Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 9 ottobre 1998, n. 214
  Oggetto: Decreto Legislativo 25.7.1998 n. 286  . Testo unico sull'immigrazione.  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:1998-10-09;214

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI

AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI

E, PER CONOSCENZA, AL PRESIDENTE

AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI


 

Premessa

Il T.U. sull'immigrazione approvato con il D.Lgs. 25.7.1998 n. 286  , pubblicato nel supplemento ordinario n. 139/l alla g. u. n. 191 del 18.8.1998 è un provvedimento normativo dovuto in base alla previsione contenuta nella legge 6.3.1998, n. 40  .

Esso riordina le norme preesistenti, abrogandone alcune (soprattutto diversi articoli delle leggi 30.12.1986 n. 943  e 28.2.1990 n. 39  ) e le raccorda con quanto previsto dalla legge n. 40/1998, venendo così a rappresentare un importante punto di riferimento normativo.

1. Contenuto della norma

Come precisato chiaramente all' art. 1, commi 1 e 2  , le disposizioni del testo unico si applicano ai cittadini di stati non appartenenti all'unione europea ed agli apolidi che vengono indicati negli articoli successivi con il termine "stranieri".

La materia di interesse dell'istituto è contenuta nel titolo III (disciplina del lavoro), artt. da 21 a 27 i quali disciplinano, fra l'altro, l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato fra datori di lavoro, italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, e stranieri residenti all'estero, nonchè i riflessi in materia previdenziale che da tali rapporti scaturiscono.

1.1. Instaurazione del rapporto di lavoro subordinato

In precedenza il collocamento ed il trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati era regolato dalla legge n. 943/1986  . L'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato era disciplinata dall'art. 8 il quale prevedeva, al comma 3, che il rilascio dell'autorizzazione al nuovo ingresso in Italia fosse subordinato all'accertamento di indisponibilità della manodopera locale per la stessa qualifica.

L'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è ora regolata dall' art. 22 del T.U.  , il quale, al comma 1  , stabilisce che il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intenda instaurare con uno straniero residente all'estero un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, deve presentare all'ufficio periferico del ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio, una apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro.

L'ufficio periferico del ministero del lavoro, nel rispetto dei limiti numerici (quantitativi e qualitativi) definiti annualmente da uno o più decreti del presidente del consiglio dei ministri, ai sensi dell' art. 3, c. 4 del T.U.  , e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, rilascia l'autorizzazione.

Le condizioni offerte non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data di rilascio.

Nell'ipotesi di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale, ai sensi dell' art. 24, c. 3 del T.U.  , l'autorizzazione al lavoro è commisurata alla durata del lavoro stagionale richiesto e può avere una validità minima di venti giorni e una massima di sei mesi (nove nei settori che richiedono tale estensione).

Ciò anche con riferimento a lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

2. Obblighi contributivi

2.1 Rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Nessuna particolarità è prevista dal T.U. nelle ipotesi in cui datori di lavoro soggiornanti in Italia assumano a tempo indeterminato lavoratori stranieri: i lavoratori stranieri sono soggetti a tutte le forme di assistenza e previdenza previste dalla normativa.

2.2. Fondo di rimpatrio

L' art. 45, c. 3 del T.U.  , sopprime, a decorrere dal 1 gennaio 2000 il contributo di cui all' art. 13, c. 2 della legge n. 943/1986  (fondo di rimpatrio).

2.3 Rapporti di lavoro subordinato a carattere stagionale

Una particolare disciplina previdenziale nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro a carattere stagionale con uno straniero è prevista dall' art. 25 del T.U. 

I lavoratori stranieri, titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, in considerazione della durata limitata dei contratti nonchè della loro specificità, sono soggetti (comma 1) alle seguenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria:

a) ivs ed enaoli;

b) indennità economica di malattia;

c) indennità economica di maternità;

d) assicurazione Inail.

