Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 17 agosto 2016
  Oggetto: Stranieri richiedenti protezione internazionale - sistemazione nei centri di accoglienza temporanea - iscrizione anagrafica - richiesta rilascio carta d'identità.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2016-08-17;nir-1


 

Si fa riferimento alla nota n. 11895 del 4 maggio 2016, con la quale codesta Prefettura ha chiesto indicazioni a questa Direzione Centrale in merito al tema di cui all'oggetto.

Al riguardo, dalle disposizioni normative sembra emergere un quadro certo sul diritto del richiedente protezione internazionale, ospitato presso strutture di accoglienza e titolare del permesso di soggiorno, all'iscrizione anagrafica ed al rilascio della carta d'identità.

Il diritto all'iscrizione anagrafica per il richiedente protezione internazionale risulta, di recente, precisato dal D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142  , che all'art. 5 prevede che " Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  , e dell' articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286  ".

Devono richiamarsi, inoltre, le "Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale" emesse dallo SPRAR, nelle quali viene chiarito che "L'ospitalità nei centri collettivi d'accoglienza per richiedenti asilo può configurarsi tra le convivenze anagrafiche previste dall'art. 5 Regolamento anagrafico D.P.R. n. 223/89  , in quanto ospitano persone coabitanti per motivi di assistenza. A capo della convivenza la legge pone un responsabile che ... dichiara all'Anagrafe la dimora abituale degli ospiti, quindi ne chiede l'iscrizione anagrafica.".

Ciò non esclude che "... anche l'ospite stesso può chiedere la residenza, ma in tali casi l'ufficiale di anagrafe in sede di accertamento potrebbe comunque interpellare il responsabile per verificare l'effettiva abitualità della dimora presso il centro".

La dichiarazione del responsabile del centro sembra, quindi, elemento sufficiente a corroborare la sussistenza della dimora abituale dei richiedenti accolti senza che occorra acquisire l'ulteriore dichiarazione del privato, proprietario dell'immobile divenuto centro di accoglienza.

Con riguardo, poi, al rilascio della carta d'identità , si richiama quanto indicato nell'allegata nota del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di questo Ministero, per cui presupposto per il rilascio della Carta d'Identità "è la semplice iscrizione dell'anagrafe permanente che si ottiene a seguito del possesso di un valido permesso di soggiorno che, al di là della tipologia per cui viene rilasciato, si configura come documento di riconoscimento".

Quanto, in ultimo, alla questione per cui alla non necessarietà del passaporto o di titolo equipollente ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno si tradurrebbe nell'incertezza sull'identità della persona richiedente asilo, si ritiene dovere richiamare ancora la predetta nota nella parte in cui chiarisce che " ... il permesso di soggiorno è titolo valido e sufficiente per procedere all'identificazione del richiedente, mentre all'identificazione tramite organi di polizia, cui fa riferimento l'art. 289 del RD. 635/1940 , si ricorre soltanto in mancanza di altri documenti di identificazione in corso di validità".


 

Il Capo Dipartimento Vicario: Malandrino