Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 17 marzo 2015, n. 1653
  Oggetto: D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179  , recante il "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell' articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico sull'immigrazione  ". Verifica adempimento dell'accordo. Ulteriori indicazioni operative.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2015-03-17;1653

ALLE PREFETTURE - UU.TT.G. - LORO SEDI

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

ALL'UFFICIO VI - SEDE

e, p.c.: AL GABINETTO DEL SIGNOR MINISTRO - SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA PS. Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - SEDE

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA


 

Si fa seguito alla circolare in data 10 ottobre 2014 n. 5923  con la quale sono state fornite alcune indicazioni operative relative alla procedura di verifica dell'adempimento degli accordi di integrazione in scadenza.

Al riguardo, atteso che dal 10 marzo u.s.. sono in scadenza anche gli accordi di integrazione già prorogati per un anno, si forniscono le seguenti informazioni utili per poter adottare i provvedimenti previsti dall'art6 del decreto indicato in oggetto.

Si richiama preliminarmente la disposizione contenuta nel comma 9 del citato art. 6 ai sensi della quale, un mese prima della scadenza dell'anno di proroga previa comunicazione allo straniero deve essere attivata la verifica finale con riferimento all'intero triennio e si deve avviare un nuovo accertamento d'ufficio presso il casellario giudiziale ed il casellario dei carichi pendenti ( art. 5 del D.P.R. 179/11  ).

Al fine di poter ovviare ai numerosi casi di irreperibilità dello straniero segnalati nel corso dell'avvio della prima verifica, è stata implementata nell'applicativo informatico una nuova funzione che modifica automaticamente l'indirizzo di residenza dello straniero nel caso in cui lo stesso abbia comunicato alla Questura competente un nuovo indirizzo in fase di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Ciò consentirà l'invio della nuova comunicazione di avvio verifica all'indirizzo più recente del sottoscrittore dell'accordo.

Con l'obiettivo di semplificare le procedure di verifica e nell'ottica di una razionalizzazione della spesa, nell'ambito delle attività del tavolo congiunto previsto dall' Accordo quadro 7 agosto 2012  , sono state raggiunte intese con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di esonerare i possessori di titoli scolastici di I e II grado e delle certificazioni linguistiche di seguito elencati dallo svolgimento del test per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in Italia.

Ciò posto, nelle sottoelencate tabelle si fornisce l'elenco dei titoli che consentono il predetto esonero:

a) qualificazioni (diplomi, certificati e attestati) rilasciate dalle istituzioni scolastiche e/o dalle istituzioni formative nel sistema educativo di istruzione e formazione, di cui alla legge 53/03  (Legge Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale) articolate per tipologia di qualificazione, autorità competente e percorso corrispondente:

Tipologia di qualificazione Autorità competente Percorso corrispondente
1. Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzioneMIURScuola secondaria di I grado
2. Certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzioneMIUR o Regioni a seconda del canale di assolvimento sceltoFine del primo biennio di licei, istituti tecnici, istituti professionali percorsi di le FP(Sistema di istruzione professionale triennali e quadriennali)
3. Attestato di qualifica di operatore professionaleRegioniPercorsi triennali di le FP*
4. Diploma professionale tecnicoRegioniPercorsi quadriennali di le FP**
5. Diploma licealeMIURPercorsi quadriennali dei licei***
6.Diploma di istruzione tecnicaMIURPercorsi quinquennali degli istituti tecnici***
7. Diploma di istruzione professionaleMIURPercorsi quinquennali degli istituti professionali***

* L'attestato può essere ottenuto anche presso gli Istituti Professionali di Stato, in regime di sussidiarietà, ovvero in apprendistato qualifica per giovani di età superiore ai 15 anni

** Il diploma può essere conseguito anche presso gli istituti Professionali di Stato, in regime di sussidiarietà, ovvero in apprendistato per giovani di età superiore ai 15 anni

*** Il diploma può essere conseguito anche ad esito di Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca

b) qualificazioni (diplomi, certificazione e titoli) rilasciate a partire dall'anno scolastico 2014/2015 dai CPIA (Centri Provinciali di Istruzione per Adulti) nel sistema di istruzione degli adulti, di cui al DPR 263/12  , articolate per tipologia di qualificazione, autorità competente e percorso corrispondente:

