Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 11 febbraio 2016, n. 3
  Oggetto: Nigeria - certificazione di nascita problematiche.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2016-02-11;3

SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AI SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura Piazza della Repubblica, 15 - AOSTA

e, per conoscenza: AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie Ufficio III - ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio Legislativo - ROMA

AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO - SEDE

ALL'ANCI Via dei prefetti, 48 - ROMA

ALL'ANUSCA Via dei Mille, 35E/F CASTEL S. PIETRO TERME (BO)

ALLA DeA - Demografi Associati c/o-Amministrazione comunale Viale Comaschi n. 1160 CASCINA (PI)


 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a seguito della problematica sollevata da alcuni comuni circa la trascrivibilità dei certificati di nascita rilasciati dalle autorità nigeriane per cittadini nigeriani divenuti italiani, ha fornito le informazioni, di seguito riportate, acquisite per il tramite dell'Ambasciata d'Italia ad Abuja, in merito all'ordinamento di stato civile nigeriano, con particolare riguardo al rilascio dei certificati di nascita.

In Nigeria, l'Anagrafe è stata istituita dalla legge n. 69, emanata il 14 dicembre 1992  ("Act 69 on Bearth and Beath - Compulsory Registration - "). A seguito della promulgazione della predetta legge, è stato istituito presso la capitale di ogni Stato federale, una Sede della National Population Commission ( da ora in avanti N.P.C.), organo dello Stato Federale della Nigeria già istituito nel 1988 perla raccolta, l'analisi e la predisposizione di dati e statistiche inerenti la popolazione del Paese. A tale Commissione è stata demandata la costituzione degli atti di nascita e di morte verificatesi a partire dal dicembre 1992.

Peri nati a far data dal 14 dicembre 1992, in base alla precitata legge, la formazione dell'atto di nascita avviene secondo la seguente procedura. La nascita viene registrata obbligatoriamente presso i centri di registrazione dell'area in cui si è verificata, sulla base di una denuncia di nascita resa all'ufficiale di Stato Civile (Registrar of Births) nominato dal Chief Registrar of Births della Commissione. Il centro di registrazione fa poi confluire presso l'Ufficio della N.P.C. di ogni Stato Federale i dati relativi alle nascite e alle morti colà denunciate. A seguito della registrazione della nascita, i soggetti in questione sono in grado di esibire, ove richiesto, il relativo certificato di nascita, formalmente e giuridicamente valido, rilasciato dalla N.P.C. Con riferimento, invece, ai nati prima del dicembre 1992. Il competente N.P.C. rilascia il c.d. attestato di nascita ("attestation of birth "),in base alla procedura di seguito indicata.

Il cittadino nigeriano interessato o un soggetto a lui legato da stretti vincoli di parentela (es. nonno, zio) deve rendere dichiarazione giurata (Statutory Declaration of Age) di fronte al Tribunale Federale dello Stato di residenza (High Court of Justice) nella quale vengono enunciati esattamente nome e cognome, nomi dei genitori, luogo, provincia e stato di nascita; la dichiarazione giurata viene registrata presso la N.P.C., la quale poi procede al rilascio dell'attestato di nascita citato.

Pertanto, gli atti sopra citati, emessi dall'autorità federale competente in materia di nascita e di morte, costituiscono, ai sensi della normativa locale, atti idonei ad attestare la nascita.

Si pregano le SS.LL. di voler informare i Sigg. Sindaci di quanto comunicato con la presente circolare e si ringrazia perla consueta attiva collaborazione.


 

IL DIRETTORE CENTRALE: Torraco