Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CIRCOLARE 5 novembre 2013, n. 27260
  Oggetto: ISRAELE. Conversione di patenti di guida.  
 


 
  urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:circolare:2013-11-05;27260

Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI - LORO SEDI

AGLI UMC - LORO SEDI

Alla REGIONE SICILIANA Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni Direzione Trasporti - PALERMO

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO Servizio comunicazioni e trasporti Motorizzazione Civile - TRENTO

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Ripartizione Traffico e Trasporti Palazzo Provinciale - BOLZANO

Alla REGIONE AUTONOMA Friuli Venezia Giulia D.C. Pianificazione - Sez Logistica e trasporto merci - TRIESTE

Al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DG Affari Politici e Sicurezza - Uff VIII - ROMA

All'AMBASCIATA D'ISRAELE - Roma

Al MINISTERO DELL'INTERNO Direzione Centrale- Polizia Stradale - ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza - ROMA

All'Unione Provincie d'Italia - ROMA

All'A.N.C.I. - ROMA

Alla Divisione 6 (Ex MOT 5) - SEDE

Al C.E.D. - SEDE

Al GABINETTO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Ufficio Affari Internazionali - ROMA

All'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici - ROMA

CONFARTIGIANATO TRASPORTI Associazione Nazionale Autotrasporto - ROMA


 

Il Ministero degli Affari Esteri, con nota n. MAE02227132013-10-08 del 08.10.2013, ha comunicato che l'Accordo tra la Repubblica Italiana e lo Stato d'Israele in materia di conversione di patenti di guida firmato il 25 ottobre 2012 entrerà in vigore il giorno 10 novembre 2013. Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del predetto Accordo (all. 1) nella versione in italiano, completo dell'allegato tecnico (formato dalle Tabelle tecniche di equipollenza e dall'elenco Modelli di patenti di guida) eccetto le copie dei modelli di patenti italiane.

Come rilevabile dall'art. 12 l'Accordo ha durata di cinque anni pertanto è valido fino al 10 novembre 2018. Considerato che il giorno di entrata in vigore dell'Accordo in esame cade di domenica, gli Uffici della Motorizzazione, non potendo di fatto operare dal 10 novembre, accetteranno le richieste di conversione di patenti israeliane, in corso di validità, dall'11 novembre 2013 e solo per lo stesso giorno, potranno accogliere anche domande di conversione di patenti di guida israeliane scadute in data 10 novembre 2013.

La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla I Tabella di equipollenza, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti israeliane alle categorie di patenti italiane. Si evidenzia che è possibile il rilascio per conversione senza esami delle sole categorie A1, A e B e non delle categorie superiori.

Inoltre all'art. 3, paragrafo 1, tra le altre cose, è contemplata la possibilità di rilasciare patenti speciali (in presenza di conducenti con disabilità che necessitano di protesi o adattamenti alveicolo) ma solo previa una prova pratica di guida.

Per agevolare le operazioni di conversione agli Uffici della Motorizzazione viene trasmesso il facsimile della patente israeliana a colori, da considerare valido ai fini della conversione, (individuato nell'elenco Modelli di patenti di guida).

Si riporta la leggenda riguardante i dati riportati nel fronte della patente stessa

1. Cognome del titolare

2. Nome del titolare

3. Data di nascita del titolare

4a. data di ultimo rinnovo della patente

4b. data di scadenza della patente

4d. numero della patente

5. numero della carta d'identità del titolare

8. Indirizzo del titolare

9. categoria della patente di guida.

Considerato che l'Accordo in esame è stato firmato il 25.10.2012 è evidente che il suo allegato tecnico non può contenere i riferimenti alla nuova normativa in materia di patenti di guida, entrata in vigore in Italia il 19.01.2013. A tal proposito si fa presente, per opportuna conoscenza, che sono in corso le procedure per gli aggiornamenti necessari. Ogni variazione sarà comunicata non appena concluso lo specifico iter, comunque fino a nuova comunicazione l'Accordo e relativo allegato devono essere applicati nella versione trasmessa con la presente.

Nel rispetto dell'art. 6 dell'Accordo le patenti israeliane convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all'indirizzo di seguito indicato: Ambasciata d'Israele Via Michele Mercati 14 - 00197 Roma.

