoli di soggiorno dalla disciplina dei lavoratori altamente qualificati;

- l'articolo 29, comma 10, in tema di esonero di taluni titoli di soggiorno dalla disciplina del ricongiungimento familiare;

- l'articolo 34, comma 1, lettera b), in tema di assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale;

- l'articolo 39, comma 5 e 5-quinquies, in materia di diritto allo studio.

8) Cfr. con la lettera g), del comma 1, dell'articolo 1, del dl n. 113 del 2018  .

9) Cfr. con la lettera h), del comma 1, dell'articolo 1, del dl n. 113 del 2018  .

10) Cfr. con la lettera q), del comma 1, dell'articolo 1, del dl n. 113 del 2018  .

11) Cfr. con l' articolo 23, del dl n. 113 del 2018  , intitolato "Disposizioni in materia di blocco stradale".

12) Cfr. con la lettera a), del comma 2, dell'articolo 1, del dl n. 113 del 2018  .

13) Cfr. con il comma 8, dell'articolo 1, del dl n. 113 del 2018  .

14) Cfr. con il comma 9, dell'articolo 1, del d.l. n. 113 del 2018  .

15) Cfr. art. 9 letta del d.l. 113 del 2018  che ha aggiunto le lett. d) ed e) al comma 2 dell'art. 7 del d.lgs. 25 del 2008  , che traspone i contenuti del combinato disposto dell'art. 9, par. 2 e 41 della Direttiva 2013/32/UE .

16) Cfr. art. 9 lett. b) del d.l. 113 del 2018  e nuovo comma 1-bis dell'art. 28-bis del d.lgs. 25/2008  .

17) Cfr. art. 9 lett. b) del d.l. 113 del 2018  e nuovo comma 1-ter dell'art. 28-bis del d.lgs. 25/2008  che traspone i contenuti dell'art. 43 della Direttiva 2013/32/UE .

18) Cfr. art. 9 lett. b) del d.l. 113 del 2018  e nuovo comma 1-quater dell'art. 28-bis del d.lgs. 25/2008  .

19) Cfr. art. 9 lett. c) del d.l. 113 del 2018  che ha abrogato l' ultimo periodo del comma 1-bis dell'art. 29 del d.lgs. 25 del 2008  .

20) Cfr. art. 9 lett. d) del d.l. 113 del 2018  che introduce il nuovo art. 29-bis al d.lgs. 25 del 2008  .

21) Cfr. art. 10, comma 1 lett. a) del d.l. che introduce il comma 1-bis all' art. 32 del d.lgs. 25 del 2008  .

22) Cfr. art. 11 del d.l. 113 del 2018  .

23) Cfr. con la lettera a), punto n. 3, del comma 3, dell'articolo 1, del dl n. 113 del 2018.

24) Cfr. con la lettera a), punti n. 1 e 2, del comma 3, dell'articolo 1, del dl n. 113 del 2018.

25) Cfr. con il comma 5, dell'articolo 1, del dl n. 113 del 2018 .

26) Cfr. art. 3 lett. a) d.l. n. 113 del 2018  . La previsione ha trasposto l'art. 8, par. 3 lett. a) della direttiva 2013/33 (UE) .

27) Cfr. con l'articolo 13, del dl n. 113 del 2018 .

28) Si richiamano sul punto le indicazioni operative diramate con circolare di questa Direzione Centrale N. 400/A/2015/12.278 prot. 39022 del 27.11.2015 laddove si prescrive che "il particolare permesso di soggiorno per fini investigativi sia rilasciato con validità annuale e rinnovabile per eguali periodi, e sia emesso, laddove tale esigenza sia opportunamente rappresentata, esclusivamente con la specifica motivazione di copertura (ad es. lavoro autonomo, lavoro subordinato, studio, famiglia...), espressamente evidenziata nella richiesta, dall'Amministrazione segnalante.

29) Cfr. con la lettera b), del comma 1, dell'articolo 1, del dl n. 113 del 2018  .

30) Cfr. con il comma 1, dell'articolo 4, del dl n. 113 del 2018  .

31) Cfr. con il comma 1, dell'articolo 2, del dl n. 113 del 2018  .

 

IL DIRETTORE CENTRALE Bontempi