Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 30 maggio 2020, n. 1395
  Oggetto: Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34  recante "Misure urgenti in materia di salute, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", Art. 103 "Emersione di rapporti di lavoro". Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 27 maggio 2020.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2020-05-30;1395

Ai Sigg. Prefetti titolari di UU.TT.G LORO SEDI

Al Signor Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO

Al Signor Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO

Al Signor Presidente della Regione della Valle d'Aosta - AOSTA

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio lavoro e pari opportunità - TRIESTE

Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione 19 - Uff. Lavoro Isp. Lavoro - BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Servizi Sociali - Servizio Lavoro - Ufficio Mercato del Lavoro - TRENTO

Alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - PALERMO

e, p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Legislativo - ROMA

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

- Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche dell'Integrazione

- Direzione Generale del Sistemi informativi, dell'Innovazione tecnologica, del Monitoraggio dati e della Comunicazione - ROMA

Al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica - ROMA

All'INPS - Direzione Centrale delle Entrate - Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione - ROMA

All'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Generale - Divisione Contribuenti - ROMA

All'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione Centrale Tutela, Sicurezza e Vigilanza del Lavoro - ROMA

Al Gabinetto dell'On.le Ministro - Uff. VII Asilo e Immigrazione - SEDE

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per l'Immigrazione e la Polizia delle Frontiere - SEDE

All'Ufficio VI - Sistema Informatico del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - SEDE


 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 n. 128 il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34  che, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa al contagio da COVID-19, all' art. 103  dispone di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolare in essere con cittadini stranieri, nonché di rilasciare permessi di soggiorno temporanei al cittadini stranieri che ne erano già in possesso, scaduti dal 31 ottobre 2019 non rinnovati né convertiti in altro titolo di soggiorno.

In particolare la norma citata, al comma 1, stabilisce che i datori di lavoro - italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.

Condizione necessaria perché si possa accedere a tali procedure è che i cittadini stranieri interessati siano presenti sul territorio nazionale da una data anteriore all'8 marzo 2020, verificabile attraverso i rilievi fotodattiloscopici o la dichiarazione di presenza di cui alla legge 28 maggio 2007 n. 68  ovvero siano in possesso di una documentazione di data certa, proveniente da organismi pubblici.

Il comma 2 del citato art.103  consente, inoltre, ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi, convertibile per motivi di lavoro se nel termine della sua durata il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori di seguito specificati.

Le disposizioni di cui all'art.103 si applicano esclusivamente ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Le istanze sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 luglio 2020 presso:

a) l'INPS per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea;

b) lo Sportello Unico per l'Immigrazione per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

c) la Questura per il rilascio del permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

Per la procedura di cui al comma 1, prima della presentazione dell'istanza, è previsto il pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore; invece, per la procedura di cui al comma 2 dell'art.103  , il contributo è pari a 130 euro. In caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro è previsto anche il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'Interno ed il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Inoltre, vengono disciplinate le cause di inammissibilità e di rigetto delle istanze e si stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020  e fino alla conclusione delle procedure, siano sospesi alcuni procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore.

Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato in data 27 maggio 2020, e pubblicato sulla G.U. serie generale n. 137 del 29 maggio 2020, sono state definite le modalità di presentazione delle istanze, i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del contratto di lavoro, la documentazione idonea a provare lo svolgimento di attività lavorativa nei settori previsti, le modalità per lo svolgimento delle procedure e per il pagamento del contributo forfettario.

Ciò premesso, si forniscono le necessarie indicazioni operative riguardanti il procedimento di cui al comma 1 dell'art. 103  per il quale la competenza è stata attribuita agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

Soggetti interessati

- Datori di lavoro

L'istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso, può essere presentata da:

- cittadino italiano;

- cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea;

- cittadino straniero titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell' art. 9 del Testo Unico Immigrazione  .

Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che risulti condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta al sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale , per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'art. 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall' articolo 22, comma 12  , del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni.

Ai sensi del comma del citato art. 103, sono altresì rigettate le istanze presentate dal datore di lavoro che, a seguito di procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, o non abbia provveduto alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo datore di lavoro.

- Lavoratori

L'istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato nonchè quella per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso può essere presentata esclusivamente in favore di cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020.

Tali cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o devono aver soggiornato in Italia prima della data suddetta, in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28 maggio 2007 n. 68  , o documentando la propria presenza con attestazioni di data certa rilasciate da organismi pubblici.

In tutti i casi i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dopo l'8 marzo 2020.

Non possono essere ammessi alla procedura i cittadini stranieri:

a) che si trovino nelle condizioni di cui all' art. 13, commi 1  e 2, lett. c)  del D.Lgs. 286/98 , e dell' art. 3 del D.L.144/2005  , convertito nella L. 155/2005  e successive modificazioni e integrazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, al fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale , per uno dei reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale o per delitti contro la libertà personale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale.

