Regione Toscana
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MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 24 dicembre 2015, n. 400
  Oggetto: MOLDOVA. Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di MOLDOVA, firmato a Chisinau il 12 maggio 2015, per l'attuazione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in posizione irregolare.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2015-12-24;400

AI SIGNORI QUESTOM DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI I SETTORI POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA PRESSO GLI SCALI MARITTIMI - LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA PRESSO GLI SCALI MARITTIMI ED AEREI - LORO SEDI

E, per conoscenza: AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA


 

Il 12 giugno 2015, a Chisinau il Governo della Repubblica Italiana, nella persona del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Sen. Benedetto Della Vedova, e il Governo della Repubblica di Moldova hanno sottoscritto il Protocollo di attuazione (di seguito denominato Protocollo) dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in posizione irregolare (di seguito denominato Accordo), che era stato firmato a Bruxelles il 10 ottobre 2007 ed entrato in vigore il 10 gennaio 2008.

La Commissione europea ha testé reso noto che il 14 novembre 2015 a seguito della notifica al c.d. Comitato misto per la riammissione, in conformità con l'articolo 19, paragrafo 2 dell'Accordo e con l'articolo 15, paragrafo 1 del Protocollo, quest'ultimo è entrato formalmente in vigore.

Si ritiene opportuno fornire al riguardo brevi cenni illustrativi, con pa1ticolare riferimento agli aspetti direttamente legati all'applicazione dei suddetti testi convenzionali, le cui disposizioni, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 20 dello stesso Accordo di riammissione comunitario, devono ormai considerarsi prevalenti rispetto a quelle contenute nell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova relativo alla riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare, firmato a Roma il 3 luglio 2002.

L'Accordo, composto dal preambolo e da 23 articoli suddivisi in 8 Sezioni, prevede due ipotesi di riammissione: quella tradizionale, relativa ai cittadini delle due Parti contraenti, ossia cittadini moldavi e cittadini di Stati membri UE, e quella concernente i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi.

E' previsto, inoltre, il transito di cittadini di Paesi terzi espulsi verso il loro Paese di origine.

Dopo l'articolo 1, dedicato alle definizioni utilizzate nell'Accordo, le 8 Sezioni, che raggruppano gli ulteriori 22 articoli, riguardano rispettivamente:

Sezione I: Obblighi di riammissione della Moldova

Sezione II:" Obblighi di riammissione della Comunità (ossia dei singoli Stati membri UE)

Sezione III: Procedura di riammissione

Sezione IV: Operazioni di transito

Sezione V: Costi

Sezione VI: Protezione dei dati e clausola di non incidenza

Sezione VII: Attuazione e applicazione

Sezione VIII: Disposizioni finali

I seguenti 6 allegati costituiscono, inoltre, parte integrante dell'Accordo:

Allegato 1: Elenco comune dei documenti comprovanti la cittadinanza

Allegato 2: Elenco comune dei documenti considerati prova prima facie della cittadinanza

Allegato 3: Elenco comune dei documenti considerati mezzi di prova delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

Allegato 4: Elenco comune dei documenti considerati prova prima facie delle condizioni

per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

Allegato 5: Modulo di domanda di riammissione

Allegato 6: Modulo di domanda di transito

PREMESSA

Giova preliminarmente evidenziare che, conformemente con l'articolo 6, paragrafo 2 dell'Accordo, non è necessario avviare le procedure di riammissione, di seguito descritte, nel caso in cui la persona interessata, destinataria di un provvedimento di allontanamento dal territorio della Parte richiedente, sia in possesso di un documento di viaggio valido e, se trattasi di un cittadino di un Paese terzo o di un apolide, anche di un visto o di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciati dalle competenti autorità della Parte richiesta.

1. RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI

1.1 Presupposti

Per poter procedere alla riammissione dei cittadini delle Parti contraenti che risultano aver violato le norme sull'ingresso e/o soggiorno in vigore nella Parte richiedente, è necessario dimostrare che la persona di cui si chiede la riammissione abbia la cittadinanza della Parte richiesta.

