Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 18 ottobre 2018, n. 15
  Oggetto: DL. 4 ottobre 2018, n. 113  (GU. n. 231 del 4/10/2018). Art. 13  (Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica).  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2018-10-18;15

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA

e, per conoscenza: AL GABINETTO DEL MINISTRO - SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - SEDE

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - SEDE

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE - ROMA


 

Il decreto-legge indicato in oggetto (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell 'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), in vigore dal 5 ottobre scorso, all' articolo 13, comma 1  , apporta modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), che incidono sull'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale.

In particolare:

- la lett. a)  modifica l' art. 4 del citato d.lgs. n. 142/2015  , prevedendo nel comma 1  - che il permesso di soggiorno ivi disciplinato, conseguente alla richiesta di protezione internazionale, costituisce documento di riconoscimento e stabilendo - nel nuovo comma 1-bis  - che lo stesso non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223  e dell' art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ;

- la lettera b)  sostituisce il comma 3 dell'art. 5  - che individuava nei centri o strutture di accoglienza il luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica dei richiedenti - prevedendo ora che l'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2 [dell' art. 5, d.lgs. n. 142/2015  cit.] (lett. b, n.1) e modifica il successivo comma 4  disponendo che il Prefetto possa stabilire un luogo di domicilio (non più di residenza) o un'area geografica ove il richiedente può circolare (lett. b, n.2);

- la lettera c)  , infine, abroga l' art. 5-bis  che aveva riconosciuto l'applicabilità dell'istituto della convivenza anagrafica all'iscrizione dei richiedenti protezione internazionale ospitati in strutture di accoglienza.

Pertanto, dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale di cui all' art. 4, comma 1 del citato d.lgs n. 142/2015  , non potrà consentire l'iscrizione anagrafica.

Si fa riserva di eventuali ulteriori indicazioni applicative all'esito del procedimento di conversione del decreto-legge in questione.

Al fine di garantire l'uniforme e corretta applicazione delle recenti novità legislative, si pregano le SS.LL. di comunicare ai Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare.

 

IL DIRETTORE CENTRALE Polichetti