Settori di attività

Ai sensi dell' art. 103, comma 3  , le disposizioni del decreto in oggetto si applicano ai seguenti settori di attività:

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

- assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Le specifiche attività che rientrano nei predetti settori sono elencate nell'allegato 1 del Decreto interministeriale di cui all'oggetto.

La dichiarazione di voler concludere un contratto di lavoro nonché quella di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso possono essere presentate esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo determinato, ovvero indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, per il quale è ammesso l'orario di lavoro a tempo parziale con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.

Pagamento del contributo forfettario

Prima di presentare la dichiarazione in argomento, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario pari a 500,00 euro per ciascun lavoratore dichiarato.

Il pagamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, dovuto solo nel caso di dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, potrà essere effettuato successivamente alla presentazione dell'istanza ma prima della stipula del contratto di soggiorno, atteso che l'importo e le modalità di versamento verranno stabiliti con decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'Interno ed il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, non ancora adottato.

Il versamento di 500,00 euro dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello di pagamento "F24 - REDT 2020" - che sarà possibile reperire presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricare dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Interno.

Le somme versate non sono ripetibili sia nel caso in cui la procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine, sia nel caso in cui la domanda non venga successivamente presentata.

Modalità di presentazione delle dichiarazioni

Le dichiarazioni potranno essere presentate dalle ore 7.00 alle ore 22.00 dal 1° giugno al 15 luglio 2020, previa registrazione sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, seguendo le istruzioni di compilazione disponibili nelle pagine dei singoli moduli e presenti sul "Manuale dell'utilizzo del sistema", pubblicato sul medesimo sito.

Le domande saranno acquisite dallo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per il luogo dove si svolgerà l'attività lavorativa.

Non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse. Successivamente all'invio delle domande, sarà disponibile sempre sul portale dedicato, la ricevuta con la data dell'invio e il codice univoco di identificazione.

Il datore di lavoro dovrà consegnare copia di tale dichiarazione al lavoratore al fini di attestare l'avvenuta presentazione dell'istanza e di consentire allo stesso di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere regolarmente l'attività lavorativa.

Un'area di supporto agli utenti, con funzioni di help desk, all'indirizzo http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI, sarà attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, a partire dal 1° giugno e fino al 15 luglio pp.vv.

Per informazioni sulla procedura è disponibile la seguente casella di posta elettronica dedicata: infoemersione2020@interno.it.

L'utilizzo dell'help desk da parte dei privati, delle associazioni di categoria, del patronati e dei consulenti potrà avvenire anche accedendo al sistema.

Procedimento presso lo Sportello Unico

Lo Sportello Unico riceve le domande dal sistema informatico del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e potrà avviare la relativa istruttoria a partire dall'8 giugno prossimo, nel rispetto dell'ordine cronologico.

Lo Sportello Unico acquisisce i pareri:

- della Questura, sulla base dell'anagrafica fornita dallo SPI, in ordine all'insussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell?istanza di cui al comma 8 dell' art. 103 del D.L. 34/2020  , nonché circa la presenza e la data dei rilievi fotodattiloscopici del lavoratore; qualora non risulti il fotosegnalamento, lo Sportello dovrà richiedere allo straniero la dichiarazione di presenza, resa al sensi della legge n.68/2007  , o documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici come di seguito specificato;

- dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) in ordine alla conformità del rapporto di lavoro alle categorie previste dal decreto interministeriale del 27 maggio 2020, alla congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro, secondo i limiti fissati dal predetto decreto, nonché in merito alle condizioni di lavoro applicate ed ai requisiti necessari per i datori di lavoro persone giuridiche, avvalendosi delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

L'Ispettorato verifica, altresi, il requisito di cui al comma 9 dell'art. 103 del decreto legge n.34/2020  circa la conclusione delle eventuali pregresse procedure di assunzione di lavoratori stranieri. In tale ultimo caso, in presenza di un parere negativo, lo Sportello Unico provvederà ad invitare il datore di lavoro a produrre la documentazione attestante le cause di forza maggiore, non imputabili a se stesso, che gli impedirono di sottoscrivere il contratto di soggiorno o di assumere il lavoratore.

In particolare in relazione alla capacità economica del datore di lavoro, l'ITL verificherà:

- per il lavoro subordinato: che il reddito imponibile o il fatturato, quali risultanti all'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, non siano inferiori 30.000,00 euro annui;

- per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona: che il reddito non sia inferiore a 20.000,00 euro, se il nucleo familiare è composto da un solo percettore di reddito, non inferiore a 27.000,00 euro in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, che presenta l'istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Qualora venga presentata una dichiarazione di emersione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la valutazione della capacità economica del datore di lavoro è rimessa all'ITL, al sensi dell' art. 30 bis, comma 8, del DPR 394/99  e, in ogni caso, le istanze presentate potranno essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione, i requisiti reddituali risultino congrui.