1.2 Elementi di prova

A tal fine, la cittadinanza potrà essere comprovata dal possesso, da parte dell'interessato, dei seguenti documenti autentici, ancorché scaduti, elencati nell'Allegato 1 dell'Accordo (articolo 8, paragrafo 1 dell'Accordo):

Elenco comune dei documenti:

a) Passaporti di qualsiasi tipo;

b) carte d'identità di qualsiasi tipo;

e) registri navali e licenze degli skipper

d) certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali che menzionino o indichino chiaramente la cittadinanza.

La cittadinanza della persona da riammettere, inoltre, si considera accertata, salvo che la Parte richiesta non dimostri il contrario, sulla base dei seguenti elementi di prova elencati nell'Allegato 2 dell'Accordo (articolo 8, paragrafo 2 dell'Accordo):

Elenco comune dei documenti:

a) fotocopia dei documenti di cui all'Allegato l (sopra elencati);

b) fogli matricolari e carte d'identità militari;

c) dichiarazioni ufficiali rilasciate ai fini della procedura accelerata da personale dell'autorità di frontiera o da testimoni attestanti il passaggio del confine da parte dell'interessato;

d) patenti di guida 'o loro fotocopie;

e) certificati di nascita o loro fotocopie;

f) tessere di servizio di società o loro fotocopia;

g) dichiarazioni scritte di testimoni;

h) dichiarazioni scritte dell'interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale;

i) altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell'interessato;

Nell'ipotesi che non sia possibile presentare nessuno dei documenti suindicati, la Parte richiesta procederà, al più tardi entro 3(tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, all'intervista/audizione della persona di cui si richiede la riammissione. Per la Parte moldava l'Autorità competente a tal fine, nonché al rilascio dell'eventuale documento di viaggio è l'Ambasciata della Repubblica di Moldova a Roma o i Consolati Generali della Repubblica di Moldova a Milano e Padova, i cui indirizzi, recapiti telefonici, di fax e indirizzi di posta elettronica sono riportati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del Protocollo.

1.3 Procedure

La domanda di riammissione, da compilare, a norma dell'articolo 7 dell'Accordo utilizzando un modulo conforme all'Allegato 5 dell'Accordo stesso, dovrà essere inoltrata, per posta elettronica o via fax, a cura delle Questure all'Autorità centrale della Repubblica di Moldova di seguito specificata e, nel caso di domanda di riammissione per i cittadini delle Parti Contraenti, anche alla competente missione diplomatica o consolare moldava in Italia:

Ministero degli Affari Interni Ufficio per l'Immigrazione e l'Asilo Boulevard Stefan cel Mare, 124 MD-2ol2 Chisinàu Tel/fax + 373 22 265618 Tel/fax + 373 22 272203 e-mail: readmission@bma.gov.md

L'eventuale richiesta di intervista/audizione consolare dovrà essere formalizzata, a cura della Questura procedente, mediante apposita menzione in corrispondenza del punto "F. Osservazioni" della domanda di riammissione, da redigere - come si è detto - secondo lo schema riportato nell'Allegato 5 dell'Accordo. Le modalità pratiche dell'intervista (data, ora, luogo, ecc.) saranno stabilite, caso per caso, d'intesa tra la Questura stessa e l'Ambasciata/Consolato competente.

La risposta alla domanda di riammissione, che la suddetta Autorità centrale invierà alla Questura richiedente ed in copia alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare moldava in Italia, deve intervenire entro 11 giorni lavorativi dal ricevimento. In caso di mancato riscontro, alla scadenza del termine o della proroga, la domanda di riammissione viene considerata accolta.

Al massimo entro 3 giorni lavorativi dalla risposta positiva alla domanda di riammissione, la competente Rappresentanza diplomatico-consolare moldava in Italia rilascerà il documento di viaggio necessario per il rimpatrio della persona interessata, che dovrà avere una validità di almeno 3 mesi.

A norma dell'articolo 2 del Protocollo, la riammissione dei rispettivi cittadini avrà luogo presso i seguenti valichi di frontiera italiani e moldavi:

Per la Repubblica Italiana:

via aerea: Aeroporto internazionale di Roma Fiumicino - Aeroporto internazionale di Milano Malpensa

via terra: Settore Polizia di Frontiera terrestre di Trieste

Per la Repubblica di Moldova:

via aerea: Aeroporto Internazionale di Chisinau

via terra: Valico di frontiera terrestre di Leuseni-Albita

Conformemente all'articolo 11 dell'Accordo e all'articolo 6 del Protocollo, il trasferimento della persona di cui è stata accettata la riammissione deve essere preceduto da una comunicazione scritta che le competenti Autorità della Parte richiedente (per l'Italia, le Questure della Repubblica e questa Direzione Centrale solo in caso di cittadini di Paesi Terzi) devono inviare alle competenti Autorità della Parte richiesta menzionate all'articolo 1 del Protocollo.