Si indicano anche vari recapiti di detta Rappresentanza diplomatica: telefono 06 36198524 - 541 e-mail: consul@roma.mfa.gov.it.

Si coglie l'occasione per ricordare in via generale che, ove possibile, le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza, poichè, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 135 del C.d.S.) o all'estero con la propria patente. La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione.

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti israeliane conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 4 dell'Accordo.

Appare opportuno soffermarsi anche sul secondo paragrafo del citato art. 4 dal quale si deduce che non possono essere convertite patenti israeliane ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia. In merito è necessario rappresentare quanto segue. L'autorità israeliana ha reso noto che allo stato attuale non ha definito, con altri Paesi, Accordi in materia di patenti che permettono la conversione senza sostenere esami. La procedura di conversione di una patente estera in Israele (con eccezione per le patenti italiane all'entrata in vigore dell'Accordo in esame) di fatto avviene facendo sostenere al conducente esami teorici e pratici. Le patenti israeliane rilasciate con tale procedura attualmente riportano la dicitura "foreign licence exchange". Pertanto qualora fosse presentata una richiesta di conversione di patente israeliana con la suddetta dicitura potrà essere convertita in Italia senza ulteriori valutazioni relative allo Stato di primo rilascio, poiché la sua emissione è stata comunque subordinata a specifici esami. L'autorità israeliana ha comunque assunto l'impegno di comunicare tempestivamente l'eventuale avvenuta conclusione di un Accordo in materia di patenti di guida definito con altro Stato.

Qualora quindi fosse comunicata a questa Sede la definizione di un Accordo tra Israele ed altro Paese verrà comunicata a codesti Uffici con relative istruzioni operative così da consentire l'applicazione dell'art. 4 , paragrafo 2, anche in Italia.

Inoltre si ricorda, come indicato all'ultimo paragrafo dell'art. 3 dell'Accordo, che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di primo rilascio della patente di cui si chiede la conversione.

Detta data è rilevabile dalla lettura della patente israeliana con la seguente modalità:

- il giorno e il mese sono quelli indicati al punto 4a sul fronte della patente di guida

- l'anno è quello riportato sul retro della patente di guida in corrispondenza della categoria.

Ogni dato riportato sulla patente israeliana deve essere rilevato avvalendosi della traduzione ufficiale della stessa che deve essere prodotta unitamente alla domanda di conversione, nel rispetto dell'art. 7 dell'Accordo. Infine si richiama l'attenzione sul paragrafo 2 dell'art. 3 che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente israeliana residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento della presentazione dell'istanza. Nel caso di un richiedente avente residenza in Italia da più di quattro anni, gli Uffici della Motorizzazione informano opportunamente il medesimo richiedente che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione (art. 128 del C.d.S.) affinché possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici. Il provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 3, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella israeliana.

Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poichè la patente israeliana, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (art. 6 dell'Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell'art. 130 del Codice della Strada. Pertanto si suggerisce di far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo "contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente ai sensi dell'art. 3, paragr. 2 dell'Accordo Italia "Israele" ed in caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130, del C.D.S). La patente israeliana oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 6 dell'Accordo Italia - Israele)."

Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ovvero redatta a parte, purché si acquisisca la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.

Per opportuna conoscenza si rende noto quanto comunicato dalle autorità israeliane in merito alla validità delle patenti di guida da loro emesse. Una nuova patente di guida israeliana (riporta in basso sul retro la dicitura "new driver") viene rilasciata con validità di due anni.

Successivamente viene rilasciata con validità di cinque anni e poi viene rinnovata ogni dieci anni, fino al compimento dei 65 anni del titolare.

Dopo il compimento dei 65 anni il rinnovo avviene ogni due anni.

Per le categorie C, D ed E il rinnovo è richiesto ogni due anni già con il compimento del cinquantesimo anno del titolare.

Con la presente viene trasmesso l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.

L'aggiornamento dell'elenco stesso deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.

La presente Circolare è diramata esclusivamente tramite posta elettronica.

 

IL DIRETTORE GENERALE F.to Vitelli



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -