Regione Toscana
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MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 10 marzo 2022, n. 20815
  Oggetto: Misure di protezione temporanea in favore delle persone sfollate dall'Ucraina a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2022-03-10;20815

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

E, p.c. ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - ROMA

AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE - NAPOLI

ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA


 

La situazione eccezionale connessa allo straordinario afflusso di cittadini stranieri provenienti dall'Ucraina a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe, ha reso necessaria l'adozione di misure di protezione temporanea atte a fronteggiare lo stato di emergenza, così come stabilito nella Decisone esecutiva del Consiglio (UE) 2022/382 del 4 marzo u.s.

Nelle more della predisposizione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che renda possibile l'adozione di misure straordinarie di accoglienza e disciplini la tipologia di permesso per protezione temporanea di cui all' art. 20 del decreto legislativo n. 286/1998  e succ. mod., si è provveduto ad implementare la piattaforma informatica Stranieri Web, per l'acquisizione e la trattazione delle nuove istanze di protezione temporanea.

Pertanto, a partire da venerdì 11 marzo p.v., tutte le Questure potranno effettuare la sola acquisizione delle richieste di permesso di soggiorno per protezione temporanea e procedere con l'istruttoria fino alla fase di verifica della pratica.

L'autorizzazione e quindi la successiva stampa e consegna del titolo dovrà essere posticipata fino alla pubblicazione del D.P.C.M. al fine di adeguare il procedimento alle indicazioni ivi contenute. Le istanze dovranno essere accettate direttamente presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, prive dell'imposta di bollo e mediante l'utilizzo degli applicativi informatici in uso. L'operatore dello sportello procederà alla stampa del mod. 209 la cui ricevuta, corredata di foto e codice fiscale, dovrà essere rilasciata al richiedente anche ai fini di poter accedere alle prestazioni di carattere sanitario.

Al riguardo, sono già stati eseguiti una serie di interventi tecnici alle piattaforme informatiche volti ad assicurare l'istruttoria delle istanze e la stampa del titolo di soggiorno che, salvo modifiche, dovrà essere rilasciato a titolo gratuito, in formato elettronico conforme al Regolamento CE n. 1030/2002 e successive modificazioni.

Si precisa che tale tipologia di soggiorno sarà di durata annuale a decorrere dal 4 marzo 2022 e la validità dello stesso, non potrà superare la data 4 marzo 2023.

A tal proposito, è stato creato un nuovo motivo di soggiorno recante la dicitura <<PROT. TEMPORANEA ART.20 TUI EMERG. UCRAINA>>, visibile agli operatori della Questura preposti alla trattazione della pratica ed il motivo di stampa <<PROT. TEMPORANEA EMERG. UCRAINA>>.

Nell'area delle News del portale Stranieri Web è disponibile il manuale operativo concernente la gestione delle pratiche "Emergenza Ucraina".

In attesa della pubblicazione del D.P.C.M., che definisca quali categorie di persone rientrino nelle misure di protezione temporanea, si fa presente che la richiesta di tale tipologia di soggiorno, per il momento, è riservata ai soli:

- Cittadini ucraini e ai loro familiari residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022

- apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina e ai loro familiari che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che sono sfollati dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022.

In presenza di minori accompagnati da persone adulte che ne dichiarano la potestà genitoriale, qualora risulti impossibile verificare con certezza la veridicità del documento attestante la potestà genitoriale, ferma restando la necessità di notiziare il Tribunale per i minorenni, occorre interessare la rappresentanza diplomatica ucraina in Italia per gli opportuni riscontri circa la documentazione esibita attestante il vincolo familiare.

Nel caso in cui i minori siano accompagnati da persone adulte diverse dagli esercenti la potestà genitoriale (parenti, conoscenti, operatori o enti del privato sociale), gli stessi devono essere considerati quali "minori stranieri non accompagnati" e sarà necessario attivare le procedure previste dalla legge n. 47/2017  , con immediata segnalazione al Tribunale per i minorenni ai fini della attivazione del procedimento per la nomina del tutore.

Al fine di rendere possibile il tracciamento di tutte le istanze di permesso di soggiorno presentate ex art. 20 TUI  , ivi comprese quelle presentate a favore di minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina, gli operatori in servizio presso gli Uffici Immigrazione, all'atto della ricezione della pratica, dovranno selezionare il tasto "emergenza ucraina" (attiva) sul portale StranieriWeb.

Nel fare riserva di ulteriori comunicazioni, si confermano le vigenti disposizioni normative in materia di richiesta della protezione internazionale e speciale ex articolo 19 comma 1.2 TUI  .

 

IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE De Matteis