Qualora si ritenga necessario un servizio di scorta, quest'ultimo sarà garantito, di norma, dalla Parte richiedente, mentre la parte richiesta fornirà al personale di scorta ogni possibile assistenza.

Modalità di svolgimento del servizio di scorta, funzioni del personale impegnato e garanzie per il medesimo sono disciplinate dall'articolo 8 del Protocollo.

In ogni caso il personale Operante dovrà svolgere i suoi compiti in abiti civili, senza anni e muniti dei documenti attestanti che la riammissione (o il transito per il quale si fa rinvio a quanto detto più avanti) è stata approvata. Lo stesso personale deve essere sempre in grado provare la propria identità.

La Parte Contraente richiesta assicura agli agenti di scorta della Parte richiedente la stessa tutela ed assistenza garantite al proprio personale impegnato in servizi analoghi. I poteri dei componenti della scorta sono limitati all'autodifesa. In ogni caso, il personale di scorta può adottare misure ragionevoli e proporzionali in risposta ad un rischio grave ed immediato, al fine di impedire che la persona soggetta a riammissione o transito fugga, provochi lesioni a se stessa o a terzi e danni alle cose. Il personale di scorta e comunque tenuto a osservare la legislazione della Parte Contraente richiesta.

2. RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI

2.1 Presupposti

Per poter procedere alla riammissione dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi (articoli 3 e 5 dell'Accordo), che risultano aver violato le norme sull'ingresso e/o il soggiorno in vigore nella Parte richiedente, è necessario dimostrare che la persona di cui si chiede la riammissione:

possedeva, al momento dell'ingresso, un visto o un permesso di soggiorno/residenza validi rilasciati dalle autorità della Parte richiesta; o

sia entrata irregolarmente e direttamente nel territorio della Parte richiedente dopo aver soggiornato o essere transitata, nel territorio della Parte richiesta.

La domanda di riammissione deve essere trasmessa entro 6 mesi dalla data in cui l'autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l'ingresso, la presenza o il soggiorno (articolo 10, paragrafo 1 dell'Accordo). A richiesta della stessa Parte richiedente, tale termine può essere prorogato per il periodo necessario a superare gli eventuali impedimenti di natura pratica o giuridica.

2.2 Ipotesi che escludono la riammissione

L'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 5, paragrafo 2 dell'Accordo escludono l'obbligo di riammissione dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi, nell'ipotesi in cui questi:

a) abbiano semplicemente effettuato un transito aeroportuale in un aeroporto della Parte richiesta; o

b) abbiano ottenuto dalla Parte richiedente, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o autorizzazione di residenza, sempre che non fossero già in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno di validità superiore rilasciato dalla Parte richiesta o che il suddetto visto o autorizzazione di residenza rilasciati dalla Parte richiedente non siano stati ottenuti fraudolentemente, presentando falsa documentazione o, ancora, che gli stessi non abbiano rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto.

2.3 Elementi di prova

Il soggiorno e il transito dello straniero sul territorio della Parte richiesta e il suo successivo ingresso nel territorio della Parte richiedente, che costituiscono i presupposti per poter procedere alla riammissione dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi, si considerano comprovati (articolo 9, paragrafo 1 dell'Accordo) in presenza dei seguenti elementi di prova, elencati nell'Allegato 3 dell'Accordo:

a) documento valido, per esempio visto e/o permesso di soggiorno, rilasciato dallo Stato richiesto per autorizzare il soggiorno nel suo territorio;

b) timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell'interessato o altre prove dell'ingresso o dell'uscita (ad es. fotografiche);

c) documenti, certificati e fatture nominativi di ogni tipo (ad esempio fatture alberghiere, biglietti d'appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito,ecc.) da cui risulti chiaramente che l'interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;

d) biglietti nominativi di viaggio via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l'itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto;

e) dichiarazioni ufficiali rilasciate dal personale dell'autorità di frontiera che possano attestare il passaggio del confine da parte dell'interessato.