Acquisiti i pareri favorevoli e l'eventuale documentazione integrativa, lo Sportello Unico convoca le parti per verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese sulla domanda telematica con quanto risulta dalla documentazione di seguito indicata che dovrà essere esibita:

1) documento di identità o equipollente del datore di lavoro e del lavoratore in corso di validità; con riferimento al documento di identità del lavoratore, qualora nell'istanza sia stato indicato un documento scaduto o qualora il documento indicato sia scaduto nelle more della definizione della procedura, copia dello stesso dovrà comunque essere esibita; nel caso di mancanza di documento possono essere esibiti documenti equipollenti, quali ad esempio:

- lasciapassare comunitario

- lasciapassare frontiera

- titolo di viaggio per stranieri

- titolo di viaggio apolidi

- titolo di viaggio rifugiati politici

- attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di origine;

Potrà, inoltre, essere indicato in via eccezionale anche il permesso di soggiorno scaduto, fermo restando che all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione lo straniero dovrà essere in possesso di un documento di identità in corso di validità;

2) ricevuta di versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario di 500 euro;

3) ricevuta di versamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, se dovuto;

4) prova della presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione di data antecedente all'8 marzo 2020, rilasciata da organismi pubblici intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico (a titolo meramente esemplificativo: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia);

5) certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato SSN, rilasciata in data antecedente all'inoltro della domanda, che attesti la limitazione dell'autosufficienza (nel caso in cui la dichiarazione riguardi l'attività di assistenza alla persona);

6) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti reddituali;

7) marca da bollo il cul codice identificativo sia stato inserito in domanda;

8) ogni altra documentazione che lo Sportello Unico ritenga necessario acquisire.

Nell'ipotesi della mancata presentazione della documentazione o di documentazione insufficiente, lo Sportello Unico richiederà un'integrazione e fisserà la data di un nuovo appuntamento. Qualora la documentazione non venisse integrata come richiesto, si procederà al rigetto dell'istanza.

Esauriti positivamente gli accertamenti descritti, il datore di lavoro e il lavoratore, sempre presso lo Sportello Unico, provvederanno alla stipula del contratto di soggiorno, sottoscrivendo il modello predisposto dal sistema informatico che verrà stampato e consegnato alle parti; al lavoratore verrà, altresì, consegnato il precompilato modello 209 che egli provvederà ad inviare alla Questura, per il tramite del servizio assicurato da Poste italiane S.p.A., ai fini della richiesta del permesso di soggiorno.

Nei casi di cul al comma 1 del citato articolo 103, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa. In sede di esame delle istanze potranno essere svolti ulteriori approfondimenti cui seguiranno specifiche disposizioni applicative.

La mancata presentazione delle parti convocate dallo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, senza giustificato motivo comporterà l'archiviazione dell'istanza.

Comunicazione obbligatoria

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il sistema informatico dello Sportello Unico invia direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la comunicazione obbligatoria generata dal sistema stesso. Pertanto, il datore di lavoro ha in tal modo assolto agli obblighi di comunicazione di cui all' art. 9 comma 2 bis del D.L. 1 ottobre 1996 n. 510  , convertito nella L. 608/96  e la comunicazione obbligatoria sarà resa disponibile nella sua area personale del portale.

Protocolli d'Intesa

Restano validi, anche per le procedure in esame, i Protocolli d'Intesa già sottoscritti con le Associazioni di categoria, le Organizzazioni Sindacali e i Patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito, per la compilazione e l'inoltro delle domande.

Sospensione dei procedimenti penali e amministrativi

Secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 11, dall'entrata in vigore del medesimo e fino alla conclusione dei procedimenti, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti:

a) del datore di lavoro per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, con esclusione degli illeciti di cui all' art. 12 del D.Lgs. 286/98  e successive modifiche e integrazioni.

Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale .

La sospensione cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al citato comma 11 dell'art.103  .

Si procede comunque all'archiviazione deli procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

Nelle more della definizione dei procedimenti, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti dal comma 10 dell'art. 103.

Presentazione di false dichiarazioni

Fatte salve le ulteriori conseguenze di legge connesse alla falsità in atti e che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque presenti false dichiarazioni o attestazioni, o concorre al fatto nell'ambito delle presenti procedure, è punito ai sensi dell'art. 76 del testo unico di cui al DPR 445/2000  . Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzo di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

Il contratto stipulato sulla base di una dichiarazione contenente dati non rispondenti al vero, è nullo ai sensi dell'art. 1344 del codice civile. Pertanto, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/98  .

Infine, in conformità delle disposizioni di carattere sanitario tese a limitare la diffusione del contagio del Covid-19, si invitano le SS.LL. ad adottare modalità operative che riducano l'afflusso di pubblico presso gli Sportelli Unici. In particolare, si raccomanda di limitare l'attività "in presenza" al solo momento della convocazione per la firma del contratto di soggiorno, acquisendo eventuale documentazione e/o informazione che si ritenesse necessaria utilizzando i canali della posta elettronica e/o telefonici presenti in domanda come campi obbligatori.

Le SS.LL sono pregate di informare i Dirigenti degli Sportelli Unici e di dare la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione, alle indicazioni sopra riportate.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

 

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO DIRETTORE CENTRALE Mara Di Lullo