Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 20 febbraio 2015, n. 1724
  Oggetto: Tempi di permanenza nei centri.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2015-02-20;1724

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA

e, p.c. AL GABINETTO DEL MINISTRO Ufficio VII - Asilo e Immigrazione - SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA P.S. - LORO SEDI


 

Al fine di aderire alle numerose richieste di chiarimenti relative ai tempi di permanenza dei richiedenti/titolari di protezione internazionale all'interno dei Centri di accoglienza, si illustra il quadro normativo di riferimento.

Hanno accesso alle misure di accoglienza i richiedenti asilo che ne fanno richiesta e che risultano privi di mezzi sufficienti al proprio sostentamento ( art. 5.2 del D.lgs. n. 140/2005  , in linea anche con la direttiva 2013/33/UE ).

E' invece sempre disposta l'accoglienza nei CARA (o nelle strutture temporanee utilizzate con le medesime finalità) dei richiedenti asilo che si trovano in una delle condizioni previste dall' articolo 20 del D.lgs. n. 25/2008  , per il tempo fissato nella stessa disposizione. Successivamente il richiedente che necessita di accoglienza ai» sensi dell' art. 5 del D.Lgs. n. 140  , è trasferito nelle strutture della rete dello SPRAR; in mancanza di posti nello SPRAR il richiedente rimane in accoglienza nei centri governativi (comprese le strutture aperte in via temporanea) fino a quando non diventa possibile il trasferimento nello SPRAR ( art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 140  ).

A seguito della decisione di rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, lo straniero è comunque autorizzato a rimanere nel territorio nazionale:

a) fino alla scadenza del termine per l'impugnazione;

b) fino alla decisione sull'istanza di sospensione presentata ai sensi dell' articolo 19 del il D.lgs. n. 150  , cit.

Nelle ipotesi indicate il richiedente rimane in accoglienza nei centri in cui si trova.

In questo senso possono essere interpretate le disposizioni vigenti, sulla base anche della relazione tecnica allegata al D.lgs. n. 25/2008  , che espressamente prevede la permanenza dei richiedenti nelle strutture di accoglienza fino alla decisione sulla sospensiva. Un ulteriore chiarimento è contenuto nel regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 25/2008  , approvato in via definitiva dal Consiglio del dicembre scorso, e incorso di registrazione alla Corte dei Conti che all' art. 8  prevede "Fino all'adozione dell'ordinanza di cui all' articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150  , il richiedente rimane nel centro in cui si trova".

Per il ricorrente autorizzato a rimanere nel territorio nazionale fino alla decisione del ricorso giurisdizionale (perché è accolta la sospensiva o perché il ricorso produce effetti sospensivi automatici) è disposta l'accoglienza ai sensi dell' articolo 36 del D.Lgs. n. 25/2008  . Quest'ultima disposizione rinvia alle modalità fissate nel D.lgs n. 140/2005  : l' articolo 5, comma 7, del D.Lgs. n. 140  cit., assicura al ricorrente l'accesso alle misure di accoglienza per il periodo in cui non gli è consentito l'accesso al lavoro ai sensi dell'articolo 11 dello stesso decreto, e cioè per sei mesi decorrenti dalla presentazione della domanda di asilo (come si legge anche nella relazione tecnica al D.Lgs. n. 140  ).

Le disposizioni del D.Lgs. n. 140  cit. si fondano su situazioni di fatto diverse (che presupponevano la definizione delle istanze in sede amministrativa in un tempo medio di 35/40 giorni) da quelle che si sono determinate in questi ultimi anni, in cui a seguito dell'altissimo numero di migranti giunti nel territorio nazionale sono enormemente aumentate le richieste di asilo, con allungamento dei tempi di decisione delle domande e conseguente necessità di adeguamento del sistema di accoglienza.

Attraverso successivi finanziamenti è stata notevolmente aumentata la capacità recettiva dello SPRAR e sono state attivate numerose strutture temporanee, anche sulla base di quanto convenuto nelle intese sancite in Conferenza Unificata tra Stato, regioni ed enti locali, nonché al Tavolo di coordinamento nazionale. E' quindi stato avviato un sistema complessivamente capace di far fronte alle effettive esigenze di accoglienza, pur permanendo, alla luce dell'attuale quadro di instabilità politica dei paesi di provenienza dei migranti, forti criticità legate ai massici flussi difficilmente programmabili.

Nell'ambito della disponibilità di posti, in linea con le disposizioni e con i principi introdotti dalle Direttive comunitarie in materia di accoglienza ( Direttiva 2003/9/CE e Direttiva 2013/33/UE , di rifusione della Direttiva 2003/9, cit.), in fase di recepimento, che trovano applicazione per tutti i richiedenti asilo autorizzati a rimanere nel territorio nazionale, possono quindi continuare ad essere assicurate misure di accoglienza per i ricorrenti che non sono in grado di provvedere al proprio sostentamento, previa valutazione delle singole situazioni, riferite anche ai percorsi di integrazione avviati nell'ambito dei progetti attivati dagli enti locali.

I beneficiari di protezione internazionale, in base alle linee guida per la presentazione delle domande di contributo per l'accesso al FNPSA, allegate al DM 30 luglio 2013  , possono rimanere in accoglienza nello SPRAR per un periodo di sci mesi, prorogabili, in determinate circostanze e con una valutazione caso per caso, per ulteriori sei mesi.

Alla luce di quanto rappresentato, e considerato anche che è in via di recepimento la nuova direttiva sull'accoglienza, nell'attesa di un'auspicabile perfezionamento del quadro normativo, viene rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. la valutazione, caso per caso, dell'applicabilità delle norme vigenti.


 

IL CAPO DIPARTIMENTO: Morcone