I presupposti per procedere alla riammissione dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi, inoltre, si considerano soddisfatti (articolo 9, paragrafo 2 dell'Accordo), salvo che la Parte richiesta non possa dimostrare il contrario, sulla base dei seguenti elementi di prova elencati nell'Allegato 4 dell'Accordo:

a) informazioni da cui risulti che l'interessato si è servito di un corriere o di un'agenzia di viaggi;

b) dichiarazioni ufficiali dell'interessato, di familiari o compagni di viaggio, in procedimenti giudiziari o amministrativi;

c) dichiarazioni ufficiali di testimoni attestanti il passaggio del confine da parte dell'interessato;

d) informazioni sull'identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un'organizzazione internazionale (per esempio, ACNUR).

2.4 Procedure

Competenti per la trattazione delle richieste di riammissione dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi sono le autorità indicate all'articolo 1, paragrafo 1 del Protocollo: per l'Italia, quindi, questa Direzione Centrale e le Questure della Repubblica. Trattandosi, tuttavia, di una procedura che richiede l'acquisizione di diversi elementi di prova e che implica un'attenta valutazione di questi ultimi a cura della Parte richiesta, si preferisce riservare la competenza in tale ambito a questa Direzione Centrale, a cui la Questura avrà quindi cura di fornire ogni utile informazione atta a dimostrare la provenienza della persona interessata dalla Repubblica di Moldova.

Per le modalità di compilazione e di invio della domanda di riammissione, per i termini di risposta, per gli obblighi di comunicazione in ordine al trasferimento della persona interessata e per le modalità di un eventuale servizio di scorta valgono le indicazioni già fornite al punto 1.3 della presente circolare.

Gli aeroporti ove poter effettuare la riammissione sono quelli indicati all'articolo 2 del Protocollo (v. sopra punto 1.3 della presente circolare).

3. OPERAZIONI DI TRANSITO

3.1 Presupposti

La Sezione IV dell'Accordo è dedicata alle operazioni di transito. A norma dell'articolo 13, paragrafo 2 dell'Accordo, ciascuna Parte contraente si impegna a consentire il transito attraverso il proprio territorio, per via aerea o terrestre, di cittadini di Paesi terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento adottati dall'altra Parte contraente.

La Parte richiedente si assume, ovviamente, la responsabilità del viaggio dello straniero, garantendo che questi sia in possesso di un regolare titolo di viaggio per recarsi nei Paesi di eventuale ulteriore transito e nel Paese di destinazione finale e impegnandosi a riprendere in carico il medesimo qualora, per qualsivoglia ragione, l'accompagnamento non possa essere eseguito.

3.2 Ipotesi che possono escludere il transito

L'articolo 13, paragrafo 3 dell'Accordo stabilisce i casi in cui la domanda di transito può essere rigettata. In pratica, si tratta delle ipotesi in cui, nel Paese di destinazione o in altri eventuali Stati di transito, il cittadino di paesi terzi o l'apolide:

rischia realmente di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena di morte,

oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito;

deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito;

Analogamente può essere rifiutato il transito per motivi di sanità pubblica, sicurezza interna, ordine pubblico od altri interessi nazionali della Parte richiesta.

Per gli stessi motivi suindicati, successivamente verificati, o al venire meno delle garanzie circa il proseguimento del viaggio della persona interessata, la Parte richiesta può revocare l'autorizzazione al transito eventualmente già rilasciata. In tal caso, lo Stato richiedente riprende in carico, se necessario e senza indugio, il cittadino di paesi terzi o l'apolide.

3.3 Procedure

Le Autorità competenti ad inoltrare o ricevere le domande di transito sono quelle indicate all'articolo 1, paragrafo 1 del Protocollo: per l'Italia, quindi, questa Direzione centrale e non anche le Questure della Repubblica; mentre per la Moldova:

Ministero degli Affari Interni Ufficio per l'Immigrazione e l'Asilo Boulevard Stefan cel Mare, 124

MD-2012 Chisinau Tel/fax + 373 22 265618 Tel/fax + 373 22 272203 e-mail: readmission@bma.gov.md

La domanda di transito dovrà essere inoltrata via fax o per posta elettronica, utilizzando l'apposito modello che costituisce l'Allegato 6 all'Accordo.