In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione, il c. 2 dell'art. 25 del T.U.  , prevede l'obbligo, a carico del datore di lavoro, del versamento all'inps di un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle diverse aliquote stabilite per questi ultimi (per la generalità dei datori di lavoro, per l'anno 1998, e pari al 4,09%, di cui 2,48% per la cuaf e 1,61% per la ds).

Tale contributo è destinato al finanziamento del fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all' art. 45 del T.U.  , per interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori extracomunitari.

Resta fermo l'obbligo, a carico del lavoratore, del contributo dello 0,50% di cui all' art. 13, c. 2 della legge n. 943/1986  (fino al 31 dicembre 1999).

Sulle contribuzioni di cui alle lettere a), b) e c), ai sensi del quarto comma dell' art. 25, del T.U.  , si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per i settori di svolgimento delle attività lavorative.

2.4. Lavoratori rimpatriati

Il T.U., al comma 5 dell'art. 25  , confermando un principio già introdotto nel nostro ordinamento dal comma 13 dell'art. 3 della legge 8.8.1995, n. 335  , sancisce il diritto del lavoratore extracomunitario al mantenimento dei diritti previdenziali, prevedendo che ai contributi relativi all'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 22, c. 11.

I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere il trasferimento dei contributi all'istituto o ente assicuratore dello stato di provenienza, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione (vedi circolare Inps n. 224 del 19.11.1996.

E' fatta salva la possibilità di "ricostruzione" della posizione contributiva in caso di reingresso, così come testualmente previsto al comma 5 dell'art. 25  .

3. Adempimenti delle sedi

Considerati i contenuti del T.U., si sottolinea l'esigenza che le sap attivino le dovute sinergie con gli uffici provinciali del lavoro per tutti i problemi applicativi che si dovessero presentare.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi previdenziali a carico dei datori di lavoro che abbiano instaurato regolare rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con stranieri, le sap avranno cura di richiedere copia della autorizzazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro.

4. Codifica delle aziende - modalità operative

Per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dal T.U., a carico dei datori di lavoro che assumano stranieri con rapporti di lavoro aventi carattere di stagionalità, dovrà essere accesa, in base al settore di attività, una separata posizione contributiva, contraddistinta dal codice di autorizzazione "9h" avente il significato di "posizione separata per il versamento dei contributi previsti a favore dei lavoratori stranieri stagionali ex D.lgs. n. 286/1998  ."

Ai fini della compilazione delle denunce contributive i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- indicheranno i lavoratori stagionali stranieri nei quadri "b-c" del mod. dm10/2 secondo le consuete modalità;

- riporteranno nella casella "somme a debito del datore di lavoro" l'importo della contribuzione dovuta comprensiva del contributo previsto dall' art. 25, c. 2, del T.U.  , così come precisato al punto 2.2.

- riporteranno in un separato rigo del mod. dm10/2 il contributo dello 0,50% con il previsto codice "m130".

5. Regolarizzazione dei periodi pregressi

I datori di lavoro provvederanno alla regolarizzazione dei periodi pregressi entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo alla emanazione della presente circolare (delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto del 26/3/1993 n. 5), avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive.

Qualora dalle operazioni di regolarizzazione dovessero scaturire differenze contributive a debito azienda, sulle stesse saranno dovuti gli interessi legali, nella misura del 5%, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei contributi relativi al mese di marzo 1998 (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 40/1998  ) fino alla data della regolarizzazione.

Eventuali regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.


 

Il Direttore Generale: Trizzino



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 

All.1 - DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286  . (PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 139/L ALLA "GAZZETTA UFFICIALE" DEL 18 AGOSTO 1998 N. 191). TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO - TITOLO III DISCIPLINA DEL LAVORO ART. 24  LAVORO STAGIONALE ( LEGGE 6 MARZO 1988, N. 40, ART. 22  )

ART. 25  PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI STAGIONALI (LEGGE 6 MARZO 1988, N. 40, ART. 23) 

L' ARTICOLO 45 DEL D. LGS. N. 286/1998  È IL SEGUENTE: (FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE (LEGGE 6 MARZO 1998, N. 40, ART. 43)