Tipologia di qualificazione Autorità competente Percorso corrispondente
1. Diploma di licenza conclusiva del l ciclo di istruzioneMIURPercorsi di primo livello - primo periodo didattico
2. Cenificazione attestante l'acquisizione delle competenzedi base connesse all'obbligo di istruzioneMIURPercorsi di primo livello - secondo periodo didattico
3. Titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2RegioniPercorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

c) qualificazioni (diplomi, certificazioni e titoli) rilasciate prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai CTP(Centri Territoriali Permanenti), di cui all' Ordinanza del Ministro dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca n. 455/97  , articolati per tipologia di qualificazione, autorità competente e percorso corrispondente:

Tipologia di qualificazione Autorità competente Percorso corrispondente
1. Diploma di licenza conclusiva del I Ciclo di istruzioneMIURPercorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
Titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2*MIURCorsi di integrazione di un livello di conoscenza della linguistica e sociale

* Al fini di quanto previsto dal DPR 279/11  , il titolo deve riportare in calce la seguente dicitura "il corso di integrazione linguistica e sociale si è svolto secondo le indicazioni contenute nella nota MIUR n. 2645 del 31.10.2012  .

Ai possessori dei titoli di cui ai punti a, b e c che non abbiano frequentato le sessioni di formazione civica di cui all' art.3 del DPR in oggetto  , non vengono effettuate le decurtazioni di cui al comma 3 art. 6 del citato decreto  in quanto si ritiene che il percorso di studi al termine del quale sono stati conseguiti i titoli sopra elencati abbia fornito i richiesti elementi di conoscenza.

d) Certificati linguistici rilasciati dagli Enti di Certificazione. In particolare il "CELI1" (Certificato di Lingua Italiana) rilasciato dal CVCL (Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche) dell'Università per stranieri di Perugia ed il "CILS A2"

(Certificato di Italiano Lingua Straniera- Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa) rilasciato dal Centro di Ricerca e Servizi CILS(esami CILS) dell'Università per Stranieri di Siena.

Per quanto riguarda invece i possessori della certificazione "PLIDA" (Programma Lingua Italiana Dante Alighieri) rilasciata dalla Società "Dante Alighieri"e della "Certificazione italiano L2" rilasciata dall'Università degli Studi di Roma 3, si conferma l'esonero dallo svolgimento del test per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e si fa riserva di comunicare se estendere tale esonero anche al test relativo alla conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.

Per ciò che concerne gli studenti universitari regolarmente frequentanti, atteso il quotidiano contatto con un ambiente che per sua natura trasmette i principi di educazione civica e di cultura italiana richiesti' nel ribadire quanto già comunicato

con circolare nr. 1326 del 3/3/2015  (secondo cui, a far data dal 10 marzo u.s., agli studenti regolarmente iscritti ad un corso universitario sarà sufficiente documentare la propria regolare frequenza universitaria per essere esonerati anche dalla partecipazione alle sessioni di formazione civica), in questa fase di verifica si è concordato, sempre d'intesa con il MlUR, di esonerarli dal test per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in ltalia.

Infine, si ribadiscono le fattispecie degli esiti della verifica già previste nella circolare n. 824 del 10/2/2014  ai punti A e C mentre, per quanto concerne il punto D (inadempimento parziale ) si specifica che, qualora in fase di verifica:

- ll numero di crediti risulti superiore a zero ma inferiore a 30:

. per assenza di idonea documentazione;

. per mancato esercizio della facoltà di sostenere il test di accertamento della conoscenza della lingua italiana e degli elementi di cultura civica;

. per irreperibilità dello straniero;

- Il numero dei crediti risulti superiore a trenta ma:

. non sia stato conseguito il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata;

. non sia stato conseguito un livello sufficiente della conoscenza della cultura civica e della vita civile in ltalia;

si procederà alla risoluzione dell'accordo decretandone l'inadempimento parziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9.

Nel ringraziare per la sempre fattiva collaborazione , si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente, anche attraverso l'ausilio dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione e del sito internet istituzionale di codeste Prefetture.


 

Il Vice Capo Dipartimento Direttore Centrale: Scotto Lavina