La domanda di transito deve in ogni caso contenere, ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo:

tipo di transito (aereo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista;

dati dell'interessato (nome, cognome, nome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'Accordo, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 dell'Accordo.

La Parte richiesta deve rispondere per iscritto entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, oppure lo informa che l'ammissione è rifiutata spiegando i motivi del rifiuto.

Per le modalità di svolgimento di un eventuale servizio di scorta, oltre alle indicazioni già fornite al punto 1.3 della presente circolare, si evidenzia che il personale preposto dovrà garantire, durante il transito, la sorveglianza e l'imbarco dello straniero, eventualmente di concerto con le autorità della Parte richiesta. Saranno invece queste ultime a provvedere alla sorveglianza e all'imbarco dello straniero, qualora questi non venga scortato da personale della Parte richiedente.

Quest'ultima dovrà in ogni caso riprendere in carico lo straniero nell'ipotesi che il suo trasferimento nel paese di destinazione finale non possa aver luogo.

I valichi di frontiera ove poter effettuare le operazioni di transito sono quelli indicati all'articolo 2 del Protocollo (v. sopra al punto 1.3 della presente circolare).

Si attira l'attenzione sulla necessità che la Questura interessata, in caso di ricorso all'istituto del transito, faccia qui pervenire tempestiva comunicazione recante tutte le "coordinate" richieste (sopra specificate), affinché questa Direzione centrale possa inoltrare la relativa domanda alle competenti Autorità moldave.

4. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Va ricordato, in primo luogo, il principio di carattere generale (articolo 12 dell'Accordo), peraltro ricorrente negli accordi in materia di riammissione, in virtù del quale la Parte richiedente ha l'obbligo di riaccogliere senza indugio le persone già riammesse dalla Parte richiesta, quando, entro 3 mesi dall'avvenuto trasferimento della persona interessata, si accerti l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni in base ai quali la riammissione era stata accordata (c.d. riammissione indebita).

In linea con le disposizioni di analoghi strumenti convenzionali risultano essere anche l'articolo 15 dell'Accordo e l'articolo 9 del Protocollo, che fam1o gravare sulla Parte richiedente l'onere delle spese di trasporto derivanti dalle riammissioni e dalle Operazioni di transito, nonché l'articolo 16 dell'Accordo, che disciplina la trasmissione e l'utilizzo dei dati personali, tenendo conto delle esigenze di protezione e tutela dei medesimi.

Particolare importanza riveste l'articolo 17, paragrafo 2 dell'Accordo, che stabilisce il principio secondo il quale nessuna disposizione dello stesso Accordo può impedire il ritorno (e quindi il rimpatrio) di una persona secondo altre modalità, siano esse formali o informali.

Quanto alle lingue da utilizzare nelle comunicazioni scritte, ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo, ciascuna Parte contraente potrà utilizzare la propria lingua nazionale, accompagnando il documento (domanda/risposta] comunicazione) con una traduzione in lingua inglese.

Da evidenziare, infine, che il Protocollo e stato redatto in tre versioni linguistiche - italiano, rumeno, inglese - e che, in caso di controversia nell'interpretazione del medesimo, prevarrà il testo inglese.

Nel trasmettere copia dell'Accordo e del Protocollo, con relativi allegati, le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di voler impartire puntuali istruzioni al personale addetto allo specifico settore, affinché le procedure e gli istituti 3opra descritti vengano recepiti nella normale prassi operativa.

Eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni, anche finalizzati alla trattazione di casi concreti, potranno essere richiesti al Servizio Immigrazione di questa Direzione Centrale, utilizzando le utenze telefoniche e l'indirizzo di posta elettronica di seguito specificati:

tel. 06 46530915 06 46530916 e-mail: dipps.rimpatri.dircentrimm@pecps.interno.it

Sarà gradito, infine, ricevere tempestive e circostanziate segnalazioni in ordine ad eventuali problematiche che dovessero emergere nell'attuazione pratica di detti strumenti convenzionali.

Sulla base di tali informazioni, infatti, questo Ufficio potrà intervenire, d'intesa con le competenti Autorità moldave o nell'ambito del c.d. Comitato misto per la riammissione di cui all'articolo 18 dell'Accordo, per la ricerca di soluzioni idonee a superare gli eventuali elementi di criticità.


 

IL DIRETTORE CENTRALE: Pinto